Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18939 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16062-2019 proposto da:

P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato VINCENZO DI

ROBBIO ed elettivamente domiciliato a Roma, Piazza del Fante 2,

presso lo studio dell’Avvocato MARIO RANUCCI, per procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ISERNIA;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 112/2019 del TRIBUNALE DI ISERNIA, depositata

il 1/4/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE

DONGIACOMO nella camera di consiglio non partecipata del 3/7/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La prefettura di Isernia, con ordinanza del 2012, ha inflitto ad P.A. la sanzione pecuniaria prevista dalla L. n. 386 del 1990, art. 1, per aver emesso, sul conto corrente intestato alla MC Group Molise Conglomerati s.p.a., due assegni bancari, uno il 30/3/2012 e l’altro il 2/4/2012, senza l’autorizzazione del trattario.

Il P. ha impugnato tale ordinanza con opposizione innanzi al giudice di pace di Isernia.

La prefettura si è costituita in giudizio deducendo che i titoli erano risultati non pagati per mancanza di autorizzazione e che il P. era privo dei poteri di firma per conto della società.

Il giudice di pace, con sentenza del 2014, ha respinto l’opposizione.

Il giudice, in particolare, ha rilevato che, a mezzo di delibera dell’assemblea in data 28/3/2012, cui il P. ha partecipato, la MC Group s.p.a. era stata posta in liquidazione e che, in conseguenza di tale delibera, i poteri conferiti all’amministratore sin dalla data della delibera erano stati trasferiti al liquidatore. Il giudice, quindi, ha ritenuto che la delega all’emissione di assegni, già conferita al P. dall’amministratore, era venuta meno per effetto della predetta delibera.

P.A. ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace sostenendo, tra l’altro, che gli assegni erano stati messi all’incasso rispettivamente in data 31/3/2012 ed in data 2/4/2012, mentre la delibera di scioglimento della società, assunta dall’assemblea in data 28/3/2012, era stata pubblicata solo in data 2/4/2012, per cui, fino a questo momento, l’appellante era pienamente legittimato ad emettere gli assegni.

Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.

Il tribunale, in particolare, per quanto ancora rileva, ha ritenuto: – innanzitutto, che l’appellante era passivamente legittimato a subire la sanzione amministrativa, a nulla rilevando che, a norma del D.M. n. 458 del 2001, art. 5, in caso di firma dell’assegno bancario da parte del delegato di traenza, il trattario debba trasmettere i dati relativi al soggetto delegante, poichè si tratta di norma posta a tutela dell’affidamento dei terzi che non determina alcuno spostamento di responsabilità dal delegato al delegante; – in secondo luogo, che i liquidatori traggono i propri poteri direttamente dall’atto di nomina e non già dalla pubblicazione della delibera nel registro delle imprese, che ha natura dichiarativa ed ha solo il fine di consentire l’opponibilità ai terzi del relativo contenuto. Il P., del resto, ha aggiunto il tribunale, non può essere considerato terzo ai predetti fini: egli, infatti, era socio della MC Group s.p.a., per una quota pari al 16,67% del capitale sociale, e, come emerge dal verbale del 28/3/2012, egli ha partecipato all’assemblea e non può, dunque, invocare la mancata conoscenza della delibera adottata, della quale, piuttosto, era pienamente a conoscenza sin dal 28/3/2012, a nulla rilevanza che la delibera sia stata pubblicata solo in un momento successivo.

P.A., con ricorso notificato il 9/5/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza pronunciata dal tribunale.

La prefettura di Isernia è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la carenza dei presupposti di fatto e di diritto per le imputazioni che gli sono state rivolte, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che i liquidatori traggono i propri poteri direttamente dall’atto di nomina e non già dalla pubblicazione della delibera nel registro delle imprese, laddove, al contrario, fino a che la delibera di scioglimento della società, assunta dall’assemblea in data 28/3/2012, non è stata pubblicata, in data 2/4/2012, il P. era pienamente legittimato, quale delegato dell’amministratore della società, ad emettere gli assegni.

1.2. Il motivo è palesemente inammissibile.

1.3. Il P., infatti, nella qualità di delegato all’emissione degli assegni, ha emesso, com’è rimasto incontestatamente accertato in punto di fatto, due assegni senza l’autorizzazione del trattario: e ciò basta per ritenere che lo stesso sia stato legittimamente assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dalla L. n. 386 del 1990, art. 1, la quale, invero, punisce chiunque emetta assegni bancari o postali senza l’autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente, con la conseguenza che il soggetto attivo di tali illeciti può essere anche colui il quale, pur non essendo titolare del conto corrente, intestato ad una società, abbia emesso l’assegno in forza di delega alla firma conferitagli dall’amministratore della società stessa (Cass. n. 3451 del 2018; Cass. n. 10417 del 2010): a prescindere, dunque, dal fatto che quest’ultimo fosse, al momento dell’emissione dell’assegno, ancora in carica ovvero era, per un motivo o per l’altro, già cessato dalla carica.

1.4. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.

1.5. Nulla per le spese di lite in mancanza di attività difensiva da parte del resistente.

1.6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA