Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18940 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 27/04/2017, dep.31/07/2017),  n. 18940

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16986-2015 proposto da:

T.S., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI D’ERME giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D.D., + ALTRI OMESSI

UCI SCARL, in persona del procuratore speciale Dott. R.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo

studio dell’avvocato RAOUL RUDEL, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO PINTUCCI giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.M., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 1107/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE ROSSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato GIOVANNI D’ERME;

udito l’Avvocato FABIO DE STEFANO;

udito l’Avvocato FRANCESCO PINTUCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

All’esito del giudizio promosso ai sensi della L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 3 nei confronti di Pr.Du.Da. e dell’U.C.I. – Ufficio Centrale Italiano s.c. a r.l. (in appresso, per brevità: U.C.I.) per il risarcimento dei danni subiti da plurimi soggetti trasportati su veicolo di proprietà convenuta in occasione del sinistro stradale occorso in Monterotondo il giorno 1 luglio 2007, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5149/2012: (a) rigettava la domanda proposta con atto di intervento in lite da T.S., quale cessionario del credito risarcitorio azionato da alcuni degli attori; (b) condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni in favore degli attori, in entità diversamente quantificate tra gli stessi.

Adita con contrapposte impugnazioni da T.S. e dall’U.C.I., la Corte di Appello di Milano – per quanto qui ancora interessa – ha dichiarato inammissibile, per violazione del termine ex art. 419 c.p.c., l’intervento di T.S., qualificato come effettuato ex art. 105 c.p.c.; ha dichiarato improcedibili le domande di risarcimento danni formulate dai ricorrenti poichè non precedute da richieste stragiudiziali di contenuto conforme al dettato del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 148 (Codice delle assicurazioni private, in appresso, per brevità: c.d.a.).

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione T.S., affidandosi a due motivi; resistono, con controricorso, l’U.C.I. nonchè (aderendo tuttavia al secondo motivo di ricorso principale) Giuseppe Picone, nella qualità di procuratore speciale di S.J., + ALTRI OMESSI

Il resistente U.C.I. ha altresì depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, per “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, il ricorrente censura la declaratoria di inammissibilità per tardività del suo intervento pronunciata dalla Corte territoriale.

Assume, al riguardo, come erroneamente detto intervento sia stato qualificato come spiegato in via autonoma e, come tale, assoggettato al termine preclusivo sancito dall’art. 419 c.p.c., mentre invece, in quanto formulato nella qualità di cessionario del credito risarcitorio già azionato in lite, si versava in un’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso regolata dall’art. 111 c.p.c., con conseguente proponibilità dell’intervento in ogni stato e grado del processo, anche in appello.

2. Carattere pregiudiziale (e, per quanto si dirà, assorbente) rispetto alla disamina della sintetizzata doglianza riveste il secondo motivo, con cui per “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 145 e 148 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)” si denuncia l’erroneità della pronuncia di improcedibilità della domanda risarcitoria, sotto un duplice profilo, in appresso separatamente esaminato.

2.1. In primis, il ricorrente contesta la possibilità della pronuncia di improcedibilità della domanda risarcitoria in grado di appello: sostiene, in particolare, che il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 145 disciplina la “proponibilità dell’azione di risarcimento”, riferibile al giudizio di primo grado, per cui, in caso di inosservanza della disposizione, la pronuncia di inammissibilità può essere resa soltanto in limine litis, non oltre la prima udienza; solleva poi, in caso di mancato accoglimento della proposta esegesi, questione di legittimità costituzionale del citato art. 145 con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non esclude la possibilità di dichiarare la improponibilità della domanda oltre la prima udienza di trattazione e nei successivi gradi di giudizio.

L’argomentazione è destituita di fondamento.

L’art. 145 c.d.a. subordina la proponibilità in sede giurisdizionale della domanda di risarcimento dei danni alla persona sofferti in conseguenza di sinistro stradale, al decorso di novanta giorni (c.d. spatium deliberandi) a far data dalla ricezione da parte dell’impresa di assicurazione di un’istanza di risarcimento inoltrata dal danneggiato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, “avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 148”.

Quest’ultima disposizione, a sua volta, prescrive, al comma 2, che “la richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”, stabilendo altresì, al comma 5, che “in caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”.

L’obbligo del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria dal contenuto positivamente definito configura, pertanto, una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la cui ratio va individuata nella necessità di favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle pretese risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, consentendo all’impresa assicuratrice di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale.

Il meccanismo così congegnato rinviene il suo antecedente storico nella L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (il quale, tuttavia, non definiva specificamente il contenuto della cd. messa in mora), norma di cui la Consulta, chiamata più volte a risolvere questioni di legittimità costituzionale, ha riconosciuto la conformità con il precetto dell’art. 24 Cost. (in quanto la condizione di procedibilità non vanifica nè pregiudica il diritto di difesa, ma rappresenta solo un impedimento temporaneo all’esercizio della tutela giurisdizionale, limitato nel tempo e giustificato dall’esigenza di favorire la soluzione in via stragiudiziale delle liti) e con il principio del cd. giusto processo ex art. 111 Cost. (dacchè “il legislatore continua a disporre di ampia discrezionalità in materia processuale, giacchè la tendenziale garanzia della maggiore celerità possibile dei processi deve, tuttavia, tendere pur sempre ad una durata degli stessi che sia appunto ragionevole, in rapporto anche alle altre tutele costituzionali in materia”).

Anche in ordine al disposto dell’art. 145 c.d.a., nella parte in cui impone l’onere di conformazione della previa richiesta risarcitoria ai contenuti fissati dall’art. 148 c.d.a., il giudice delle leggi ha avuto modo di esprimersi, escludendo un vulnus, sul piano sostanziale e processuale, al diritto di difesa del danneggiato: le prescrizioni formali a carico del richiedente realizzano l’esigenza di rafforzare (e non già indebolire) le possibilità di tutela offerte al danneggiato attraverso il raccordo con l’obbligo di cooperazione imposto all’assicuratore ed con la concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile) proprio in ragione della specificità di contenuto dell’istanza risarcitoria, così assicurando, in ultima analisi, una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale (Corte Cost., 03/05/2012, n. 111).

E, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità (formatosi in relazione alla L. n. 990 del 1969, art. 22 ma pianamente riferibile anche all’analogo art. 145 c.d.a.), cui si intende dare espressa continuità, il mancato adempimento dell’onere della previa richiesta di risarcimento determina l’improponibilità della domanda, rivelabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in Cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e salva la preclusione del giudicato, anche implicito (cfr. Cass. 26/10/2009, n. 22597; Cass. 25/08/2006, n. 18493; Cass. 21/12/2004, n. 23696; Cass. 21/05/2004, n. 9700; Cass. 21/02/2003, n. 2655).

Alla luce delle esposte considerazioni, si appalesa la inconsistenza della doglianza del ricorrente, il quale, intendendo la locuzione “proponibilità dell’azione di risarcimento” contenuta nella rubrica dell’art. 145 c.d.a. come pertinente esclusivamente al giudizio di primo grado, ritiene che l’inammissibilità della domanda per inadempimento dell’onere della preventiva messa in mora debba essere (si badi non già eccepita o rilevata ma addirittura) dichiarata non oltre la prima udienza di trattazione, e non (quindi) in un momento processuale successivo, a fortiori (come accaduto nella specie) in grado di appello.

Lettura esegetica non soltanto totalmente disancorata rispetto al dato positivo, ma anche inaccettabile sul piano dei principi generali, dacchè ipotizza la creazione, in via di intepretazione ed in difetto di una espressa previsione legislativa, di un termine preclusivo o decadenziale per l’esercizio di un potere officioso del giudice.

Non senza rilevare, infine, come l’applicazione della tesi del ricorrente nella vicenda in esame sortirebbe effetti di dubbia compatibilità con i superiori precetti costituzionali: immaginando la possibilità della dichiarazione di improponibilità della domanda per violazione dell’artt. 145 c.d.a. soltanto in primo grado, la sentenza del Tribunale di Milano di rigetto della eccezione ad hoc sollevata dall’assicuratore sarebbe infatti un provvedimento giurisdizionale singolarmente sottratto ad ogni rimedio impugnatorio.

2.2. Manifestamente infondata si profila la questione di legittimità costituzionale dell’art. 145 c.d.a. nella parte in cui non esclude la possibilità di dichiarare la improponibilità dell’azione non oltre la prima udienza di trattazione del giudizio di primo grado e nei successivi gradi di giudizio.

Alla luce della sopra individuata ratio, infatti, la possibilità della definizione in rito per inosservanza del disposto dell’art. 145 c.d.a. anche in uno stadio avanzato del processo (ovvero in sede di impugnazione) non appare in contrasto con le norme costituzionali tacciate di violazione dal ricorrente: non con l’art. 24, in quanto la improponibilità della domanda non ne preclude la riproposizione, potendosi anzi giovare l’attore della sospensione dei termini di prescrizione per tutto il corso del giudizio; nemmeno con l’art. 111, dacchè è riservata alla discrezionalità del legislatore la previsione (o la omessa previsione) di limiti preclusivi alla pronuncia su questioni processuali di rito, salvo il generale criterio della ragionevolezza, nel caso non inciso, costituendo il rispetto della condizione di procedibilità ex art. 145 c.d.a. materia sottratta alla disponibilità delle parti (come pacificamente affermato dal giudice della nomofilachia: cfr. i precedenti sopra citati).

2.3. Sotto altro profilo, sempre con il secondo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza nella vicenda dei presupposti giustificanti la declaratoria di improcedibilità, asserendo come, all’uopo, la Corte territoriale abbia attribuito rilevanza a documentazione (stato di famiglia, procure speciali in favore del ricorrente) non trasmessa all’U.C.I. ma non necessaria ai fini della prescritta formulazione dell’offerta risarcitoria in via stragiudiziale.

La lagnanza muove da una lettura incompleta della pronuncia gravata ed è comunque destituita di fondamento in diritto.

Invero, la Corte meneghina, dopo aver analiticamente ricostruito lo svolgimento dei rapporti tra le parti nella fase stragiudiziale, ha rilevato come, nonostante ben quattro richieste di integrazione formulate dall’U.C.I. ex art. 148 c.d.a., comma 5 i danneggiati, inottemperando all’obbligo di diligenza loro imposto, non avessero trasmesso documentazione necessaria per la formulazione di una proposta transattiva: non soltanto (come dedotto dal ricorrente) le procure speciali e lo stato di famiglia delle vittime (quest’ultimo peraltro indispensabile per appurare il grado di parentela degli istanti in risarcimento e quantificare il danno da perdita del rapporto parentale) ma – anche e soprattutto – “documenti relativi all’attività lavorativa e ai redditi dei danneggiati” e “documentazione medica relativa alle lesioni riportate dalle trasportate ferite”.

Alla luce di tale rilievo, la dichiarata improcedibilità è ineccepibile.

Come ha già avuto modo di chiarire questa Corte (ex multis, Cass. 30/09/2016, n. 19354) l’assolvimento dell’onere della richiesta stragiudiziale ex art. 145 c.d.a.(anche in ordine ai requisiti contenutistici prescritti) va valutato in base all’assetto teleologico delle forme di cui è permeato il nostro ordinamento, verificando cioè se l’istanza sia concretamente idonea a raggiungere lo scopo voluto dalla legge di consentire all’assicuratore di stimare il danno e formulare una congrua offerta.

Nella specie, non vi è dubbio che le indicazioni omesse accertate dal giudice di merito (afferenti la natura e la tipologia delle lesioni patite, la situazione reddituale dei danneggiati, il grado di parentela con i soggetti deceduti) integrino elementi imprescindibili per determinare la misura dei pregiudizi sofferti e, quindi, operarne la traduzione in termini monetari.

3. Il rigetto del secondo motivo esime la Corte dal vaglio sul primo motivo: accertata l’improcedibilità dell’azione risarcitoria ab origine promossa dai danneggiati, risulta invero superfluo verificare la legittimità o meno dell’intervento in lite spiegato dal cessionario del diritto di credito con tale azione fatto valere.

4. Rigettato il ricorso, la disciplina delle spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente e il controricorrente U.C.I. segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione operata in base ai parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo; si ravvisano invece ragioni di compensazione delle spese nei riguardi del controricorrente Giuseppe Picone (nella qualità di cui sopra), attesa la adesione di quest’ultimo al motivo di ricorso principale disatteso.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente U.C.I. – Ufficio Centrale Italiano s.c. a r.l. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Dichiara interamente compensate le spese di lite nei riguardi del contro ricorrente Giuseppe Picone, nella qualità in epigrafe indicata.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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