Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18940 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. III, 16/07/2019, (ud. 09/01/2019, dep. 16/07/2019), n.18940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25865-2016 proposto da:

S.M.C., C.M.G., domiciliate ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate

e difese dall’avvocato VANNI MARIA OGGIANO giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCO DI SARDEGNA SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore A.A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMANUELE FILIBERTO 66 SC B INT, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIO CAPORRO, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

NETTUNO GESTIONE CREDITI SPA, S.A., AVIA PERVIA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1599/2014 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata

in data 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1599/14 il Tribunale di Sassari accolse la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla Nettuno Gestione Crediti S.p.a., in qualità di procuratrice della AVIA PERVIA S.r.l., a sua volta cessionaria del credito vantato dal Banco di Sardegna S.p.a. nei confronti della Graniti Arredo s.a.s. di S.A., dichiarando l’inefficacia dell’atto dispositivo compiuto dal fideiussore S.A. in data 23 dicembre 2008, con il quale quest’ultimo aveva ceduto alla figlia M.C. la proprietà di tutti gli immobili di sua proprietà, riservando a sè ed alla moglie il diritto d’uso, verso il corrispettivo del mantenimento a carico della beneficiaria.

S.M.C., contumace in primo grado, propose appello, deducendo: a) la violazione degli artt. 165,166 e 171 c.p.c. laddove il primo giudice non aveva rilevato la mancata costituzione dell’attore, posto che l’unico legittimato a promuovere l’azione revocatoria era il creditore Avia Pervia S.r.l.; b) la violazione dell’art. 2697 c.c., non essendo emersa in primo grado alcuna prova circa la consapevolezza del terzo in ordine al pregiudizio derivante alle ragioni del creditore.

Si costituirono Nettuno Gestione Crediti S.p.a. e Avia Pervia S.p.a. chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell’appello.

Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituì pure il Banco di Sardegna S.p.a., rappresentando di essere successore a titolo particolare del diritto controverso, per aver Avia Pervia S.r.l. ceduto, in suo favore, i propri crediti, in essi compreso quello nei confronti del S., e rassegnando le medesime conclusioni della società cedente.

La Corte di appello di Cagliari – Sezione di Sassari, ritenuto che l’impugnazione non avesse ragionevole probabilità di essere accolta, con ordinanza n. 317/2016, depositata il 14 giugno 2016, dichiarò inammissibile l’appello e condannò l’appellante alle spese.

Avverso la sentenza di primo grado (pubblicata in data 11 dicembre 2014 e poi corretta, all’esito del procedimento di correzione di errore materiale, con provvedimento del 20 luglio 2015), C.M.G. e S.M.C. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso Banco di Sardegna S.p.a..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente osservato che il ricorso proposto è procedibile.

Al riguardo va ricordato che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 25513 del 13 dicembre 2016 (v., in senso conforme, anche Cass., sez. un., 15/05/2018, n. 11850), il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Nella specie le ricorrenti hanno rappresentato che l’ordinanza della Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari è stata notificata soltanto a S.M.C. in data 28 luglio 2016 ed hanno depositato copia conforme di tale ordinanza con la relata di notifica nonchè copia conforme della sentenza del Tribunale impugnata in questa sede, con annotazione dell’ordinanza di correzione materiale del 20 luglio 2015; hanno altresì precisato che la predetta ordinanza della Corte territoriale non è mai stata notificata a C.M.G..

E’ pur vero che, come rilevato dalla controricorrente, le ricorrenti nulla hanno dedotto in ordine alla comunicazione di tale ordinanza che, se anteriore alla notificazione della stessa, costituisce il dies a quo del termine di impugnazione ex art. 348-ter c.p.c.. Va tuttavia evidenziato che la C. è stata contumace in appello, sicchè alcuna comunicazione di tale ordinanza doveva essere effettuata nei suoi confronti, nè quindi sussisteva al riguardo alcun onere di deposito o di allegazione.

Ed invero, il regime della comunicazione dell’ordinanza in parola è regolato dall’art. 134 c.p.c., cioè dalla norma generale sulla comunicazione delle ordinanze e, quindi: a) la comunicazione è dovuta solo alla parte costituita, in caso di ordinanza pronunciata fuori dell’udienza; b) l’ordinanza si intende comunicata alla parte costituita, se presente in udienza o, se pur assente, avrebbe potuto presenziarvi (Cass., ord., 5/07/2018, n. 17716); c) sia in caso di ordinanza pronunciata in udienza, sia in caso di ordinanza pronunciata fuori udienza, per la parte contumace non è prevista alcuna comunicazione, non rientrando l’ordinanza in parola tra quelle per le quali fra gli atti che debbono notificarsi ad essa ai sensi dell’art. 294 c.p.c.; si evidenzia, peraltro, che, ai sensi dell’art. 133 c.p.c. perfino la comunicazione della sentenza, a cura della cancelleria, è prevista espressamente solo per le parti costituite.

2. Deve pertanto ritenersi che, all’evidenza, la C. si è avvalsa legittimamente del cd. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.e deve ritenersi, altresì, tempestivo il ricorso proposto non solo dalla predetta ma anche da S.M.C., litisconsorte necessaria.

3. Con il primo motivo si lamenta “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento all’art. 101 c.p.c. per aver il Giudice di primo grado deciso nel merito sulla domanda proposta, senza prima verificare la regolarità della costituzione del rapporto processuale”.

Le ricorrenti deducono che la causa NRG 4436/2013, definita in primo grado con la sentenza impugnata in questa sede, sarebbe stata iscritta al ruolo con nota di iscrizione da cui risulterebbe quale attrice la Nettuno Gestione Crediti S.p.a., sicchè la mancata costituzione delle attuali ricorrenti (e, per quanto dato alle stesse sapere, anche di S.A.) dovrebbe “ritenersi determinata dalla falsa apparenza dell’omesso compimento delle formalità necessarie all’attivazione della funzione decisoria, per quanto sopra detto erroneamente espletate, a proprio nome dalla Nettuno Gestione Crediti S.p.a. e che, non essendo (state) rilevate d’ufficio dal Giudice del primo grado, in violazione dell’art. 101 c.p.c.,… (avrebbero) prodotto l’effetto loro proprio, con grave vulnus al principio di effettività del contraddittorio”.

Ad avviso delle ricorrenti, quanto da loro sostenuto troverebbe conferma nella stessa sentenza in cui l’inefficacia dell’atto è stata dichiarata nei confronti della Nettuno Gestione Crediti S.p.a., soggetto questo che non sarebbe stato mai creditore del S..

4. Con il secondo motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento agli artt. 165 – 168 – 171 e 81 c.p.c. e at. 71 Disp. Att.ne c.p.c.”.

Si sostiene che la Nettuno Gestione Crediti S.p.a. ha agito in giudizio non in nome proprio ma quale procuratrice di AVIA PERVIA S.r.l., società cessionaria del credito, già di spettanza di Banco Sardegna S.p.a. nei confronti di S.A.; pertanto, l’unico soggetto legittimato ad agire in giudizio a mezzo di procuratore o in proprio sarebbe AVIA PERVIA S.r.l., la quale, in violazione degli artt. 165 – 168 – 171 e 307 c.p.c. e art. 71 disp. att. c.p.c. non risulterebbe essersi costituita nel giudizio di primo grado entro il termine di dieci giorni dalla notifica della citazione, con conseguente applicazione dell’art. 307 c.p.c..

Inoltre, sostengono le ricorrenti che risulterebbe pacifico in atti che la Nettuno Gestione Crediti S.p.a. avrebbe agito quale procuratrice di AVIA PERVIA, con tutte le conseguenze di legge e con evidente applicazione al caso in esame dell’art. 77 c.p.c. “nei limiti individuati” dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, le ricorrenti sostengono, richiamando la sentenza di questa Corte n. 9319 del 17 aprile 2009, che il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina (lei difensori e conferimento di procura alle liti, può essere riconosciuto solo a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado di giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo e con l’ulteriore precisazione che la rappresentanza negoziale o processuale non attribuisce nel giudizio al rappresentante la qualità di parte sostanziale.

Ad avviso delle ricorrenti, tenuto conto di quanto dalle medesime sostenuto e appena riportato e considerato che parte processuale, in relazione al primo grado, sarebbe AVIA Pervia S.r.l., sarebbe evidente che la predetta società non si sarebbe costituita dinanzi al Tribunale, risultando invece ivi costituita la Nettuno Gestione Crediti S.p.a., sua procuratrice legittimata esclusivamente ad agire in nome e nell’interesse della società mandante in forza della conferita rappresentanza volontaria di cui alla procura in atti, con violazione, altresì, del combinato disposto degli artt. 81 e 165 c.p.c. e art. 71 disp. att. c.p.c..

Conclusivamente, secondo le ricorrenti, il Tribunale, con la sentenza impugnata, avrebbe statuito contra legem laddove ha riconosciuto che il conferimento di una rappresentanza volontaria ha legittimato il rappresentante ad agire in giudizio in nome proprio nonostante il divieto di cui all’art. 81 c.p.c..

5. I due motivi proposti, essendo strettamente connessi, ben possono essere unitariamente esaminati.

Tali motivi sono infondati, in base all’assorbente rilievo che, come da tempo affermato da questa Corte, i vizi dell’iscrizione a ruolo di una causa – pur potendo in alcuni casi inficiare la validità dell’iscrizione stessa, determinare violazione del diritto di difesa e, quindi, viziare il successivo corso del procedimento – ove si risolvano in un semplice errore materiale nell’indicazione del nome dell’attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, e ciò specialmente quando constino di un errore che, in quanto agevolmente riconoscibile, non preclude, alla parte cui sia stato notificato l’atto di citazione in giudizio, di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei registri di cancelleria, la causa iscritta a ruolo (Cass. 25/02/2004, n. 3728). Peraltro questa Corte, già con la sentenza n. 3297 del 21 marzo 2000, ha affermato pure che: “Nè gli artt. 164 e 168 c.p.c., nè l’art. 71 disp. att. c.p.c., che disciplina il contenuto della nota di iscrizione a ruolo includendovi l’indicazione dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti, per il caso di omissione o di irregolarità della stessa, ne comminano la nullità nè a maggior ragione la comunicano all’atto introduttivo del giudizio, sul cui regime non spiega influenza alcuna: detta nota, infatti, è un atto amministrativo interno rivolto soltanto a portare la causa, in ordine alla quale il rapporto fra le parti è già sorto per effetto dell’atto di citazione, a conoscenza del giudice in modo che questi possa trattarla; sicchè detto atto è assolutamente autonomo e richiede per il raggiungimento di tale scopo requisiti minimi, che dunque sussistono quando la nota, ancorchè incompleta od erronea in qualcuno dei suoi elementi (il cui controllo compete al cancelliere), sia comunque tale da consentire di individuare con sicurezza il rapporto processuale sul quale è invocata la pronuncia del giudice adito; ed a maggior ragione quando il procedimento venga assegnato al giudice, così raggiungendo lo scopo cui l’iscrizione a ruolo è preordinata ed escludendo qualsiasi nullità del procedimento” (v., in senso conforme, anche Cass. 2703/2015, n. 4163).

Nella specie va evidenziato che la Nettuno Gestioni Crediti S.p.a., come risulta dall’atto di citazione, ha agito quale procuratrice di Avia Pervia S.r.l., nè tanto ha subito alcuna modifica dalla circostanza che tale qualità non sia stata indicata nella nota di iscrizione a ruolo, per una evidente imprecisione nella redazione di quest’ultima, evidenziandosi che tale imprecisione era agevolmente riconoscibile alla luce dei quanto indicato in citazione, il che non poteva precludere alle parti cui l’atto di citazione in giudizio era stato notificato di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei registri di cancelleria, la causa iscritta a ruolo, ad esempio ricercando i nomi delle parti convenute.

Nè può in alcun modo sostenersi vi sia stata una inammissibile sostituzione processuale o che l’attrice non si sia costituita tempestivamente, risultando che la Nettuno Gestioni Crediti S.p.a., nella già indicata qualità, si è costituita nei termini in data 22 ottobre 2012 (atto di citazione passato per la notifica in data 14 ottobre 2013).

Come già evidenziato, ogni ulteriore questione pure sollevata dalle parti resta assorbita, salvo a precisare che non rileva, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti che il Tribunale in dispositivo abbia dichiarato l’inefficacia dell’atto per cui è causa nei confronti della Nettuno Gestione Crediti S.p.a., risultando chiaramente dall’atto introduttivo che tale società ha agito in primo grado nella qualità di procuratrice di Avia Pervia S.r.l..

6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 6.500,00, per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA