Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18938 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/09/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 27/09/2016), n.18938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in Roma, alla via del

Podere Rosa n. 53, presso SERGIO URBANI, unitamente all’avv. MARCO

BUFALINI, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.N.C. (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Arezzo depositato il 10 giugno

2010, RG 5046/09;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20

aprile 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Bufalini per il ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SALVATO Luigi, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – M.E. propose opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.n.c. (OMISSIS), chiedendo l’ammissione al passivo, in via chirografaria, dell’importo di Euro 40.000,00, dovuto a titolo di rimborso di un mutuo infruttifero concesso ad S.A., rivendicando la proprietà di un immobile sito in (OMISSIS), promesso in vendita dalla società fallita con scrittura privata del (OMISSIS), e chiedendo, in subordine, l’ammissione al passivo dell’ulteriore importo di Euro 106.000,00, dovuto a titolo di restituzione della somma versata per l’acquisto.

1.1. – Con decreto del 10 giugno 2010, il Tribunale di Arezzo rigettò la domanda.

A fondamento della decisione, rilevò innanzitutto la mancata produzione del contratto di mutuo, delle attestazioni asseritamente rilasciate al riguardo dal S. il 13 ed il 23 febbraio 2004 e della raccomandata con avviso di ricevimento spedita il 2 settembre 2006, con cui l’opponente aveva intimato la restituzione della somma prestata, aggiungendo che, in mancanza di qualsiasi riferimento al fascicolo del fallimento, doveva escludersi anche l’avvenuta produzione di tali documenti in sede fallimentare, con la conseguente impossibilità di disporne l’acquisizione.

In ordine alla domanda di rivendicazione, ritenne invece inutile l’acquisizione dei documenti invocati dall’opponente (proposta di acquisto, contratto preliminare, intimazione di consegna dell’immobile, comunicazione del recesso dal contratto, domanda di arbitrato, accordo transattivo stipulato tra le parti), escludendone l’idoneità a dimostrare l’anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento, in quanto rientranti nella sfera di disponibilità del M. e non comprovanti nè il titolo del credito, indicato solo per relationem, nè la sua anteriorità alla dichiarazione di fallimento.

Quanto infine alla restituzione della somma pagata per l’acquisto, rilevò la mancata produzione di documenti idonei a dimostrare l’avvenuto versamento da parte dell’opponente di una caparra di Euro 55.000,00 ed il riconoscimento in via transattiva dell’importo di Euro 51.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da lui subiti, negando in particolare l’efficacia probatoria delle quietanze sottoscritte dal Severi, in quanto unilateralmente predisposte e non opponibili al fallimento, e dichiarando inammissibili le richieste istruttorie proposte dall’opponente, in quanto non avanzate dinanzi al Giudice delegato.

2. – Avverso il predetto decreto il M. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato, affermando che la laconicità della motivazione si traduce in una grave violazione del principio del contraddittorio e più in generale del diritto di difesa, tutelato dagli artt. 3, 24 e 111 Cost.

1.1. – Il motivo è infondato.

Il decreto impugnato risulta infatti corredato da un’ampia motivazione, nella quale il Tribunale ha adeguatamente giustificato il rigetto dell’opposizione, riportando puntualmente i fatti posti a fondamento dell’istanza d’insinuazione al passivo ed illustrando diffusamente le ragioni per cui ha ritenuto di dover disattendere le richieste istruttorie formulate dall’opponente. Ciò deve considerarsi sufficiente a far ritenere adempiuto l’obbligo di motivazione, ai fini del quale non è necessario che il giudice confuti espressamente tutti gli argomenti addotti dalla parte interessata a sostegno delle proprie domande o eccezioni, bastando invece l’indicazione del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna di esse (nel giudizio di primo grado) o ai singoli motivi di gravame (nei giudizi d’impugnazione), e dovendosi ritenere implicitamente disattese tutte le altre considerazioni che, sebbene non menzionate specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass., Sez. 6, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass., Sez. 1, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass., Sez. lav., 25 maggio 1995, n. 5748). Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 99 nel testo modificato da ultimo dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 6, comma 4, nell’imporre il rito camerale per la trattazione delle impugnazioni previste dall’art. 98, prevede d’altronde che la decisione debba essere adottata con decreto, la cui motivazione, non dovendo essere ampia come quella della sentenza, nè succinta come quella dell’ordinanza, può ben essere sommaria, nel senso che il giudice può limitarsi ad indicare quali elementi lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, dovendo comunque dar prova, in ottemperanza all’obbligo impostogli dall’art. 111 Cost., di aver considerato anche per implicito tutta la materia controversa (cfr. Cass., Sez. 6, 24 settembre 2013, n. 21800; 8 luglio 2005, n. 14390).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente ribadisce la nullità del decreto impugnato per insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che, nell’escludere la possibilità di disporre l’acquisizione dei documenti riguardanti il credito di Euro 40.000,00, in quanto non richiamati nel giudizio di opposizione, il Tribunale non ha tenuto conto della richiesta di acquisizione dei documenti allegati all’istanza d’insinuazione al passivo, da lui avanzata nell’atto introduttivo del giudizio, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 4.

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 99, nonchè la contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato, osservando che, nell’escludere la possibilità di disporre l’acquisizione dei documenti prodotti nel fascicolo fallimentare, il decreto impugnato ha configurato il giudizio di opposizione allo stato passivo come un giudizio d’impugnazione, senza peraltro considerare che anche in tal caso avrebbe dovuto procedersi d’ufficio all’acquisizione del fascicolo relativo alla fase di primo grado, indipendentemente da una preliminare valutazione in ordine alla loro rilevanza. Il Tribunale non ha tenuto conto delle particolari caratteristiche del procedimento di accertamento dei crediti in sede fallimentare, contraddistinto da una fase a cognizione sommaria e da un successivo giudizio a cognizione piena, nel quale l’acquisizione dei documenti relativi alla prima fase deve essere disposta d’ufficio o comunque su richiesta dell’opponente.

4. – I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati.

Nel rigettare l’istanza di ammissione al passivo del predetto credito, a causa della mancata produzione in giudizio del contratto di mutuo e delle attestazioni rilasciate da S.A., il decreto impugnato ha dato infatti atto specificamente dell’istanza di acquisizione formulata dall’opponente, rifiutando tuttavia di darvi seguito, in quanto la stessa, nella sua genericità, non consentiva di ritenere sussistenti i predetti documenti neppure nel fascicolo della procedura fallimentare. Tale decisione trova conforto nel principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione allo stato passivo, secondo cui, nell’ipotesi in cui il creditore abbia indicato tempestivamente nel ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, con riferimento a quanto già prodotto dinanzi al giudice delegato, e contestualmente formulato istanza di acquisizione, nella sua condotta processuale non è ravvisabile una negligente inerzia, idonea a giustificare il rigetto della domanda per inadempimento dell’onere della prova, potendosi interpretare la predetta istanza come richiesta di autorizzazione al ritiro della documentazione ai sensi della L. Fall., art. 90, avente portata generale e quindi applicabile anche al procedimento di cui all’art. 99, a condizione, però, che il richiamo abbia luogo con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi in ordine all’identità degli atti sui quali il creditore intende fondare l’opposizione (cfr. Cass., Sez. 1, 12 giugno 2015, n. 12258; Cass., Sez. 6, 14 luglio 2014, n. 16101). Nella specie, il ricorrente contesta l’affermata genericità della propria istanza di acquisizione, sostenendo di avere chiaramente manifestato la volontà di avvalersi dei documenti depositati nel fascicolo della procedura fallimentare, senza però riuscire a dimostrare di averli specificamente indicati: dal tenore delle espressioni usate, testualmente riportate nel ricorso, si evince infatti esclusivamente il riferimento ai fascicoli allegati alla domanda di ammissione al passivo, non accompagnato da alcuna precisazione in ordine al contenuto degli stessi, tale da giustificare l’autorizzazione al ritiro, in conformità del citato orientamento.

4.1. – Quest’ultimo comporta d’altronde un temperamento soltanto apparente del principio dispositivo, cui è improntata la disciplina del giudizio di opposizione allo stato passivo, in quanto, riservando esclusivamente alla parte l’iniziativa della produzione dei documenti rientranti nella sua sfera di disponibilità, non dispensa in alcun modo il creditore, la cui istanza d’insinuazione al passivo sia stata respinta dal giudice delegato, dall’onere di depositare nuovamente, nel giudizio successivamente promosso ai sensi della L. Fall., art. 99, la documentazione già prodotta in sede di verificazione, della quale il tribunale non può quindi disporre d’ufficio l’acquisizione (cfr. Cass., Sez. 6, 16 gennaio 2012, n. 493; 8 novembre 2010, n. 22711; Cass., Sez. 1, 19 novembre 2009, n. 24415). In contrario, non può assumere alcun rilievo il carattere impugnatorio del giudizio di opposizione allo stato passivo, la cui finalità, consistente nella rimozione di un provvedimento idoneo ad acquistare, se non opposto, efficacia di giudicato endofallimentare ai sensi della L. Fall., art. 96, pur essendo stata accentuata dal legislatore attraverso le modifiche apportate alla relativa disciplina prima con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 84 e poi con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 6, comma 4, non consente di ravvisarvi propriamente un giudizio di secondo grado, cui possano automaticamente applicarsi, in assenza di una specifica disciplina, le disposizioni relative al giudizio d’appello, trattandosi piuttosto di un procedimento a cognizione piena che fa seguito ad una fase a cognizione sommaria, con la conseguente inapplicabilità, tra l’altro, dell’art. 347 c.p.c. e dell’art. 123-bis disp. att. c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6, 26 gennaio 2016, n. 1342; 17 settembre 2015, n. 18253; Cass., Sez. 1, 6 novembre 2013, n. 24972).

5. – Con il quinto motivo, il cui esame risulta logicamente prioritario rispetto al quarto, il ricorrente deduce la violazione della L. Fall., art. 99, comma 7, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto inopponibile al fallimento la documentazione di cui era stata chiesta l’acquisizione, senza considerare che la mancanza di data certa era stata tardivamente eccepita dal curatore del fallimento, costituitosi soltanto all’udienza di comparizione.

5.1. – Il motivo è infondato.

In proposito, è infatti sufficiente richiamare il principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte a composizione di un contrasto di giurisprudenza, secondo cui la mancanza di data certa delle scritture prodotte dal creditore a sostegno dell’istanza di ammissione al passivo fallimentare si configura come un fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda e costituisce oggetto di un’eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, con la conseguenza che, ai fini della proposizione della relativa eccezione, non assume alcun rilievo l’avvenuta costituzione del curatore in data successiva alla scadenza del termine di cui alla L. Fall., art. 99, comma 7, previsto, a pena di decadenza, anche per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2013, n. 4213).

6. – Con il quarto motivo, il ricorrente ribadisce la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 4, sostenendo che, nel dichiarare inammissibili le richieste istruttorie da lui proposte nell’atto di opposizione, in quanto non avanzate nella fase dinanzi al Giudice delegato, il decreto impugnato non ha considerato che l’indicazione specifica dei mezzi di prova è richiesta dallo art. 99 cit. soltanto in riferimento alla fase a cognizione piena, mentre per quella a cognizione sommaria l’art. 93 prescrive solo l’allegazione dei documenti dimostrativi del credito o del diritto dell’istante.

7. – La predetta censura dev’essere esaminata congiuntamente a quella recata dal sesto motivo, riflettente la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., nonchè l’insufficienza della motivazione del decreto impugnato, nella parte in cui ha escluso l’efficacia probatoria dei documenti di cui era stata richiesta l’acquisizione, senza considerare che la riconducibilità all’interessato dei fatti idonei a dimostrare l’anteriorità del credito rispetto al fallimento poteva assumere rilievo esclusivamente ai fini della prova per presunzioni, e non anche in relazione alla prova testimoniale. Ad avviso del ricorrente, inoltre, il Tribunale ha trascurato l’avvenuta produzione di una serie di documenti, aventi data certa in quanto recanti il timbro postale, nonchè la dimostrazione di altri fatti, risultanti per tabulas, che rendevano incontestabile l’anteriorità al fallimento del contratto e delle quietanze di pagamento prodotti a sostegno della domanda.

8. – Le censure sono inammissibili nella parte riguardante la mancata ammissione della prova testimoniale.

Nel rigettare l’istanza di acquisizione dei documenti comprovanti l’acquisto della proprietà dell’immobile rivendicato, la sentenza impugnata si è limitata a rilevarne l’inidoneità a dimostrare l’esistenza del titolo del credito e la sua anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento, in quanto recanti un mero rinvio per relationem al predetto titolo e riconducibili alla sfera di disponibilità dell’opponente, richiamando, a sostegno di tale osservazione, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione allo stato passivo, secondo cui, ai fini della decisione in ordine all’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il giudice di merito, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità a conferire certezza alla data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (cfr. Cass. Sez. 6, 16 febbraio 2012, n. 2299; Cass., Sez. 1, 1 aprile 2009, n. 7964; 26 maggio 1997, n. 4646).

La Corte di merito non ha fatto alcun cenno alla prova testimoniale articolata dal ricorrente, richiamata soltanto a conclusione della motivazione, unitamente ad altre richieste istruttorie, al fine di escluderne l’ammissibilità, in quanto non dedotta nella fase dinanzi al Giudice delegato. Indipendentemente dall’erroneità di tale affermazione, l’assenza di qualsiasi precisazione in ordine al contenuto dei capi articolati, ipoteticamente riferibili ad una qualsiasi delle domande avanzate con l’atto di opposizione, impedisce di stabilire un sicuro collegamento tra la mancata ammissione della prova testimoniale ed il rigetto della domanda di rivendicazione, non individuabile neppure attraverso le indicazioni contenute nel ricorso: in quanto non accompagnate dalla trascrizione dei capi di prova, ma dalla mera affermazione che la stessa era volta a fornire la dimostrazione di fatti idonei a conferire certezza alla data del contratto, le censure proposte dal ricorrente non sono quindi riferibili con certezza alla ratio della statuizione impugnata, oltre a risultare intrinsecamente prive della necessaria specificità.

8.1. – Nella parte concernente la mancata acquisizione dei documenti, le censure sono invece infondate, per le ragioni già esposte in riferimento al secondo ed al terzo motivo, alle quali occorre soltanto aggiungere che la segnalata possibilità d’interpretare l’istanza di acquisizione come richiesta di autorizzazione al ritiro della documentazione depositata nel fascicolo fallimentare non dispensa il creditore dall’onere di produrla nuovamente nel giudizio di opposizione, il cui inadempimento, che non può essere pertanto escluso in virtù del mancato esercizio della predetta facoltà, costituisce una ragione sufficiente a giustificare il rigetto della domanda, indipendentemente all’idoneità dei documenti a fornire la prova del credito insinuato al passivo.

9. – Con il settimo motivo, il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte concernente il regolamento delle spese processuali, sostenendo che considerazioni di carattere equitativo, legate alla perdita dell’immobile ed al mancato riconoscimento dei crediti da lui vantati nei confronti della società fallita e del socio, ne avrebbero giustificato la compensazione.

9.1. – il motivo è inammissibile.

In tema di spese processuali, il sindacato di questa Corte è infatti limitato alla verifica dell’eventuale violazione del principio che esclude la possibilità di porle a carico della parte risultata interamente vittoriosa, rientrando invece nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione, la valutazione dell’opportunità di disporne in tutto o in parte la compensazione, sia in caso di soccombenza reciproca che in caso di concorso di altri giustificati motivi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 5, 19 giugno 2013, n. 15317; Cass., Sez. 3, 24 giugno 2004, n. 11744; 24 giugno 2003, n. 10009).

10. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna M.E. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, ivi compresi Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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