Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18938 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.31/07/2017),  n. 18938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 528-2015 proposto da:

D.D.F., D.D.P., M.I.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO DE BONIS, che li rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona dell’avv.

V.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO UVA, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Capitalia Service J.V. s.r.l. (il cui credito, per effetto di plurime cessioni e fusioni societarie, perverrà infine alla società Unicredit Credit Management Bank S.p.A.; d’ora innanzi, per brevità, “la Unicredit”) nel 2003 convenne dinanzi al Tribunale di Roma M.E., D.D.A. e M.I., esponendo che:

– M.I. e D.D.A. (poi deceduto) avevano alienato contestualmente due immobili ad M.E.;

– M.I. e d.D.A. erano fideiussori della società DEP Dependable Electronic Protection s.r.l., che a sua volta era debitrice della Unicredit;

– le suddette alienazioni, pertanto, avevano nuociuto alle ragioni creditorie della Unicredit.

Chiese pertanto che, ai sensi dell’art. 2901 c.c., le due compravendite fossero dichiarate inefficaci nei confronti dell’istituto di credito.

2. Nelle more del giudizio D.D.A. morì, e il giudizio fu dichiarato interrotto.

La riassunzione avviene a cura della Unicredit, che vi provvede con citazione ex art. 125 disp. att. c.p.c..

L’atto di riassunzione venne notificato a ciascun erede personalmente; la relazione di notifica venne sottoscritta da persona definita nella relata “incaricata” della ricezione degli atti.

Dopo la riassunzione gli eredi di D.D.A. restarono contumaci.

3. Con sentenza 29 ottobre 2010 il Tribunale di Roma accolse la domanda, previa affermazione della ritualità della riassunzione del giudizio interrotto.

4. La sentenza fu appellata in via principale da M.E., ed in via incidentale (adesiva) dagli eredi di D.D.A..

Con sentenza 8 gennaio 2014 n. 57 la Corte d’appello di Roma rigettò l’impugnazione principale, e dichiarò inammissibile per tardività quella incidentale.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.D.F., D.D.P. e M.I., con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, la Unicredit.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 302,305,327,334,343 e 371 c.p.c..

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello ha dichiarato tardivo l’appello incidentale di F. e D.D.P., perchè non proposto nei 20 giorni precedenti l’udienza di prima comparizione. Sostengono tuttavia i ricorrenti di non aver mai proposto nessun appello incidentale: essi si erano limitati, nella comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, a riproporre la questione della nullità del giudizio di primo grado, a sua volta derivante dalla irritualità della riassunzione del giudizio interrotto.

1.2. Il motivo è infondato.

Tutte le eventuali nullità processuali avveratesi nel giudizio di primo grado si convertono ipso iure, giusta la previsione dell’art. 329 c.p.c.., in motivi di gravame.

Pertanto nulla rileva che un eventuale error in procedendo possa essere rilevato anche d’ufficio: se quell’errore si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, la parte che vi abbia interesse all’onere di dedurre in appello con un apposito motivo di impugnazione, restando altrimenti la questione coperte dal giudicato.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 139,160,291 e 300 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deducono, al riguardo, che la riassunzione del giudizio compiuta dalla Unicredit, dopo l’interruzione, era nulla: sia perchè avvenuta con atto di citazione e non con ricorso; sia perchè l’atto di riassunzione era stato ricevuto da persona diversa dal destinatario.

2.2. Il motivo in esame resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso.

La Corte d’appello, infatti, ha reputato l’appello incidentale proposto da D.D.P., D.D.F. e M.I. inammissibile perchè tardivo; e solo ad abundantiam si è soffermata ad esaminare anche nel merito l’eccezione di nullità sollevata col suddetto appello incidentale.

Di tale esame, tuttavia, non vi era bisogno, a causa del formarsi del giudicato interno sulla questione della ritualità della riassunzione del giudizio interrotto.

Sicchè, una volta rilevata l’infondatezza del motivo di ricorso con cui è stata censurata la dichiarazione di tardività dell’appello, diviene irrilevante esaminare le ragioni con le quali la Corte d’appello ha ritenuto comunque di esaminare nel merito, e rigettare, un appello già ritenuto tardivo.

3. La responsabilità aggravata.

3.1. Il presente giudizio è stato introdotto in primo grado nel 2003, ed il ricorso per cassazione è stato proposto nel 2014.

Ad esso pertanto è applicabile l’art. 385 c.p.c., comma 4, a norma del quale “quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all’art. 375, la Corte, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”.

Tale norma è stata infatti aggiunta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13 e, per espressa previsione dell’art. 27, comma 2 medesimo decreto, si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006.

L’art. 385 c.p.c., comma 4, è stato abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20.

Tuttavia, per espressa previsione dell’art. 58 stessa legge, “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile (…) si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, vale a dire dopo 4 luglio 2009.

Nel presente giudizio è pertanto applicabile ratione temporis l’art. 385 c.p.c., comma 4, (come già ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 22812 del 07/10/2013, Rv. 629023, in motivazione), in quanto:

(a) il ricorso per cassazione ha ad oggetto una sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006;

(b) essendo il giudizio in primo grado iniziato prima del 4 luglio 2009, ad esso non si applica l’abrogazione dell’art. 385 c.p.c., comma 4, disposta dalla L. n. 69 del 2009.

V’è solo da aggiungere, per completezza ed a maggior conforto del principio di diritto che sarà espresso nei p.p. che seguono, che il precetto già contenuto nell’art. 385 c.p.c., comma 4, per i giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009 non è stato soppresso, ma semplicemente trasferito nel terzo comma dell’art. 96 c.p.c., come novellato dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12.

Scelta, quest’ultima, la quale palesa la evidente volontà del legislatore non solo di tenere fermo il principio medesimo, ma anzi di rafforzarlo, spostando la relativa previsione in una disposizione di carattere generale ed applicabile a qualsiasi tipo di giudizio.

3.2. Presupposto per l’applicazione dell’art. 385 c.p.c., comma 4, nel testo applicabile ratione temporis, è l’avere agito o con mala fede, o senza attivarsi con l’ordinaria diligenza per acquisire una ragionevole previsione sulla fondatezza della propria pretesa.

3.3. Con riferimento al giudizio di legittimità, questa Corte ha già stabilito che proporre un ricorso per cassazione malgrado la conoscenza o l’ignoranza gravemente colposa della sua insostenibilità, è fonte di responsabilità dell’impugnante, per avere questi agito – e, per lui, il suo legale, del cui operato il primo risponde verso la controparte processuale ex art. 2049 c.c. – o sapendo di perorare una tesi infondata, oppure per non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile in relazione ad una prestazione professionale altamente qualificata come è quella dell’avvocato, in particolare se cassazionista (ex aliis, Sez. 3 -, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016). Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto un ricorso nel quale ha formulato una pretesa insostenibile: ovvero che la parte soccombente in primo grado non debba proporre appello per far valere una nullità verificatasi nel giudizio di primo grado, ma possa limitarsi a riproporla ex art. 346 c.p.c..

Il ricorrente, in definitiva, ha proposto un ricorso manifestamente infondato, e da ciò deriva che delle due l’una: o il ricorrente – e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. – ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata (condotta che, ovviamente, l’ordinamento non può consentire); ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176 c.c., comma 2) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare.

Il ricorrente va, dunque, condannato di ufficio ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4, nel testo applicabile ratione temporis, al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno.

Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, e – tenendo conto del numero dei ricorrenti – nella specie può essere fissata in via equitativa ex art. 1226 c.c. nell’importo di Euro 1.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna D.D.F., D.D.P. e M.I., in solido, alla rifusione in favore di Unicredit Credit Management Bank s.p.a., ora doBank s.p.a., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 6.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna D.D.F., D.D.P. e M.I., in solido, al pagamento in favore di Unicredit Credit Management Bank s.p.a., ora doBank s.p.a., della somma di Euro 1.000, oltre interessi dalla data della presente sentenza;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di D.D.F., D.D.P. e M.I., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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