Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18938 del 17/07/2018
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18938 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BALSAMO MILENA
SENTENZA
sul ricorso 19364-2011 proposto da:
ARCA SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati MAURO BEGHIN, GIUSEPPE PIVA giusta
2018
delega a margine;
– ricorrente –
925
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
Data pubblicazione: 17/07/2018
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PESARO
URBINO;
– intimata –
ANCONA, depositata 1’08/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. MILENA
BALSAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per
l’estinzione del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che
ha chiesto l’estinzione.
avverso la sentenza n. 45/2011 della COMM.TRIB.REG. di
ESPOSIZIONE DEL FATTO
§1.L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione dell’imposta di
registro complementare pari ad euro 11.562.464,33 (contestando all’ente
contribuente una condotta elusiva ai sensi dell’art. 37 -bis D.P.R. 600/73)
seguito dalla notifica dell’avviso di accertamento ai fini Ires,con il quale aveva
qualificato le operazioni di trasferimento di azienda e quella successiva di
In data 13.12.2010, l’Agenzia proponeva istanza cautelare ex art. 22 d.lgs.
472/97 che la società Arca s.p.a. impugnava eccependone l’inammissibilità per
la violazione del citato art. 37 bis, la nullità per carenza di motivazione in
ordine’ al fumus boni juris ed al periculum in mora,
errata ricostruzione
dell’indice di solvibilità della società, erronea interpretazione delle norme in
presenza della concessa sospensiva da parte di altra CTP.
La C.T.P. accoglieva l’istanza cautelare proposta dall’amministrazione
finanziaria con sentenza che veniva impugnata dalla società Arca s.p.a..
La C.T.R. di Ancona respingeva il gravame proposto dalla contribuente.
Avversodetta sentenzala società contribuentepropone ricorso per
cassazione svolgendocinque motivi di ricorso.
Resiste con controricorso, l’amministrazione finanziaria.
Il P.G. ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO
§ 2. In data 23.12.2011 l’amministrazione finanziaria annullava in
autotutela l’atto impositivo, recante il credito di imposta a garanzia del quale
aveva ottenuto la misura cautelare del sequestro sui beni della contribuente.
Con memoria del 22.05.2018, la ricorrente, in considerazione
dell’annullamento dell’atto impositivo e del successivo dissequestro dei beni
nonché delle quote di compartecipazione sociale, ha chiesto la declaratoria
della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
L’agenzia ha presentato, a sua volta, memoria aderendo alla istanza della
sua controparte.
cessione delle quote di partecipazione come elusive dell’art. 86 TUIR.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ” in tema di processo
tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall’art. 46 del d.lgs. 31
dicembre 1992 n. 546 per cessazione della materia del contendere, in
conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa
fiscale va dichiarata con sentenza che operi alla stregua della cassazione senza
rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno
non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto tra le parti” (Cass. n.
9753/2017; n. 17817/2016; n. 19533/2011).
In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata va cassata senza
rinvio per cessazione della materia del contendere.
Synte l’esito della controversia le spese processuali possono essere
compensate, come congiuntamente richiesto dalle parti.
P.Q. M
La Corte pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza
impugnata; compensa le spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
7.06.2018
di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse