Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18939 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/09/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 27/09/2016), n.18939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25137-2013 proposto da:

CONSORZIO DI CASTEL AMATO (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso l’avvocato CORRADO V. GIULIANO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.R., B.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE ERITREA 91, presso l’avvocato CARLO POLIDORI, che li

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 492/2013 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 27/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato C. POLIDORI che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio di Castel Amato ha proposto ricorso per cassazione nei riguardi della sentenza depositata il 27 marzo 2013 con la quale il Tribunale di Tivoli, rigettando l’appello da esso ricorrente proposto, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Subiaco che, in accoglimento dell’opposizione proposta da R.R. e B.A.M., aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per il pagamento di Euro 670,55 a titolo di oneri consortili quali proprietari di unità immobiliare sita all’interno del relativo comprensorio lottizzato, in Comune di (OMISSIS). Ha ritenuto il tribunale: a)che rettamente il primo giudice aveva giudicato che l’appartenenza al consorzio sia determinata dalla adesione allo stesso In forma negoziale: l’art. 5 dello Statuto consortile prevede infatti che ogni atto di trasferimento o cessione di diritti reali debba “far menzione nell’atto di trasferimento”, ritenendosi altrimenti obbligato in solido il cedente; b) che, non essendo stata fatta menzione dell’esistenza del Consorzio nell’atto di provenienza della proprietà in capo agli opponenti, questi non sono obbligati.

Al ricorso resistono R.R. e B.A.M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Consorzio di Castel Amato lamenta: a) che il giudice d’appello – al pari del giudice di primo grado – abbia erroneamente attribuito a tale ente, costituito per la gestione e la manutenzione di beni comuni a più soggetti (fognature, condotta idrica, strade consortili e relativa illuminazione, aree verdi), la natura giuridica di associazione su base volontaristica, in tal modo violando le norme in materia di condominio e di comunione (art. 1118 c.c., comma 2 e art. 1104 c.c.), con i principi regolatori della materia ad esse sottesi, oltretutto sulla base del solo riferimento ad una clausola dello Statuto consortile la cui funzione è piuttosto quella di rendere obbligato, insieme con l’acquirente della proprietà dell’immobile, anche l’alienante ove ometta di menzionare nell’atto di vendita l’esistenza del consorzio stesso; b) che, omettendo di decidere sul motivo di appello concernente la suddetta violazione dei principi regolatori della materia, il tribunale abbia anche violato l’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza; c) che il tribunale sia anche incorso nel vizio di motivazione, omettendo di considerare che la somma richiesta è imputabile alle spese di gestione e manutenzione della cosa comune ed alla erogazione dei servizi essenziali per i residenti, nonchè di esaminare compiutamente le clausole statutarie. Si duole infine il ricorrente della condanna al pagamento delle spese di giudizio siccome ingiusta.

2. Preliminarmente, deve respingersi l’eccezione, sollevata in controricorso, di inammissibilità dell’appello proposto dal Consorzio avverso sentenza pronunciata secondo equità dal Giudice di pace a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, in ragione del valore della causa. La violazione dei principi regolatori della materia, sulla quale era basato l’appello, rientra infatti tra i motivi per i quali è prevista, nel caso in esame, l’appellabilità della sentenza del Giudice di pace ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 1 (cfr. Cass. n. 3715/15).

3. Nel merito, la violazione denunziata con il primo motivo di ricorso sussiste. Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare (cfr. ex multis: Cass. Sez. 1 n. 7427/12; n.10220/10), i consorzi di urbanizzazione – consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi – sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, derivante dal vincolo di accessorietà necessaria sussistente tra gli impianti o servizi che il consorzio cura (nella specie, elencati nell’art. 2 dello Statuto consortile in atti e trascritto in ricorso) ed i singoli immobili inclusi nel comprensorio edilizio, per la cui realizzazione – giova precisare – l’originaria proprietaria dell’area che ha proceduto alla relativa lottizzazione ha assunto nei confronti del Comune – in base a convenzioni trascritte – obbligazioni, relative alla realizzazione e conservazione delle opere di urbanizzazione in questione, nelle quali sono subentrati i successivi acquirenti delle singole unità immobiliari ivi realizzate, a prescindere da una loro manifestazione di volontà intesa alla assunzione di tali obblighi (v.le pronunce sopra richiamate cui adde Cass. n. 28492/05).

Al contrario, dunque, di quanto prospettano i resistenti, non può predicarsi un loro disinteresse al mantenimento di quelle opere ed impianti, inerendo invece alla loro titolarità del diritto di proprietà sull’immobile l’obbligo di contribuire alle relative spese, alla stregua del disposto dell’art. 1104 c.c..

Nè, d’altra parte, può condividersi l’assunto, espresso dal tribunale nella sentenza impugnata, secondo cui l’art. 5 dello Statuto consortile escluderebbe tale obbligo, nel caso – che la sentenza afferma ricorrere nella specie – in cui nell’atto di acquisto in capo ad essi della proprietà dell’immobile non si faccia menzione dell’esistenza del consorzio: la clausola statutaria, trascritta in ricorso, nel prevedere in tal caso che l’alienante resta obbligato in solido con l’acquirente, non smentisce certo bensì conferma il subentro di quest’ultimo nel debito per le quote consortili.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri.

4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito sulla base delle esposte considerazioni in diritto, con il rigetto dell’opposizione proposta dai signori B. e R. avverso il decreto ingiuntivo n. 6/09 emesso il 9 febbraio 2009 dal Giudice di pace di Subiaco.

5. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’opposizione proposta da B.A.M. e R.R. avverso il decreto ingiuntivo n. 6/09 emesso il 9 febbraio 2009 dal Giudice di pace di Subiaco; condanna questi ultimi in solido al rimborso in favore del Consorzio di Castel Amato delle spese dell’intero giudizio, pari, quanto al giudizio di primo grado, a complessivi Euro 500,00 – di cui Euro 230,00 per diritti e 220,00 per onorari – oltre accessori di legge, quanto al secondo grado a Euro 800,00 – di cui Euro 220,00 per diritti e Euro 550,00 per onorari – oltre accessori di legge, e quanto alla cassazione a Euro 1.100,00 – di cui Euro 200,00 per esborsi- oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per l’incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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