Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18940 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul conflitto di competenza, iscritto al n. 17553/2019 R.G.,

sollevato dal tribunale di Roma, con ordinanza del 6/6/2019, nel

procedimento vertente tra:

A.F.P., da una parte, e l’Agenzia delle entrate, la

Città Metropolitana di Napoli e la Prefettura di Frosinone,

dall’altra, ed iscritto al n. 5450/2019 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/7/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE, il quale ha chiesto

che sia dichiarata la competenza del giudice di pace di Roma.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– A.F.P. ha proposto impugnazione, innanzi al giudice di pace di Roma, avverso la cartella esattoriale n. 097 2018 0008513163000, recante l’importo complessivo di Euro 868,34 per sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada, deducendo, quanto alla sanzione irrogata dalla Città Metropolitana di Napoli, di aver presentato ricorso al prefetto da intendersi accolto per l’omessa adozione dell’ordinanza-ingiunzione nei termini di legge, e, quanto alla sanzione irrogata con ordinanza-ingiunzione del prefetto di Frosinone, che il provvedimento prefettizio era stato annullato con sentenza del giudice di pace di Frosinone del 2014, passata in giudicato;

– il giudice di pace, con sentenza depositata in data 3/7/2018, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del tribunale di Roma in funzione del giudice dell’esecuzione;

– il tribunale di Roma, innanzi al quale la causa è stata riassunta, ha richiesto, d’ufficio, il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sul rilievo che l’opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere fatti sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo esecutivo, e che la competenza nelle cause di opposizione a cartella relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, appartiene, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – a norma del quale, ove l’esecuzione non sia ancora iniziata, l’opposizione si propone innanzi al giudice competente per materia o valore e per territorio ai sensi dell’art. 27 cod. cit. – al giudice di pace, il quale è competente per materia ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7;

rilevato che il Pubblico Ministero ha concluso, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., per la declaratoria di competenza del giudice di pace;

ritenuto che l’opposizione alla cartella esattoriale proposta dall’istante, avendo ad oggetto la deduzione di fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo esecutivo e comunque successivi rispetto alla notifica del verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada, dev’essere qualificata come opposizione all’esecuzione (cfr. Cass. SU n. 22080 del 2017, in motiv.; Cass. SU n. 10261 del 2018, in motiv.; Cass. n. 30774 del 2017; Cass. n. 22094 del 2019, in motiv.) e che, in quanto tale, non essendo ancora iniziata, appartiene, a norma dell’art. 615 c.p.c., comma 1 ed in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29 (Cass. n. 4022 del 2008, in motiv.), alla competenza del giudice di pace il quale, in effetti, in ragione della pretesa creditoria che il concessionario alla riscossione intende realizzare coattivamente, relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, è competente in materia ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7 (cfr. Cass. n. 21914 del 2014; Cass. n. 3283 del 2015; Cass. n. 12373 del 2016);

considerato, quindi, che l’opposizione proposta A.F.P. appartiene alla competenza del giudice di pace di Roma e che, trattandosi di regolamento di competenza di ufficio (nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva), non è dovuta pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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