Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18940 del 17/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18940 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA

sul ricorso 30437-2011 proposto da:
SBARBATI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA TAGLIAMENTO 31, presso lo studio dell’avvocato
STEFANIA PONZI, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

2018
927

DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA AREA CONTROLLI in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;

Data pubblicazione: 17/07/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 611/2010 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 25/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;

Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine il rigetto del
ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato PONZI che si
riporta agli scritti;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che
ha chiesto l’inammissibilità.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

FATTI DI CAUSA
§1.L’Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione e di rettifica
della maggiore imposta di registro, pari ad euro 51.153,00 oltre sanzioni ed
interessi, rideterminando il valore dell’avviamento dell’azienda di cui al
contratto del 14.04.2003, sottoscritto da Alberto Sbarbati con Mapa srl, avente
ad oggetto l’esercizio commerciale di via Trigoria 90, in precedenza gestito da

Alberto Sbarbati impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Roma, deducendo
che l’oggetto della cessione non era l’azienda, ma solo “i diritti di un contratto
di locazione stipulato con la società Cecom srl dalla de cuius Nellida Trasarti,
lasciato in eredità al coniuge ed al figlio”, nonché l’assenza di motivazione
dell’avviso e l’erronea determinazione della rettifica del valore di trasferimento
poiché Cecom srl esercitava la propria impresa in altri tre punti vendita oltre
quello ceduto.
La CTP di Roma accoglieva in parte il ricorso, riducendo la percentuale di
redditività dell’azienda dalla misura del 20% accertata dall’Ufficio a quella del
14,42%; inoltre, rilevato che Ceconn svolgeva la propria attività in altri tre
punti vendita, attribuiva all’azienda ceduta un valore di avviamento pari ad un
quarto di quello complessivo dell’azienda dell’affittuaria.
L’Agenzia interponeva gravame avverso detta pronuncia, censurando la
sentenza con riferimento ai quattro punti vendita, rilevando che il ricorrente
non ne aveva dimostrato l’esistenza, mentre il contribuente proponeva appello
incidentale ribadendo la correttezza della decisione del primo giudice,
lamentando il mancato riconoscimento dell’inesistenza dell’impresa e
l’astrattezza del valore di avviamento attribuito al punto vendita di via Trigoria
90.

La’

CTR del Lazio accoglieva parzialmente il ricorso principale

dell’amministrazione finanziaria, rideterminando il valore di avviamento
dell’azienda ceduta nella misura della metà di quello complessivo attribuito
all’azienda di Cecom s.r.I., in ragione del fatto che era provata l’esistenza di
due soli punti vendita gestiti dalla società.

i

Cecorrì s.r.l.

A

La sentenza d’appello indicata in epigrafe è stata impugnata dal contribuente
con ricorso per cassazione, sorretto da cinque motivi.
Resiste l’Erario con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1.

Il ricorrente assume, con il primo motivo, la violazione e falsa

applicazione degli artt. 51 e 52 del dPR 131/1986, censurando la pronuncia

una base imponibile riferibile al volume di affari di un’azienda del tutto diversa
da quella avente sede in Roma via Trigoria 90/b, unico oggetto del contratto di
cessiohe.
In particolare, sostiene il ricorrente che la de cuius aveva locato il negozio
di cui al punto vendita di via Trigoria 90/b a Cecom srl, la quale già esercitava
attività di impresa anche in altri punti vendita; che solo successivamente, in
data 14.04.2003, egli aveva ceduto l’azienda a Mapa srl; che il valore di
avviamento era stato determinato sia dall’ufficio che dal decidente con
riferimento all’intero volume di affari dell’affittuaria Cecom srl, utilizzando
come base imponibile ” il ricavato di un oggetto diverso da quello di cui al
contratto di cessione”, successivamente diviso per due punti vendita senza
considerare l’effettivo volume di affari dell’azienda ceduta.
§.2 Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2
dPR 460/96, censurando la pronuncia di seconde cure per aver erroneamente
applicato detta normativa, peraltro abrogata, al volume d’affari dell’affittuaria,
quantificato tenendo conto della somma dei fatturati di tutti i suoi punti
vendita, non attribuibile a quello dell’azienda ceduta.
§.3 Con il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 113 c.p.c e 36 d.lgs
546/92, dolendosi che, dopo che il giudice di primo grado aveva
laconicamente affermato che ” in mancanza di altri percorsi praticabili è
ragionevole attribuire al punto vendita interessato un valore di avviamento pari
ad un a quarto del totale”,

la CTR abbia del tutto taciuto sul punto, senza

illustrare l’iter logico-giuridico in base al quale ha ritenuto di ricavare il volume
d’affari dell’azienda ceduta sulla base di quello complessivo di Cecom.

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impugnata per aver adottato ai fini del calcolo dell’avviamento commerciale

§.4 Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 7 del d.lgs 546/92, per
non avere i giudici di appello acquisito di ufficio i documenti necessari per la
decisione, non avendo egli la possibilità di documentare il reale fatturato
dell’azienda ceduta, in quanto “locata” a Cecom srl sin dal 30.07.1990.
§.5 Con l’ultimo mezzo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 53 della
Costituzione, atteso che la pretesa tributaria si fonda su un volume d’affari di

§.6 I primi due motivi, in quanto strettamenti connessi, possono essere
scrutinati congiuntamente e sono fondati.
§.7 Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che Ceconn, affittuaria
dell’azienda ceduta, esercitava la propria attività commerciale anche in un altro
negozip, sito in via Gelli 35/b, condotto in locazione sin dal 1997.
Nonostante l’estraneità di tale punto vendita al contratto di cessione – che
aveva ad oggetto, come si evince chiaramente dalla stessa sentenza, il solo
punto vendita di via Trigoria 90/b – il giudice d’appello, incorrendo nel
medesimo errore già compiuto dalla CTP, ha stimato il valore di avviamento
dell’azienda ceduta sulla scorta del volume d’affari complessivo della diversa
azienda condotta da Cecom (poi diviso in via equitativa per la metà in
considerazione del fatto che la società gestiva anche il negozio di via Gelli)
mentre avrebbe dovuto valutare autonomamente i redditi detraibili
dall’esercizio di via Trigoria e calcolare il valore di avviamento con esclusivo
riferimento ad esso.
§.8 Anche la terza censura, che lamenta l’omessa pronuncia con
riferimento ai criteri di determinazione dell’avviamento, è fondata.
Al fine dell’interpretazione della norma di cui all’art. 51, comma 4, d.p.r.
131/86, vigono i criteri fissati dal D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4,
secondo cui per le aziende il valore di avviamento è determinato sulla base
della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o
dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta
anteriori al trasferimento, moltiplicata per tre. Se tali criteri hanno la funzione
di fornire indicazioni minime cui l’Amministrazione finanziaria deve attenersi
nella Orocedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione in
3

un’azienda diversa da quella ceduta.

materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni( cfr. Cass. n. 7324 del 28/03/2014; n. 4931 del 27/03/2012; n.
16705 del 2007; n. 3505 del 2006 ), a maggior ragione la norma di cui all’art.
51, coi- ima 4, d.p.r. 131/86 non può che essere interpretata nel senso che il
contribuente, nel dichiarare il valore dell’avviamento, deve effettuare i calcoli
sulla base dei redditi ritraibili dall’azienda ceduta al lordo delle imposte. La

dall’Ufficio, senza neppure indicarli e senza avvedersi che si trattava di criteri,
in tesi, validi in relazione ai redditi dell’azienda dell’affittuaria Cecom, ma privi
di riferimento alla redditività della diversa azienda oggetto di cessione.
§.9 Il quarto motivo è infondato.
Nel processo tributario, l’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto norma
eccezionale attributiva di ampi poteri istruttori officiosi alle Commissioni
Tributarie, tra i quali la facoltà di ordinare il deposito di documenti necessari ai
fini della decisione, trova applicazione solo quando l’assolvimento dell’onere
della prova a carico del contribuente sia impossibile o sommamente difficile.
Tale indefettibile condizione richiede, a carico della parte, l’allegazione e
l’accertamento della specifica situazione di fatto che, nel caso concreto, abbia
reso impossibile o sommamente difficile l’assolvimento dell’onere della prova,
essendo insufficiente la mera affermazione dell’esistenza del presupposto priva
dell’allegazione relativa all’avvenuta sollecitazione del giudice del merito
all’esercizio del predetto potere (Cass. n. 11935 e 22535 del 2012; Cass.n.
26849 e n. 4161 del 2014; 25769/2014;20972/2015;955/2016).
§.10 II quinto motivo, rubricato “violazione dell’art. 53 Cost”, manca
dell’illustrazione delle ragioni della censura e va pertanto dichiarato
inammissibile.
In conclusione, accolti i primi tre motivi del ricorso, la sentenza impugnata
va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che
procederà ad un nuovo esame dei fatti, tenendo conto, ai fini del calcolo
dell’avviamento commerciale, delle sole caratteristiche dell’azienda ceduta dal
contribuente a Mapa e provvederà anche in ordine alle spese del presente
giudizio di legittimità.
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Commissione si è limitata invece ad affermare la congruità dei criteri adottati

P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, rigetta il quarto e dichiara
inammissibile il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e rinvia alla CTR del Lazio, in altra composizione, anche per la
regolapentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data

Il Consigliere estensore
Milena Balsamo

7.06.2018

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