Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18939 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

R.L. e R.M., elettivamente domiciliati in Roma,

via Livio Andronico n. 24, presso lo studio dell’avv. Romagnoli

Ilaria, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. Sella

Domenico;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, sez. 15^, n. 124 depositata il 12.12.2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che i contribuenti – comproprietari in (OMISSIS) di immobili assoggettati al vincolo di cui alla L. n. 1089 del 1939, art. 21 – presentarono istanza di rimborso dell’irpef ritenuta corrisposta in eccedenza, in relazione agli immobili suddetti, per gli anni 2001 al 2002, in quanto calcolata sulla base del reddito locativo, anziche’ del meno consistente reddito catastale, come previsto in via di agevolazione per gli immobili di interesse storico dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2; proposero, quindi, ricorso avverso il silenzio – rifiuto conseguentemente formatosi;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 1089 del 1939, art. 11, comma 2, nonche’ artt. 3 e 21 ed ha formulato il seguente quesito: “se sia errata la sentenza del giudice tributario che affermi che possa applicarsi l’agevolazione di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2 anche agli immobili sottoposti al vincolo ed. indiretto di cui alla L. n. 1089 del 1939, art. 11, comma 2 non tenendo conto del fatto che la disposizione agevolativa abbraccia esclusivamente gli immobili che presentino contemporaneamente le seguenti caratteristiche : a) siano di interesse artistico o storico; b) lo siano ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 3 con cio’ risultando esclusi i beni vincolati ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 21”;

che i contribuenti hanno resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

osservato:

che, diversamente da quanto prospettato dai contro – ricorrenti, il ricorso e’ ammissibile, in quanto corredato di idoneo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., anche in considerazione della natura puramente giuridica dei termini della contesa;

che il ricorso e’, peraltro, manifestamente fondato, giacche’ questa Corte, con affermazione di principio da cui non vi e’ motivo di discostarsi, ha reiteratamente affermato che, in tema di’ imposte sui redditi e con riferimento alla locazione di immobili vincolati ai sensi della L. n. 1089 del 1939, la disposizione di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2 secondo la quale “in ogni caso il reddito degli immobili riconosciuti d’interesse storico o artistico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3… e’ determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e’ collocato il fabbricato”, e’ applicabile solo con riguardo agli immobili che siano oggetto del “vincolo diretto” previsto dalla L. n. 1089 del 1939, artt. 2 e 3 e non agli immobili (quali incontrovertitamente quelli per cui e’ causa) che siano oggetto del “vincolo indiretto” ai sensi del successivo art. 21 (cfr. Cass. 6328/08, 10859/05; v., altresi’, Cass. 25803/08);

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso dell’Agenzia va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti;

che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna dei contribuenti, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti; compensa le spese dei gradi di merito e condanna i contribuenti alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 3.100,00 (di cui Euro 3.000,00, per onorario) oltre spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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