Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18939 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. III, 16/07/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 16/07/2019), n.18939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19122/2018 R.G. proposto da:

AMAT Palermo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Mimì Alberto Musumeci,

con domicilio eletto in Roma, via Timavo, n. 3, presso lo studio

dell’Avv. Mario Livi;

– ricorrente –

contro

Comune di Monreale, rappresentato e difeso dall’Avv. Girolamo

Rizzuto, con domicilio eletto in Roma, via dei Gracchi, n. 187,

presso lo studio dell’Avv. Marcello Mangano di San Lio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 757 della Corte d’appello di Palermo

depositata il 20 aprile 2017;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2018

dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;

uditi l’Avv. Mauro Livi per delega dell’Avv. Musumeci e l’Avv.

Girolamo Rizzuto;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Pepe Alessandro, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Palermo ingiungeva al Comune di Monreale di pagare all’Amat Palermo S.p.a. la somma di Euro 1.965.827,99, quale corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico fornito dalla società negli anni 2002, 2003, 2004.

Il Comune proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sostenendo di non dover alcuna somma per i servizi resi fino a settembre 2002, in ragione di alcuni pagamenti intervenuti prima della notifica del provvedimento monitorio, e di non essere obbligato per il servizio reso dopo il 28 settembre 2002, a causa della mancanza di valida ed efficace convenzione scritta tra le parti.

In corso di causa il decreto ingiuntivo veniva munito di provvisoria esecutività e l’Amat S.p.a. dava avvio all’azione esecutiva nei confronti del Comune.

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 28 aprile 2010, il Comune di Monreale produceva copia della sentenza n. 4844/2008 resa tra le parti dal Tribunale di Palermo, passata in giudicato, e chiedeva la restituzione delle somme pagate in eccesso. A seguito del deposito veniva disposta una nuova c.t.u. per accertare l’esatto ammontare delle somme dovute per il periodo dal 1 gennaio al 28 settembre 2002.

Infine, con sentenza del 28 maggio 2012, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, condannava il Comune al pagamento di Euro 10.175,88 e rigettava la domanda restitutoria formulata dall’opponente.

L’Amat S.p.a. appellava la decisione in via principale. Il Comune proponeva appello incidentale, insistendo nella restituzione delle somme pagate in corso di causa per effetto dell’azione esecutiva intrapresa in forza del decreto ingiuntivo opposto e revocato.

La Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame principale e accoglieva l’appello incidentale, condannando l’Amat S.p.a. a restituire al Comune di Monreale la somma di Euro 1.690.380,62, oltre gli interessi legali e le spese processuali.

La decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Amat S.p.a., articolato in nove motivi e illustrato da successive memorie depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Il Comune di Monreale ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A prescindere dall’eccepita inammissibilità del ricorso per violazione del principio di sinteticità nell’esposizione sommaria (v., da ultimo Sez. 5, Ordinanza n. 8009 del 21/03/2019, Rv. 653337; Sez. 5, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018, Rv. 647702), il ricorso è infondato.

Infatti, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490) – conviene esaminare nel merito le questioni di diritto prospettate dall’AMAT s.p.a., di agevole definizione e suscettibili di assicurare la definizione del giudizio.

2. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 700 c.p.c. e art. 669-octies c.p.c., commi 6, 7 e 8.

Va premesso, al riguardo, che il Comune di Monreale instaurò un procedimento cautelare per far valere, in via d’urgenza, l’inadempimento della controparte agli obblighi assunti con la convenzione del 1997, sottintendendo che la stessa fosse stata tacitamente prorogata ed ancora in essere. Successivamente, rigettata la domanda per assenza del fumus, il Comune, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, negò l’esistenza di rapporti di natura contrattuale in corso fra le parti e, in particolare, che la convenzione fosse stata tacita prorogata.

Ciò posto, la ricorrente sostiene che, costituendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la prosecuzione nel merito del giudizio incardinato con il ricorso cautelare, non sarebbe stato possibile per il Comune mutare la propria prospettazione, assumendo una difesa del tutto incompatibile con le posizioni assunte nel primo giudizio.

La censura è manifestamente infondata.

E’ tranciate, in proposito, l’assenza di qualsivoglia legame di interdipendenza fra la domanda cautelare e l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, com’è noto, si assiste alla dissociazione dei ruoli delle parti in senso formale e in senso sostanziale: il creditore opposto, convenuto in senso formale, è tuttavia, attore in senso sostanziale. La domanda che costituisce il thema decidendum, infatti, è costituita dall’accertamento del suo credito, nei termini da lui prospettati.

Pertanto, è del tutto evidente che il debitore ingiunto, che pure abbia contestato ad altro titolo l’esistenza del proprio debito in un giudizio cautelare, nel proporre opposizione avverso il provvedimento monitorio debba difendersi dalla prospettazione del creditore. Se quest’ultimo ha rappresentato l’esistenza di un rapporto contrattuale in essere fra le parti, è su questo tema che il debitore viene ingaggiato nella fase dell’opposizione, a prescindere da quella che sia stata la sua posizione difensiva in un altro e separato giudizio cautelare. Quest’ultimo, pertanto, non si pone in alcun rapporto di strumentalità funzionale rispetto all’opposizione a decreto ingiuntivo e, men che meno, vincola l’opponente nelle sue scelte difensive.

3.1 Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1350 c.c. e del R.D. n. 2440 del 1923, art. 17.

La censura si rivolge contro la sentenza d’appello nella parte in cui, stante la necessità della forma scritta ad substantiam dei contratti in cui è parte la p.a., esclude che il servizio di trasporto pubblico urbano potesse essersi svolto sulla base di una proroga tacita di una vecchia convenzione del 1997, con scadenza il 27 settembre 2002 (quella nuova venne sottoscritta solamente il 16 maggio 2006). Ad avviso della ricorrente, invece, la convenzione del 1997 aveva continuato a spiegare i propri effetti ininterrottamente, fino alla stipulazione di quella del 2006, in quanto rinnovata tacitamente dopo la sua naturale scadenza.

3.2 In realtà, questa Corte ha ripetutamente affermato l’inammissibilità della proroga tacita dei rapporti contrattuali posti in essere dalla P.A.

I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e – salva la deroga prevista dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l’uso del commercio” – con la sottoscrizione, ad opera dell’organo rappresentativo esterno dell’ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l’amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all’attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l’esercizio dei controlli e rispondono all’esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l’adeguata copertura e senza la valutazione dell’entità delle obbligazioni da adempiere. (Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 20/03/2014, Rv. 630054).

Nella specie, l’art. 9 della convenzione del 1997 specificava che la stessa, trascorsi i cinque anni di validità, dovesse ritenersi “risolta senza necessità di disdetta”, oppure, secondo quanto previsto dall’art. 11, eventualmente “rinnovata mediante apposito atto deliberativo dell’azionata municipalizzata autotrasporti e del consiglio comunale di Monreale per il periodo risultante dalla volontà in esso atto espresso”.

Non vi è dubbio, dunque, che la convenzione non potesse essere rinnovata tacitamente, sia per l’illegittimità di una simile proroga, sia per l’espresso divieto posto nel medesimo contratto.

3.3 In via subordinata rispetto alla prospettazione della proroga tacita, l’AMAT s.p.a. che sostiene che i diversi verbali delle riunioni (del 28 giugno 2001 e del 9 dicembre 2004) intercorse fra i dirigenti Amat e il Comune di Monreale avrebbero dovuto essere considerati alla stregua di una proroga espressa, ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 17. Ciò in quanto, nei verbali di accordo succeduti negli anni vi sono le firme del sindaco di Monreale e dei dirigenti dell’AMAT s.p.a. e tali atti indicano la volontà delle parti di proseguire nel rapporto e di non sospendere il servizio.

Anche questa doglianza è infondata.

I verbali indicati dalla ricorrente, infatti, non sono succedanei della forma scritta, necessaria ad substantiam nei contratti della P.A. Qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi è comunque inidonea a far assumere alla P.A. impegni e concludere contratti in forme diverse da quelle stabilite dalla legge e dai regolamenti (Sez. 1, Sentenza n. 22537 del 26/10/2007, Rv. 599722).

La deroga prevista dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 per i contratti con le imprese commerciali – che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l’uso del commercio” – lascia fermo il fatto che sono comunque insufficienti gli atti scritti indicativi di un accordo solo verbale (Sez. 1, Ordinanza n. 16562 del 22 giugno 2018, non massimata).

I verbali cui fa cenno l’AMAT s.p.a. non costituiscono una modalità di stipulazione del contratto “secondo l’uso del commercio” e comunque non sono indicativi di un accordo non verbale di proroga della convenzione in essere fra le parti.

Nè può trovare applicazione, in questa sede, quanto affermato di recente dalle Sezioni unite in relazione alle aziende speciali di un ente pubblico territoriale, per i cui contratti non è imposta la forma scritta ad substantiam, nè sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale (Sez. U, Sentenza n. 20684 del 09/08/2018, Rv. 650274). Tale principio, infatti, è stato affermato in ragione della natura imprenditoriale dell’attività svolta dall’azienda speciale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo Stato o agli enti locali da cui è partecipata. Il caso, quindi, è del tutto diverso da quello di un comune, che invece è un ente pubblico territoriale in senso proprio ed è pienamente soggetto all’applicazione della normativa sulla forma dei contratti della P.A.

3.4 La ricorrente, infine, fa leva sull’emissione di fatture – non contestate dal Comune di Monreale – che costituirebbero riprova di aver agito in costanza di un contratto tacitamente prorogato.

Ma, in tema di rapporti contrattuali della P.A., neppure le fatture prodotte in giudizio possono tenere il luogo della forma scritta dell’accordo e non costituiscono un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall’atto negoziale non esibito (Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 17/03/2015, Rv. 634726).

4. Nello stesso motivo di ricorso, l’AMAT s.p.a. si duole pure dell’erronea percezione, da parte del giudice d’appello, della portata del decreto assessoriale sottostante la convenzione del 1997, che, a suo dire, sarebbe stato privo di termine di durata.

Tale censura è, anzitutto, inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto l’AMAT non ha riportato – nè direttamente, nè indirettamente – il testo del decreto assessoriale.

In ogni caso, non è decisiva poichè, per le ragioni sopra esposte, il solo decreto assessoriale, non accompagnato da un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, non è sufficiente a dar luogo ad un contratto validamente redatto in forma scritta.

5. In conclusione, la sentenza impugnata si sottrae alle censure della ricorrente, nella parte in cui rileva che, in assenza di una proroga scritta dell’atto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, deve escludersi che, a decorrere dal 27 settembre 2002, fosse in essere un rapporto contrattuale fra le parti.

Tutto ciò comporta l’assorbimento di ogni altra doglianza della società ricorrente relativa alla ravvisata insussistenza di un valido rapporto contrattuale inter partes.

6. Conserva autonomo rilievo la censura svolta con il quarto motivo, nel cui ambito si denuncia la violazione dell’art. 87 disp. att. c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 198 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 1193 c.c.

La ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui conferma l’imputazione di due pagamenti effettuati dal Comune in favore dell’AMAT s.p.a. – rispettivamente degli importi di Euro 111.627,07 e di Euro 366.746,79 – al servizio reso nel 2002 e non ai debiti pregressi.

Pronunciando sulla prima somma, la Corte d’appello richiama le memorie dell’attuale ricorrente ed afferma che era la stessa AMAT s.p.a. che “imputava la somma di e 111.627,07 a decotto della fattura n. (OMISSIS) relativa al servizio di trasporto reso nell’anno 2002”. Tale circostanza, non efficacemente contestata, sarebbe di per sè tranciante.

Giova, tuttavia, rilevare che, ai fini dell’imputazione, è stato ritenuto decisivo il giudicato formatosi su quanto accertato con una diversa sentenza (n. 4844/2008), prodotta dal Comune all’udienza di precisazione delle conclusioni. Il giudice d’appello ha ritenuto che la tardività della produzione documentale non era impeditiva della rilevazione d’ufficio del giudicato esterno.

La ricorrente ritiene, invece, che “l’utilizzo della sentenza n. 4844/2008 sarebbe comunque inammissibile a termine degli artt. 183 e 184 c.p.c. perchè avrebbe introdotto elementi nuovi, modificativi delle originarie domande, relativi a pretese compensazioni parziali o a richieste restitutorie”.

La doglianza è infondata.

Infatti, costituisce vero e proprio ius receptum il principio secondo cui l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d’ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.

La società ricorrente afferma, inoltre, che il giudice avrebbe erroneamente applicato l’art. 1193 c.c., imputando “il pagamento della somma Euro 366.746,79 ai crediti del 2002 perchè, secondo il giudicato, non essendo dovuta alcuna somma per il periodo 1997/2001, detto importo non può che collocarsi in riduzione dei crediti maturati nel 2002, violando anche i criteri di imputazione”.

In realtà, la sentenza impugnata afferma che “non dovendosi alcunchè per le obbligazioni contrattualmente assunte nel periodo 1997/2001, ne consegue che detto pagamento è stato correttamente imputato alle prestazioni più risalenti e quindi a deconto di quanto dovuto per le prestazioni fornite nel periodo dal 1.1.2002 al 28.9.2002”.

Pertanto, la Corte d’appello ha imputato il pagamento esattamente nei termini ritenuti corretti dall’AMAT s.p.a., ossia riferendolo all’anno 2002.

La censura è, quindi, manifestamente infondata.

7. Sopravvive all’assorbimento conseguente al rigetto del secondo motivo la censura esposta nel sesto motivo, relativa alla domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall’AMAT s.p.a. in corso di causa.

La domanda è stata respinta dalla Corte d’appello, in quanto tardiva.

Effettivamente, non è controversa la circostanza che la domanda ex art. 2041 c.c. venne proposta dall’AMAT s.p.a. per la prima volta solamente nel giudizio d’appello.

La ricorrente tenta di giustificare la tardività della proposizione della domanda osservando che “la parziale natura non contrattuale del rapporto è stata dichiarata per la prima volta dalla sentenza del tribunale n. 2310 del 7.10.2011” per cui la ricorrente non riteneva fosse necessario proporre azione ex art. 2041 c.c.

In realtà, le Sezioni unite hanno ritenuto che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell’art. 645, comma 2, e, dunque, anche l’art. 183 c.p.c., comma 5, – è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall’opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una situazione di arricchimento senza causa (Sez. U, Sentenza n. 26128 del 27/12/2010, Rv. 615487).

Poichè il Comune aveva già contestato, per il periodo successivo alla scadenza della convenzione del 1997 (cioè dal 28 settembre 2002), l’inesistenza di un valido rapporto di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, l’attuale ricorrente non sarebbe incorsa in alcuna inammissibilità qualora avesse proposto, come conseguenza delle difese svolte dall’opponente, una domanda di ingiustificato arricchimento, subordinata al mancato riconoscimento dell’esistenza di valido rapporto contrattuale nella comparsi di costituzione, entro i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1.

Non si giustifica, invece, la proposizione della domanda soltanto in grado d’appello.

Tale conclusione trova riscontro anche nella più recente pronuncia delle Sezioni unite, secondo cui, nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ammissibile solo se formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, (Sez. U, Sentenza n. 22404 del 13/09/2018, Rv. 650451).

8. Con il settimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 474 e 475 c.p.c., in relazione agli artt. 669-septies c.p.c.

Va premesso, sul punto, che l’AMAT s.p.a. aveva compreso fra le somme richieste con il decreto ingiuntivo anche le spese legali relative al procedimento d’urgenza proposto dal Comune e rigettato, del quale si è già detto (par. 2).

La Corte d’appello ha escluso tale importo, rilevando che altrimenti si perverrebbe “alla duplicazione del titolo per una stessa causa debendi”.

La decisione è censurata in quanto, a parere dell’AMAT s.p.a., rientra nella facoltà del creditore scegliere in che modo far valere il proprio credito, senza che ciò comporti una duplicazione di titoli.

La doglianza è infondata.

Il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, a meno che il secondo titolo assicuri una tutela più piena (Sez. 2, Sentenza n. 15084 del 30/06/2006, Rv. 590865; Sez. 2, Sentenza n. 14737 del 26/06/2006, Rv. 590457).

Nella specie la società ricorrente non ha compiutamente indicato quale sarebbe stata la maggior tutela che le sarebbe derivata dalla duplicazione del titolo. Pertanto, la censura deve essere respinta.

9. Conviene, in ordine logico, esaminare ora il nono motivo. Con lo stesso si denuncia la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, art. 163 c.p.c., n. 3, artt. 190, e 345 c.p.c.

La Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto validamente proposta la domanda restitutoria avanzata dal Comune nella comparsa successiva alla produzione della sentenza n. 4844/2008 (v. par. 6), ossia nell’udienza di precisazione delle conclusioni del 28 aprile 2010.

Tale decisione si sottrae alle censure esposte dalla ricorrente.

Infatti, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e, perciò, non costituendo domanda nuova, è ammissibile fino all’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell’opposizione (da ultimo: Sez. 3, Sentenza n. 814 del 20/01/2015, Rv. 633972).

A ciò si aggiunga che il giudice di appello riconosce la validità della domanda avanzata in sede di restituzione delle conclusioni anche perchè (pag. 14) nel momento in cui il giudizio veniva instaurato non erano ancora sorti i presupposti per la domanda di restituzione; infatti, solo nel corso del giudizio di primo grado il d.i. era diventato provvisoriamente esecutivo ed il Comune aveva effettuato il pagamento.

La ricorrente afferma pure che la domanda restitutoria sarebbe stata proposta solo nella seconda comparsa in appello, quindi tardivamente. Dalla sentenza di appello, tuttavia, risulta che la domanda venne effettivamente spiegata e puntualizzata in sede di precisazione delle conclusioni (pag. 13). Tale circostanza non è efficacemente contestata dall’AMAT s.p.a., sicchè anche sotto questo profilo il motivo deve essere respinto.

10. Con l’ottavo motivo la ricorrente chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alle spese, nel caso di accoglimento del ricorso.

Trattandosi di motivo subordinato all’accoglimento del ricorso, stante l’integrale rigetto delle altre censure, esso va respinto.

11. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Considerato che il rigetto è dipeso anche dalla rilevata tardività della domanda ex art. 2041 c.c., che in ipotesi avrebbe potuto risultare fondata, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali.

Sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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