Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18941 del 27/09/2016

Cassazione civile sez. I, 27/09/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26623-2011 proposto da:

L.F.A., (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di legale rappresentante della CASTELSILANO S.A.S. di

F.L. & C.; L.M.R. (c.f. (OMISSIS)), e

L.F. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di eredi

di L.A.; L.C. (c.f. (OMISSIS)),

L.N. (c.f. (OMISSIS)), L.O. (c.f. (OMISSIS)), e

L.E. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di eredi di

L.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso

l’avvocato LUCIFERO FABRIZIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato UMBERTO FERRARI, giusta procure a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO ITAL.CO.CER, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA T. CAMPANELLA 11,

presso l’avvocato PATRIZIA TITONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANNI CERISANO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 711/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato FABRIZIO LUCIFERO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – Nel 1994 L.F.A., in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Castelsilano S.a.S. di F.L. & Co., nonchè in rappresentanza di L.M., A. e F., ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone l’Ente Ferrovie dello Stato ed il Consorzio Ital.Co.Cer. e, allegando l’occupazione e successiva irreversibile trasformazione di un fondo suo e dei rappresentati per l’edificazione di un cavalcavia ed opere connesse in mancanza della tempestiva emissione del decreto di esproprio, ha chiesto condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

p. 2. – Nella contumacia dell’Ente Ferrovie dello Stato ed in contraddittorio con il Consorzio Ital.Co.Cer., il Tribunale adito, con sentenza del 9 aprile 2002, ha rigettato la domanda e regolato conseguentemente le spese di lite.

Il Tribunale ha osservato:

-) che, a seguito del decreto prefettizio del 10 luglio 1987, che aveva disposto l’occupazione di urgenza per i fini della edificazione dell’opera pubblica, l’immissione in possesso aveva avuto luogo il 24 agosto 1987, sicchè il termine quinquennale dell’occupazione era rimasto prorogato di un biennio per effetto della legge numero 58 del 1991, andando così a scadere il 24 agosto 1994;

-) che il decreto di esproprio era intervenuto tempestivamente il 18 maggio 1993, essendo stato poi successivamente soltanto rettificato il 10 ottobre 1994.

p. 3. – Contro la sentenza gli attori soccombenti hanno spiegato appello al quale ha resistito il Consorzio Ital.Co.Cer., mentre l’Ente Ferrovie dello Stato ha optato per la contumacia.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 31 agosto 2010, per quanto ancora rileva, ha osservato quanto segue:

-) non era fondato il motivo di appello con cui gli appellanti avevano denunciato l’errore commesso dal Tribunale per non essersi avveduto che i decreti di esproprio erano stati emessi successivamente al completamento dei lavori;

-) ed infatti, non solo il completamento dell’opera alla data indicata in atto d’appello non risultava provato, ma, in ogni caso, l’acquisto a titolo originario a favore della amministrazione per effetto di occupazione appropriativa si determina solo alla data di scadenza del termine dell’occupazione legittima senza che sia intervenuto tempestivamente il decreto di esproprio;

– nessun rilievo possedeva la circostanza che detto decreto, risalente al 18 maggio 1993, fosse stato oggetto di rettifica in data 10 ottobre 1994, ossia dopo la scadenza del termine dell’occupazione legittima, dal momento che il successivo decreto emesso in tale data si era limitato a correggere un mero errore materiale contenuto nel decreto precedente;

-) non era fondato l’argomento difensivo sviluppato negli scritti conclusivi, concernente il mancato rispetto del termine di tre anni fissato nella dichiarazione di pubblica utilità per il completamento dei lavori, alla luce dell’indirizzo di questa Corte secondo cui l’inosservanza di detto termine, di per sè considerata, non rileva.

p. 4. – Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione per tre motivi, illustrati da memoria, L.F.A., in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Castelsilano S.a.S. di F.L. & C., L.F., in proprio e quale erede di L.A. unitamente alla sorella L.M.R., L.C., L.O., L.N. e L.E. quali eredi di L.M..

Il Consorzio Ital.Co.Cer. ha resistito con controricorso.

L’Ente Ferrovie dello Stato non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 5. – Il ricorso contiene tre motivi.

p. 5.1. – Il primo motivo è intitolato: “Violazione dei principi generali in materia di espropriazione per pubblica utilità e dei principi in tema di interpretazione dell’atto amministrativo. Difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Nel motivo si sostiene che, essendo stata completata l’opera nell’ottobre 1992, ciò “comportava, automaticamente, in forza dei principi sottesi all’istituto pretorio dell’accessione invertita, il perfezionarsi della fattispecie traslativa con la diretta acquisizione dell’area occupata dall’opera in mano pubblica. Da qui, dunque, e già in astratto, l’inutilità di un qualsiasi successivo decreto di esproprio che avrebbe finito solo con il formalizzare quanto già nei fatti avvenuto”. In ogni caso, anche a ritenere che l’acquisto a titolo originario in favore della pubblica amministrazione si determini solo alla scadenza del periodo di occupazione legittima, in questo caso fissata al 20 agosto 1994, il decreto di esproprio era stato era stato emesso soltanto il 10 ottobre 1994, nè poteva rilevare la circostanza che detto decreto avesse semplicemente corretto un errore materiale, dal momento che in esso si leggeva che “il decreto n. 763/1 settore del 18 maggio 1993, è sostituito nel modo seguente”. A tal riguardo i ricorrenti hanno invocato l’autorità di Cass. n. 233/92, osservando che la reiterazione dell’originario decreto avrebbe determinato la tacita revoca del medesimo, in conseguenza dell’emissione del decreto successivo.

Nel corpo dello stesso motivo si denuncia altresì l’erroneità dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il momento dell’irreversibile trasformazione “si desume da quanto contenuto nella CTU circa la costruzione del cavalcavia, senza poter individuare il periodo di ultimazione dell’opera pubblica”, dal momento che l’opera pubblica era proprio il cavalcavia.

p. 5.2. – Il secondo motivo è intitolato: “Violazione della L. 25 giugno 1865, n. 2959, art. 13 e dell’art. 112 c.p.c.. Difetto ed omissione di motivazione art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Si sostiene nel motivo che la Corte territoriale inspiegabilmente non avrebbe tenuto conto dell’ulteriore argomentazione sviluppata dagli originari attori nelle precedenti fasi, secondo la quale il termine per il completamento dei lavori, che aveva carattere perentorio, era stato fissato in tre anni e non era stato rispettato, con conseguente decadenza della dichiarazione di pubblica utilità.

p. 5.3. – Il terzo motivo è intitolato: “Violazione dei principi in tema di conversione della domanda di risarcimento in quella di indennità di esproprio. Violazione dell’art. 2043 c.c. e della L. n. 865 del 1971, art. 19 e dell’art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia e/o insufficiente motivazione art. 132 c.p.c. e art. 360, nn. 3 e 5”.

Una volta disatteso la domanda risarcitoria, secondo i ricorrenti, la Corte d’appello avrebbe comunque dovuto tener conto della implicita, subordinata domanda di conversione della proposta azione di danno in quella di determinazione dell’indennità dovuta quale controvalore del bene, stante anche la mancanza della comunicazione di una stima definitiva in proposito.

p. 6. – Il ricorso va respinto.

p. 6.1. – Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

p. 6.1.1. – Esso è infondato nella parte in cui sostiene che, una volta intervenuta l’irreversibile trasformazione del fondo, quantunque in pendenza del termine per l’occupazione di urgenza, si determinerebbe l’acquisto della proprietà del bene irreversibilmente trasformato in capo all’amministrazione, con conseguente preclusione della successiva pronuncia del decreto di esproprio.

L’occupazione appropriativa presenta infatti i seguenti caratteri:

a) la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina l’acquisizione della proprietà alla mano pubblica;

b) il fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, ha il carattere dell’illiceità, che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e, quindi, legittima) se nel frattempo l’opera è stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l’ingerenza nella proprietà privata abbia già carattere abusivo, ovvero se essa acquisti tale carattere perchè la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima;

c) l’acquisto a favore della pubblica amministrazione si determina soltanto qualora l’opera sia funzionale ad una destinazione pubblica e ciò avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione dall’ambito applicativo dell’istituto di comportamenti della pubblica amministrazione non collegati ad alcuna utilità pubblica formalmente dichiarata (c.d. occupazione usurpativa), o per mancanza ab initio della dichiarazione di pubblica utilità o perchè questa è venuta meno in seguito ad annullamento dell’atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini (tra le tantissime pronunce di questa Corte che, in casi analoghi a quello qui considerato, ancorano l’acquisto della proprietà del bene irreversibilmente trasformato e destinato ad opera pubblica allo spirare del termine dell’occupazione legittima v. p. es. Cass., Sez. Un., 6 maggio 2003, n. 6853, la quale viene ricordata per essersi cimentata con il problema della compatibilità della c.d. occupazione acquisitiva con il principio sancito dall’art. 1 del protocollo n. l addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo).

Del tutto correttamente, quindi, la Corte d’appello ha affermato che il completamento dell’opera prima dell’emissione del decreto di esproprio, ma in pendenza del termine per l’occupazione di urgenza, non assumesse alcun rilievo, verificandosi l’acquisto della proprietà del fondo in capo all’amministrazione soltanto alla scadenza di detto termine: prima del quale tuttavia era stato già emesso il decreto ablativo, conclusivo del relativo procedimento.

p. 6.1.2 – Per il resto, occorre anzitutto segnalare che Cass. 11 gennaio 1992, n. 233, invocata dai ricorrenti, non ha alcuna attinenza al caso oggi in esame, giacchè fissa il principio secondo cui, in tema di espropriazione, in caso in cui l’autorità amministrativa, dopo aver determinato l’indennità di espropriazione con un decreto non opposto dall’espropriato, emani un nuovo decreto, che, modificando le aree assoggettate ad esproprio, provveda alla riduzione dell’indennità, tale decreto comporta una radicale rettifica, con effetti di tacita revoca, del primo decreto, con la conseguenza che 1′ eventuale sua illegittimità, non comporta la reviviscenza del precedente provvedimento ablatorio.

Ed infatti tale principio: a) riguarda la determinazione dell’indennità di espropriazione; b) concerne un caso di sostanziale modificazione dell’originario decreto di esproprio, mentre, nel caso in esame, la Corte d’appello ha affermato trattarsi della mera rettifica di un errore materiale.

Dopodichè non resta che constatare la mancanza del requisito di autosufficienza del ricorso, giacchè non è dato comprendere in che cosa il secondo decreto di espropriazione differisca dal primo e quale rilievo possa in tale contesto assumere la frase estrapolata dal decreto di rettifica “il decreto n. 763/1 settore del 18 maggio 1993, è sostituito nel modo seguente”.

Ma la mera rettifica di un decreto di espropriazione, concernente aspetti non essenziali di esso, non ne travolge automaticamente l’efficacia (v. per un caso Cass. 5 giugno 2014, n. 12700), occorrendo di volta in volta verificare quale sia il contenuto della modificazione apportata a detto decreto.

Per tale aspetto il motivo è dunque è inammissibile.

6.2. – Anche il secondo motivo è inammissibile.

Si è dato conto del fatto, in espositiva, che la Corte d’appello ha risposto ad un argomento che, pur non contenuto dell’originario atto di impugnazione, era stato sviluppato dagli appellanti negli scritti conclusivi, in ordine al mancato rispetto del termine di tre anni fissato nella dichiarazione di pubblica utilità per il completamento dei lavori.

A tal riguardo, la Corte d’appello ha ricordato il principio formulato da Cass., Sez. Un., 8 maggio 2007, n. 10375 (concernente una fattispecie sovrapponibile a quella oggi in esame), secondo cui: “Il mancato rispetto dei termini prefissati nella dichiarazione di p.u. comporta la perdita del potere espropriativo solo qualora siano decorsi tutti e quattro i ricordati termini (determinando ipso iure la decadenza della dichiarazione medesima) e, quindi, anche quello previsto per il completamento e l’ultimazione della procedura espropriativa che nella specie, come accertato in fatto in sede di merito, era ancora pendente al momento dell’occupazione del terreno in questione. Agli altri termini deve riconoscersi natura ordinatoria e acceleratoria, per cui la loro inosservanza, non dà luogo a carenza di potere, deducibile innanzi al giudice ordinario, ma a vizi di legittimità del procedimento, che vanno fatti valere innanzi al giudice amministrativo… In particolare questa Corte ha avuto modo di precisare che qualora la dichiarazione di pubblica utilità preveda (come nel caso in esame) due diverse scadenze per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, l’inefficacia della dichiarazione medesima, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 13, con il consequenziale venir meno del potere ablatorio dell’amministrazione e dell’affievolimento della posizione soggettiva del privato, è determinata solo dal decorso di entrambi gli indicati termini, anche qualora il termine per il compimento dei lavori, diversamente da quanto di regola accade, sia fissato anteriormente a quello per le espropriazioni; con la conseguenza che è efficace il decreto d’esproprio emesso in pendenza del termine per il compimento delle espropriazioni, nonostante sia scaduto quello per l’ultimazione dei lavori”.

E dunque la Corte ha ritenuto che la violazione del termine per il completamento dell’opera, essendo stato rispettato il termine per la pronuncia del decreto di esproprio, fosse irrilevante.

Ebbene, a fronte di ciò si sostiene nel ricorso per cassazione che di tale profilo “la Corte territoriale non ha inteso inspiegabilmente tenere conto”, la qual cosa rende manifesto il fraintendimento della ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, con conseguente inammissibilità, per mancanza del requisito di specificità, della doglianza in proposito spiegata. Senza considerare che per effetto delle proroghe introdotte dalle L. n. 47 del 1988, art. 14, e L. n. 158 del 1991, art. 22, nonchè della L. n. 166 del 2002, art. 4 anche i termini della dichiarazione di p.u. sono stati prorogati per complessivi 4 anni (Cass. sez. un. 2630/2006 e succ.) ed erano perciò ancora in corso allorchè è stato pronunciato il decreto di esproprio.

p. 6.3. – Il terzo motivo è infondato.

I ricorrenti fanno riferimento a un inesistente principio di automatica e generalizzata conversione della domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva in domanda di indennità di esproprio.

Questa Corte ha viceversa affermato che: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio per cui, in conseguenza del sopravvenire del decreto di esproprio, la domanda di risarcimento del danno per illegittima occupazione si converte in opposizione alla stima, mentre non opera nei casi di tardività del decreto stesso – per essere stato il medesimo emanato dopo il trasferimento di proprietà conseguente alla così detta occupazione acquisitiva – deve ritenersi applicabile – con automatismo della conversione cui è d’ostacolo la sola eventualità che l’attore abbia inequivocabilmente chiesto di volere il solo risarcimento e non anche la rideterminazione dell’indennità di esproprio – allorchè il detto decreto, ancorchè tempestivo, sia stato tardivamente notificato, di guisa che il proprietario sia venuto a conoscenza di tale tempestiva pronuncia solo nel corso del giudizio che abbia già instaurato contro il beneficiario della occupazione per il risarcimento del danno da occupazione illegittima” (Cass. 16 maggio 1994, n. 4789).

Nel caso di specie, viceversa, il giudizio è stato introdotto con atto notificato nel maggio-giugno 1994 a fronte di un decreto di esproprio risalente, come si è visto, al precedente 18 maggio 1993, senza che risulti essere stata mai dedotta una tardiva notifica di esso, sicchè il congegno descritto nella pronuncia menzionata non può operare, trovando viceversa il principio generale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avuto riguardo al rilievo che la domanda di corresponsione dell’indennità di esproprio e quella di risarcimento del danno da cosiddetta accessione invertita hanno diversa natura, l’una indennitaria e l’altra risarcitoria, e si basano su diversi presupposti di fatto, e cioè l’emanazione del decreto di esproprio la prima ovvero l’occupazione acquisitiva a seguito dell’irreversibile trasformazione del bene illegittimamente occupato la seconda (Cass. 10 luglio 2001, n. 9711). Con l’ulteriore conseguenza che, una volta disattesa l’unica domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, interdetto al giudice di pronunciare sulla diversa domanda volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di esproprio.

p. 7. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Consorzio Ital.Co.Cer., Delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre Iva e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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