Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18941 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. III, 16/07/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 16/07/2019), n.18941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23579-2016 proposto da:

S.F., R.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PANAMA 77, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BARNESCHI,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del Dott.

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ENZO GRELLI;

– controricorrente –

e contro

S.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1941/2015 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata

il 27/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Banca Antonveneta S.p.a., premesso di essere creditrice, nei confronti di R.E., quale fideiussore della (OMISSIS) S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 14 maggio 2008, della somma di Euro 246.725,65, oltre accessori, come da d.i. esecutivo n. 725/08, emesso dal Tribunale di Treviso il 30 luglio 2008, propose azione revocatoria in relazione all’atto del 28 novembre 2007 a rogito del notaio Dott. T.P. di (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), con cui la predetta debitrice aveva venduto a sua figlia S.P. l’immobile sito nel Comune di (OMISSIS), riservandosi la venditrice il diritto di abitazione per sè e per il proprio coniuge S.F., quest’ultimo pure fideiussore della già indicata società.

I convenuti R.E., S.F. e S.P. si costituirono chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 1941/2015 il Tribunale di Treviso, accogliendo la domanda, dichiarò inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti della Banca Antonveneta S.p.a., il predetto atto, condannò i convenuti alle spese di lite e pose a carico di questi ultimi anche le spese di c.t.u..

In sintesi il Tribunale ritenne che: a) era pacifica la sussistenza di un credito in capo all’attrice rilevante ai fini dell’art. 2901 c.c.; b) la vendita dell’immobile da parte della venditrice – vendita avvenuta in epoca successiva al sorgere del credito – determinando una variazione in peius del patrimonio della stessa e, quindi, rendendo pì difficoltosa l’esazione del debito, anche in considerazione della maggiore occultabilità del denaro, configurava eventus damni rilevante ai sensi dell’art. 2901 c.c.; c) quanto all’evento soggettivo, la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore si evinceva in via presuntiva dai seguenti elementi: la venditrice era moglie di S.F., il quale, oltre ad essere anch’egli garante della debitrice principale (OMISSIS) S.r.l., era stato amministratore di tale società sino a qualche mese prima del fallimento della stessa; l’acquirente era la figlia convivente dei coniugi S.- R., e ciò deponeva nel senso che l’atto fosse proprio preordinato alla sottrazione alla garanzia patrimoniale; la venditrice si era riservata il diritto di abitazione; l’incongruenza tra il reddito dichiarato dall’acquirente per l’anno 2007, pari ad Euro 13.696, ed il prezzo pagato per l’acquisto; la vendita dell’immobile con atto del 29 novembre 2011, cui aveva fatto riferimento la banca creditrice e tale ulteriore elemento confermava la volontà di “porre al riparo da eventuali azioni dei creditori i beni dei debitori”.

Avverso la sentenza di primo grado la R. e il S. proposero appello.

Si costituì la Banca Monte dei Paschi di Siena – società nella quale si era fusa per incorporazione la Banca Antonveneta S.p.a. – che chiese il rigetto del gravame mentre rimase contumace in quel grado S.P..

La Corte di appello di Venezia, ritenuto che l’impugnazione non avesse ragionevole probabilità di essere accolta, con ordinanza del 5 luglio 2016, dichiarò inammissibile l’appello, condannò gli appellanti alle spese di quel grado e dichiarò questi ultimi tenuti a versare, ex lege n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Avverso la sentenza di primo grado R.E. e S.F. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a..

L’intimata S.P. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con atto intitolato “Memoria ex art. 380-bis c.p.c.” si è costituita Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentata da Juliet S.p.a., giusta procura speciale del 31 agosto 2018, autenticata dal Dott. A.N., notaio in (OMISSIS), deducendo che Siena NPL è l’attuale titolare della posizione, quale cessionaria della medesima dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in forza di contratti di cessione di crediti stipulati in data 20 dicembre 2017, pubblicati, ai sensi del combinato disposto della L. 23 dicembre 2017, n. 151, artt. 1 e 4.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva il Collegio che è inammissibile l’intervento nel presente giudizio di cassazione svolto – con la predetta memoria e contestuale atto di costituzione – dal successore a titolo particolare Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentata da Juliet S.p.a., alla luce del principio affermato da questa Corte (v. Cass. 23/03/2016, n. 5759, Cass. 11/05/2010, n. 11375), secondo cui “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito”), stante, peraltro, la costituzione del controricorrente dante causa (Cass. 7/06/2016, n. 11638).

2. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2901,2697 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Sostengono i ricorrenti che, nel caso all’esame, essendo stato l’atto dispositivo contestato posto in essere da parte del fideiussore di una società di capitali, ne conseguirebbe, per obbligo di legge, che l’indagine sulla conoscenza da parte del terzo e, nello specifico caso, anche del disponente, della situazione debitoria del debitore, dovrebbe essere incentrate sulla situazione specifica della società garantita e non sui legami di parentela tra il garante e il terzo acquirente.

Lamentano i ricorrenti che sia il Tribunale che la Corte di merito, nel decidere la causa, non avrebbero considerato la posizione della debitrice principale (OMISSIS) S.r.l., garantita dalla R., parte venditrice nell’atto dispositivo contestato, evidenziando che nel momento storico in cui era stato stipulato tale atto, detta società non presentava contrazioni d’affari o tensioni economiche, era in bonis e nulla faceva presagire – alle banche, ai suoi amministratori o ai suoi garanti – il successivo fallimento dovuto, ad avviso dei ricorrenti, a scelte errate della nuova compagine sociale che poco dopo la vendita dell’immobile in questione, ne aveva acquisito le quote.

Ad avviso dei ricorrenti, “l’aver deciso sulla revocatoria, ignorando lo stato della debitrice principale, anzi in netto contrasto con quelle che erano le risultanze di una certa solvibilità e credibilità bancaria della stessa, ha integrato violazione di legge e in particolare della norma secondo cui, in caso di vendita del bene ad opera di un garante, il consilium fraudis va indagato avendo a riferimento lo stato debitorio del garantito giacchè la revocatoria viene concessa a tutela di un creditore di quest’ultimo e non certo del garante”.

La R. e il S. concludono quindi chiedendo che questa Corte, “riesaminate le carte processuali, voglia riformare la sentenza di primo grado, confermata in appello ai sensi dell’art. 348 bis e ter c.p.c…. ovvero cassare il provvedimento impugnato con rinvio”.

3. Con il secondo motivo si deduce: “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2901,2697 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Si censura la sentenza impugnata per essere stata la stessa pronunciata in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2901 e 2729 c.c. in quanto – come sintetizzato dagli stessi ricorrenti a p. 5 del ricorso – il giudicante avrebbe assunto una decisione che risulterebbe non poggiarsi sui fatti emersi e sulla documentazione acquisita all’esito dell’istruttoria, e, quindi, sul caso concreto portato alla sua attenzione, ma piuttosto su un ragionamento probabilistico generale viziato dall’omesso esame della situazione esistente al momento del compimento dell’atto dispositivo.

4. I due motivi proposti, che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, devono essere disattesi.

4.1. Non sussiste nella specie la lamentata violazione dell’art. 2901 c.c. con riferimento all’elemento soggettivo. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare il requisito soggettivo dell’azione revocatoria è sufficiente, quando l’atto impugnato è successivo al sorgere del credito, la prova – che può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato (Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 22/03/2016, n. 5618) – della conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore (ex plurimis, v. Cass. 28/09/1996, n. 8581, Cass. 19/01/2016, n. 762), con la precisazione che il fideiussore è soggetto all’azione revocatoria in presenza del requisito soggettivo della scientia damni, cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore (v., ex plurimis, Cass. 27/06/2002, n. 9349; v. anche 15/02/2011, n. 3676 e Cass. 19/01/2016, n. 762), diminuendo la garanzia patrimoniale, mentre non esige anche una collusione fra il debitore ed il terzo, nè lo stato d’insolvenza dell’uno, nè la conoscenza di tale stato da parte dell’altro (Cass. 12/02/1990, n. 1007; Cass. 28/09/1996, n. 8581).

Ai tali principi risulta essersi attenuto il Tribunale con la sentenza impugnata in questa sede.

4.2. Inoltre, entrambi i motivi non contengono una specifica denuncia del paradigma degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., nei sensi precisati dalla giurisprudenza di legittimità, ma lamentano, in realtà, l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, chiedendo, quindi, in sostanza, una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede, con conseguente inammissibilità del ricorso in relazione ai profili evidenziati.

4.2. Ed invero, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 5/08/2016, n. 16598, “la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basata sulla differenza fra i fatti costitutivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 (c.p.c.) è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato la contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016)”.

4.3. Non risulta, inoltre, dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. nel rispetto dei criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 24/01/2018, n. 1785.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra i ricorrenti e la controricorrente, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti di Siena NPL 2018 S.r.l., rappresentata da Juliet S.p.a., per le ragioni già evidenziate nel p. 1., e nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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