Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18941 del 17/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18941 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA

sul ricorso 30440-2011 proposto da:
SBARBATI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA TAGLIAMENTO 31, presso lo studio dell’avvocato
STEFANIA PONZI, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

2018
928

DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA AREA CONTROLLI in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;

Data pubblicazione: 17/07/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 613/2010 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 25/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. MILENA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine il rigetto del
ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato PONZI che si
riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che
ha chiesto l’inammissibilità.

BALSAMO;

ESPOSIZIONE DEL FATTO
§1. L’Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione e di rettifica della
maggitore imposta di registro pari ad euro 51.153,00, oltre sanzioni ed interessi,
rideterminando il valore dell’avviamento della cessione d’azienda di cui al
contratto del 14.04.2003, sottoscritto da Giovanni Sbarbati con la società Mapa
srl, avente ad oggetto la sede di via Trigoria 90.

che l’oggetto della cessione non era l’azienda, ma solo “i diritti di un contratto di
locazione stipulato con la società Cecom srl dalla de cuius Nellida Trasarti,
lasciato in eredità al coniuge ed al figlio”,

nonché l’assenza di motivazione

dell’avviso e l’erronea determinazione della rettifica del valore di trasferimento
poiché la Cecom srl esercitava l’impresa in tre punti vendita oltre quello ceduto.
Ld CTP di Roma affermava la legittimità del procedimento adottato ai sensi
dell’art. 2 DPR 460/96, riducendo la percentuale di reddività nella misura del
14,42%, sul rilievo che l’attività era stata svolta in altri tre punti vendita oltre
quello ceduto.
L’agenzia interponeva gravame avverso detta pronuncia, censurando la
sentenza con riferimento ai quattro punti vendita, rilevando che il ricorrente non
ne avrebbe dimostrato l’esistenza, mentre il contribuente proponeva appello
incidentale ribadendo la correttezza della decisione del primo giudice,
lamentando il mancato riconoscimento dell’inesistenza della impresa e
rastrattezza del valore di avviamento attribuito al punto vendita di via Trigoria
a

90.
La CTR del Lazio accoglieva parzialmente il ricorso principale
dell’amministrazione finanziaria, riconoscendo l’esistenza di due punti vendita,
rideterminando il valore di avviamento, ricavandolo dividendo per due il valore
complessivo attribuito alla Cecom s.r.l.
La sentenza d’appello indicata in epigrafe veniva impugnata dal contribuente con
ricorso per cassazione, svolgendo cinque motivi.
Resiste l’Erario con controricorso.

I

i

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

Alberto Sbarbati impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Roma, deducendo

§ 2. Il ricorso assume, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione
degli artt. 51 e 52 del DPR 131/1986, censurando la pronuncia impugnata per
aver adottato ai fini del calcolo dell’avviamento commerciale una base imponibile
riferibile al volume di affari di un’azienda del tutto diversa da quella avente sede
in Roma via Trigoria 90/b, unico oggetto del contratto di cessione.
I

In particolare, sostiene il ricorrente che la di lui “de cuius” aveva locato

quale già esercitava attività di impresa anche in altri punti vendita; che solo
successivamente, in data 14.04.2003, cedeva l’azienda alla società Mapa srl;
che il valore di avviamento era stato determinato sia dall’ufficio che dal decidente
con riferimento all’intero volume di affare della locataria Ceconn srl, utilizzando
come base imponibile ” il ricavato di un oggetto diverso da quello di cui al
contratto di cessione”, successivamente diviso per due punti vendita senza
considerare l’effettivo volume di affari dell’azienda ceduta.
§A Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2
DPR 460/96, censurando la pronuncia di seconde cure per aver erroneamente
applicato detta normativa peraltro abrogata.
Il secondo motivo attinge dapprima la pronuncia dei giudici di prime cure e
poi quella del giudice di appello, ribadendo la non riconducibilità del volume
d’affari della locataria all’azienda ceduta, poiché quantificato tenendo conto della
somma dei fatturati di più punti vendita.
§.4 Con la terza censura, per quanto comprensibile, si lamenta violazione
degli artt. 113 c.p.c e 36 d.lgs 546/92, dolendosi della decisione di primo grado
” che ha attribuito il valore di avviamento in un quarto del valore totale”,
“mentte la CTR tace sul punto”,

per poi dissertare sulle conseguenze della

omessa motivazione e della individuazione degli elementi sui quali si fonda il
convincimento del giudicante.
§.5 Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 7 del d.lgs 546/92, per
non avere i giudici di appello acquisito di ufficio i documenti necessari per la
decisione, in considerazione del fatto che il ricorrente non aveva la possibilità di
documentare il reale fatturato dell’azienda ceduta, già “locata” alla Cecom srl il
30.07.1990.
2
A

l’azienda di cui al punto vendita di via Trigoria 90/b alla società Cecom srl, la

I

§.6 Con l’ultimo mezzo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 53 della
Costituzione, atteso che la pretesa tributaria si fonda su un volume d’affari di
un’azienda diversa da quella ceduta.
§.8 I primi due motivi, in quanto strettamenti connessi, possono essere
scrutinati congiuntamente, sono parzialmente fondati.
§.9 Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l’affittuaria

negozib, sito in via Gelli 35/b, condotto in locazione dalla società Cecom,
affittuaria dell’azienda ceduta, dal 1997.
Nonostante l’estraneità di tale punto vendita al contratto di cessione – che
aveva ad oggetto, come si evince chiaramente dalla sentenza, il solo punto
vendita di via Trigoria 90/b – il giudice d’appello, incorrendo nel medesimo errore
già compiuto dalla CTP, ha stimato il valore dell’avviamento commerciale
dell’azienda ceduta sulla scorta del volume di affari complessivo della diversa
azienda condotta da Cecom ( poi divisa in via equitativa per la metà in
considerazione del fatto che la società gestiva anche il negozio di via Gelli),
mentre avrebbe dovuto valutare autonomamente i redditi detraibili dall’esercizio
I

di via Trigoria 90/b e calcolare il valore di avviamento con esclusivo riferimento
ad esso.
§.10 Anche la terza censura che lamenta l’omessa pronuncia con riferimento
ai criteri di determinazione dell’avviamento è fondata.
Al fine dell’interpretazione della norma di cui all’art. 51, comma 4, d.p.r.
131/86, vigono i criteri fissati dal D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4,
secondo cui per le aziende il valore di avviamento è determinato sulla base della
percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai
fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori al
trasferimento, moltiplicata per tre. Se tali criteri hanno la funzione di fornire
indicazioni minime cui l’Amministrazione finanziaria deve attenersi nella
procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione in materia
di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni (cfr.
Cass. n. 7324 del 28/03/2014; n. 4931 del 27/03/2012; n. 16705 del 2007; n.
3505 del 2006 ), a maggior ragione la norma di cui all’art. 51, comma 4, d.p.r.
3

dell’azienda ceduta esercitava la propria attività commerciale anche in un altro

131/86 non può che essere interpretata nel senso che il contribuente, nel
dichiarare il valore dell’avviamento, deve effettuare i calcoli sulla base dei redditi
ritraibili dall’azienda ceduta al lordo delle imposte. La motivazione della
Commissione si limita invece ad affermare la congruità dei criteri adottati, senza
neppure indicarli e senza avvedersi che si trattava di criteri, in tesi, validi in
relazione ai redditi dell’azienda dell’affittuaria Cecom, ma privi di riferimento alla

§.10 Il quarto motivo è infondato.
Nel processo tributario, l’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto norma
eccezionale attributiva di ampi poteri istruttori officiosi alle Commissioni
Tributarie, tra i quali la facoltà di ordinare il deposito di documenti necessari ai
fini della decisione, trova applicazione solo quando l’assolvimento dell’onere
della prova a carico del contribuente sia impossibile o sommamente difficile. Tale
indefettibile condizione richiede, a carico della parte, l’allegazione e
l’accertamento della specifica situazione di fatto che, nel caso concreto, abbia
reso impossibile o sommamente difficile l’assolvimento dell’onere della prova,
essendo insufficiente la mera affermazione dell’esistenza del presupposto priva
dell’allegazione relativa all’avvenuta sollecitazione del giudice del merito
all’esercizio del predetto potere (Cass. n. 11935 e 22535 del 2012; Cass.n.
26849 e n. 4161 del 2014; 25769/2014; 20972 /2015; 955/2016).
Il quinto motivo rubricato “violazione dell’art. 53 Cost” manca della
illustrazione e della specificità e va pertanto dichiarato inammissibile.
In conclusione, accolti i primi tre motivi del ricorso, la sentenza impugnata
va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, che procederà ad un nuovo esame dei
fatti, tenendo conto, ai fini del calcolo dell’avviamento commerciale, delle sole
caratteristiche dell’azienda ceduta dal contribuente alla società Mapa, e
provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q. M
La aCorte

accoglie i primi tre motivi del ricorso, rigetta il quarto e dichiara

inammissibile il quinto;

4

redditività della diversa azienda oggetto di cessione.

- cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in altra
compobizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
7.06.2018
Il Consigliere estensore

Milena Balsamo

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