Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1894 del 25/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 25/01/2017, (ud. 20/10/2016, dep.25/01/2017),  n. 1894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19589-2012 proposto da:

T.G. SPA – P.I. (OMISSIS) – IN PERSONA DEL CONSIGLIERE E

LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO,

56, presso lo studio dell’avvocato MARIA IMMACOLATA AMOROSO,

rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO PASTORELLI, ANDREA

MANNARI;

– ricorrente –

contro

C.C., S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1036/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Pretore di Firenze, adito dalla T.G. s.p.a., la quale aveva chiamato in giudizio C.C. e S.L., quali eredi di S.F., deceduto il 17/7/1993, chiedendo che quest’ultimi fossero condannati al pagamento della complessiva somma di 25.100.495 Lire, che alla predetta società era dovuta dal de cuius, per la fornitura di materiali vari da costruzione, respinta la domanda riconvenzionale, volta a dedurre l’esistenza di vizi, condannò i convenuti, in solido, al versamento di Euro 12.963,32, oltre interessi.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 20/7/2011, accolta l’impugnazione dei convenuti, respinse la domanda.

Nei limiti del perimetro decisionale di legittimità appare utile riprendere i termini essenziali della vicenda.

La Corte territoriale, severamente critica nei confronti della sentenza di primo grado, ha giudicato la statuizione impugnata “palesemente contraddittoria”, in quanto, dopo aver ritenuto che il rapporto, riguardante una vendita a consegne differite, faceva capo al de cuius, aveva, tuttavia, condannato in solido i convenuti, come se fossero stati evocati in giudizio in proprio. Inoltre, prosegue la Corte di Firenze, l’attrice non aveva affatto dedotto un originario titolo, costituito da un contratto di compravendita per un corrispettivo ammontante a circa 400 milioni di Lire, in relazione al quale il defunto sarebbe rimasto debitore per una parte delle consegne, bensì dieci mandati di consegna, ammontanti a 25.100.495 Lire, non saldate dal S., deceduto il (OMISSIS), e poichè essa aveva fatto presente essere rimasti inutili i solleciti, per forza di cose successivi alla morte del S., non a questi dovevano considerarsi diretti, ma ai convenuti in proprio. Da qui aveva concluso per la difformità della causa petendi, che non era quella “di un contratto a prestazioni differite di 400 milioni di Lire circa, ma una comune fornitura di più modesto importo, basata su fatture, e il petitum non è il saldo di quei 400 milioni, o quanti fossero, ma il corrispettivo contato di quelle fatture”.

Esposto il superiore ragionamento la Corte fiorentina individuava nella sentenza di primo grado il vizio di ultrapetizione, spiegando ulteriormente che questa “non poteva non rigettare la domanda proposta contro i convenuti non in proprio, ma come eredi di S.F., per un credito sorto dopo la morte dello stesso; e non poteva ritenere ammissibile la modifica operata dalla società attrice con la memoria ex art. 183 c.p.c., volta a far figurare in capo al predetto S.F. un’obbligazione diversa per titolo ed oggetto da quella dedotta nell’atto introduttivo del giudizio”.

Avverso la statuizione d’appello propone ricorso pere cassazione la T.G. s.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente pone a corredo del ricorso quattro motivi, che, osmotici fra loro, conviene esporre contestualmente.

Con il primo motivo viene dedotta violazione degli artt. 112, 163, 183 e 189 c.p.c..

Con il secondo motivo, violazione degli artt. 112, 163, 183 e 189 c.p.c. e artt. 1470 c.c..

Con il terzo ed il quarto motivo, omessa o insufficiente motivazione su punti controversi e decisivi.

In sintesi, la ricorrente deduce l’erronea interpretazione sostanziale della domanda, con la quale la T.G. aveva chiesto condannarsi i convenuti pro quota ereditaria per una obbligazione negoziale assunta dal de cuius.

La prospettazione, precisata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., che aveva chiarito il titolo creditorio, non avrebbe dovuto considerarsi una mutatio libelli, bensì una semplice emendatio. Una tale ricostruzione era, peraltro, conforme alle acquisizioni istruttorie (deposizione di Sportelli e Fondi, interrogatorio formale della C., documentazione versata in atti).

Era da escludersi che si fosse voluto configurare una obbligazione che per titolo ed oggetto fosse diversa da quella dedotta con la citazione introduttiva.

La Corte di merito, non solo aveva omesso di prendere in effettivo esame le predette risultanze, ma era incorsa in contraddizione logica laddove dopo aver affermato che dalle circostanze dedotte in citazione doveva dedursi l’unicità del rapporto contrattuale, lo aveva poi escluso sol perchè le fatture risultavano essere state emesse in epoca successiva alla morte del S. e perchè con la citazione non era stato indicato l’ammontare complessivo del contratto di fornitura. Senza contare che quel Giudice era venuto meno al dovere di ricercare il contenuto sostanziale della pretesa azionata, in violazione del canone interpretativo affermato in sede di legittimità.

Con preliminarietà osserva il Collegio non rinvenirsi in atti la dimostrazione della rituale notifica del ricorso, mancando la prova della ricezione dell’atto. Ciò impone la rimessione sul ruolo del processo perchè la parte provveda a rinnovare la notifica dell’atto introduttivo.

PQM

Rimette la causa sul ruolo onerando la ricorrente per il rinnovo della notifica dell’atto introduttivo nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA