Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18938 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

O.V., elett.te dom.to in Roma, al Corso d’Italia n. 97,

presso lo studio dell’avv. De Battista Flavio, rapp.to e difeso

dall’avv. Mariani Alessandro, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 805/2007/40 depositata il 31/12/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/6/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da O.V. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento del ricorso per revocazione proposto dal contribuente contro la sentenza della CTR del Lazio n. 49/37/2000 che aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. La CTR accoglieva il ricorso ritenendo ricorrenti le condizioni di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3 in ordine alla sopravvenuta conoscenza della rendita catastale.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 8/6/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. L’ O. ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale.

Sempre in via preliminare va affermato che l’assunta nullità della notificazione del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate deve ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio della parte intimata, con efficacia “ex tunc”.

Nel merito, con primo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione circa un fatto controverso. La CTR non avrebbe esaminato correttamente la documentazione versata in atti.

La censura è infondata non essendo ravvisabile nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 64, comma 2 e dell’art. 395 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR non avrebbe rilevato la inammissibilità del ricorso nonostante il contribuente fosse a conoscenza della rendita catastale fin dal 2003, come dallo stesso evidenziato con la istanza di autotutela del 24/4/2003.

La censura è fondata. In tema di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3 il ritrovamento del documento decisivo, che segna il dies a quo del termine per la proposizione dell’impugnazione, si identifica non nella materiale apprensione del documento stesso ma nella acquisizione di un grado di conoscenza del suo contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria. La conoscenza del coefficiente 100 nella determinazione del valore, anzichè il giusto coefficiente 34, in quanto circostanza nota al contribuente fin dal 2003, comporta la intempestività del ricorso per revocazione proposto nel 2007.

Con ricorso incidentale l’ O. assume la insufficiente motivazione circa un fatto decisivo. La CTR avrebbe affermato l’ammissibilità dell’appello, supponendo un fatto – l’avvenuta notifica e l’attestato di conformità- la cui verità sarebbe stata incontestabilmente esclusa dalle risultanze processuali.

La censura è inammissibile. La mancata notifica dell’appello, dedotta dall’ O. con l’impugnazione per revocazione, non poteva costituire oggetto di quel giudizio in quanto non compresa nella tassativa elencazione di cui all’art. 395 c.p.c.; inammissibile è quindi la censura della sentenza della CTR nella parte in cui è stata rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio.

Il motivo è comunque infondato avendo la CTR affermato l’ammissibilità dell’appello sulla base della notifica dell’atto – ritenuta rituale – al difensore domiciliatario, così evidenziando il criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento.

L’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda e l’esito del presente giudizio giustificano la compensazione delle spese tra le parti delle spese del giudizio di revocazione davanti alla CTR e la condanna dell’ O. alla rifusione, in favore dell’Amministrazione finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le spese tra le parti delle spese del giudizio di revocazione davanti alla CTR e condanna l’ O. alla rifusione, in favore dell’Amministrazione finanziaria, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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