Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18941 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19177-2019 proposto da:

A.I., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANDOMENICO DELLA

MORA ed elettivamente domiciliato a Roma, presso la Cancelleria

della Corte di cassazione, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso DECRETO del TRIBUNALE DI ROMA

depositato il 26/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/7/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale IGNAZIO PATRONE, il quale ha chiesto

di dichiarare la competenza del tribunale di Trieste o, in

subordine, di rimettere la questione alla Sezioni Unite.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. A.I. ha proposto impugnazione, innanzi al tribunale di Roma, avverso il trasferimento disposto con provvedimento assunto il 26/1/2018 dalla cd. Unità Dublino, operante presso il dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione del ministero dell’interno.

2. Il tribunale di Roma, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente comunicato il 7/5/2019, dopo aver evidenziato che l’istante al momento del deposito del ricorso introduttivo era ospitato presso un centro di accoglienza sito in San Canzian d’Isonzo (GO), ha declinato la sua competenza ritenendo che la competenza per territorio appartenga al tribunale di Trieste. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che, se il ricorrente si trova in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione ovvero sia trattenuto in un centro di permanenza per il rimpatri, è da considerarsi territorialmente competente non la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato bensì la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro presso il quale il ricorrente è ospitato.

3. L’istante, con ricorso notificato l’1/6/2019, ha proposto regolamento di competenza deducendo che, in base al criterio della sede dell’autorità emittente, stabilito dal D.L. n. 13 del 2017, art. 4, l’impugnazione dei provvedimenti emessi dall’Unità Dublino, che ha sede a Roma, appartiene alla competenza per territorio del tribunale di Roma, come del resto indicato nello stesso provvedimento a suo tempo impugnato.

4.1. Il ricorso è infondato.

4.2. Questa Corte, infatti, rivedendo il precedente difforme orientamento (sostenuto da Cass. n. 18757 del 2019, secondo cui, in tema di protezione internazionale, la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino o, dopo l’istituzione di sue articolazioni territoriali ad opera del D.L. n. 113 del 2018, art. 11, conv. con modif. dalla L. n. 132 del 2018, da una di tali articolazioni, spetta alla sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, in applicazione del criterio generale di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 1, secondo periodo, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017), ha affermato il diverso principio secondo cui, in tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018, sicchè la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (Cass. n. 31127 del 2019; Cass. n. 8045 del 2020).

4.3. Il Collegio condivide quest’ultimo orientamento, giacchè esso correttamente valorizza la necessità di una interpretazione costituzionalmente, Euro-unitariamente e convenzionalmente orientata, in relazione all’art. 24 Cost., all’art. 13 della CEDU ed all’art. 47 della CDFUE, e riafferma, dunque, il principio per cui i ricorsi proposti dal cittadino straniero richiedente protezione internazionale, avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla cd. Unità Dublino, attualmente operante presso il dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, costituita presso il ministero dell’interno, la competenza territoriale si radica nella sezione specializzata in materia d’immigrazione del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o centro nel quale sia ospitato il ricorrente. E tale principio è applicabile, ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, convertito nella L. n. 46 del 2017, anche all’ipotesi in cui il ricorrente sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (Cass. n. 8045 del 2020, in motiv.).

4.4. Il ricorso dev’essere, pertanto, respinto, con rimessione al merito delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il ricorso, confermando la competenza del tribunale di Trieste; spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

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