Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1894 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17053/2014 R.G. proposto da:

PARTECIPAZIONI TECNOLOGICHE S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof.

Pasquale Russo, dall’avv. Francesco Padovani e dall’avv. prof.

Guglielmo Fransoni, presso il cui studio in Roma, viale Bruno

Buozzi, n. 102, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 414/06/13, depositata il 20 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre

2020 dal consigliere Dott. Cataldi Michele;

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Intecs Informatica e Tecnologia del Software s.p.a. (successivamente divenuta Partecipazioni Tecnologiche S.p.a.), il 16 ottobre 2006, ha versato quanto dovuto a titolo di Irap per l’anno d’imposta 2006, nonchè quanto dovuto a titolo di sanzione per ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, comma 1, lett. b).

Successivamente, la contribuente ha ricevuto la comunicazione di irregolarità, emessa dall’Agenzia delle Entrate a fini sanzionatori, all’esito del controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico/2007, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, comma 3, dal quale era emerso il tardivo versamento dell’Irap per l’anno d’imposta 2006. Infatti l’Ufficio ha escluso, in riferimento al tipo di imposta coi all’anno d’imposta, l’applicabilità dell’istituto del

ravvedimento operoso.

La contribuente ha impugnato la comunicazione di irregolarità dinnanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione della non impugnabilità della comunicazione di irregolarità.

Proposto appello dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio lo ha rigettato con la sentenza n. 414/06/13, depositata il 20 dicembre 2013, avverso la quale la stessa contribuente propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

L’Ufficio si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la contribuente lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. e, in subordine, dell’art. 97 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR posto a fondamento della propria decisione un fatto (la sopravvenuta emissione di cartelle di pagamento per i medesimi crediti erariali, in sostituzione della comunicazione di irregolarità impugnata dalla contribuente), allegato dall’Ufficio e non provato, o, comunque, accertato per il tramite di informazioni acquisite al di fuori del processo. Il motivo è infondato.

Infatti, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, la CTR ha posto a fondamento della propria decisione il fatto che fosse sopravvenuta l’emissione di cartelle di pagamento, in sostituzione della comunicazione di irregolarità impugnata, sul rilievo che tale circostanza risultasse da “concorde ammissione delle parti”.

La contribuente, nell’esposizione del motivo di ricorso, non censura il rilievo della “concorde ammissione delle parti” e pertanto non nega specificamente di avere ammesso, nel giudizio di merito, l’avvenuta successiva emissione delle cartelle di pagamento in sostituzione della comunicazione impugnata.

Pertanto la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di prova, ritenendo il fatto ammesso pacifico e non necessitante di ulteriore prova della sua esistenza per poter essere posto a fondamento della decisione.

Deve poi aggiungersi che tanto meno la contribuente ha allegato di aver contestato la circostanza dell’avvenuta successiva emissione delle cartelle di pagamento in sostituzione della comunicazione impugnata, pur riconoscendo che l’Ufficio l’aveva dedotta esplicitamente nel proprio atto di controdeduzione in appello.

Pertanto, visto l’art. 115 c.p.c. – come modificato ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 14, comma 4, che ha codificato il principio di non contestazione – il motivo è comunque anche ulteriormente infondato, potendo il fatto, anche in quanto non contestato, ritenersi pacifico e dunque non necessitante di ulteriore prova.

2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR, una volta rilevata la sopravvenuta “carenza di interesse delle parti relativamente al primo atto di natura impositiva – comunicazione di irregolarità-impugnato”, deciso per il rigetto dell’impugnazione, piuttosto che per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo.

Il motivo è fondato.

Infatti, come si legge nella motivazione della medesima pronuncia di legittimità (Cass. 11/05/2012, n. 7344) richiamata nella motivazione della decisione impugnata, se le cartelle di pagamento successivamente emesse sostituiscono (come qui non è contestato) la precedente comunicazione di irregolarità, va dichiarata la carenza di interesse delle parti relativamente al primo atto di natura impositivo impugnato (comunicazione di irregolarità).

L’emissione della cartella di pagamento integra infatti una pretesa tributaria nuova rispetto a quella originaria, che sostituisce l’atto precedente e ne provoca la caducazione d’ufficio, con la conseguenza carenza di interesse delle parti nel giudizio avente a oggetto il relativo rapporto sostanziale, venendo meno l’interesse a una decisione relativa a un atto – comunicazione di irregolarità – sulla cui base non possono essere più avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente alla cartella di pagamento che lo ha sostituito integralmente (Cass. 11/05/2012, n. 7344, cit., in motivazione).

In conseguenza della caducazione d’ufficio (per effetto della pacifica sopravvenuta emissione delle cartelle di pagamento in sua sostituzione) dell’atto impugnato dalla contribuente con il ricorso introduttivo, il giudice a quo, rilevata la carenza di interesse delle parti nel giudizio d’appello, avrebbe dovuto dichiarare la materia del contendere cessata (limitatamente alla comunicazione di irregolarità impugnata e senza alcuna interferenza sulla sostanza del credito erariale di cui alle cartelle emesse in sua sostituzione) e il giudizio estinto.

Il motivo va pertanto accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto va dichiarata in questa sede la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla comunicazione di irregolarità impugnata e senza alcuna interferenza sulla sostanza del credito erariale di cui alle cartelle emesse in sua sostituzione.

3. Le spese del merito e quelle di legittimità si compensano in ragione della peculiarità della questione processuale.

PQM

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo sul ricorso introduttivo dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese del merito e quelle di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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