Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18938 del 15/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 15/07/2019), n.18938
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21041-2018 R.G. proposto da:
M.L., M.F., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA BONIFACIO VIII 22, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO MARIA
CARFAGNA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO SCIROCCO;
– ricorrenti –
contro
CONSORZIO IDRICO DI TERRA DI LAVORO;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2905/2018 del
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE presso la CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 13/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO
CIGNA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso
per la fondatezza dell’istanza di regolamento di competenza,
dichiarando, stante la tardiva rilevazione operata di ufficio della
questione di incompetenza, la competenza alla trattazione ed alla
decisione della controversia di che trattasi in capo al Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, con conseguente fissazione del termine di riassunzione del
giudizio davanti a tale indicato ufficio giudiziario.
Fatto
RILEVATO
che:
con ricorso 4-6-2013 M.F. e M.L., rispettivamente conduttore e proprietario di un fondo in agro di Capua, adirono il Tribunale Regionale delle Acque di Napoli per sentir condannare il Consorzio Idrico di Terra di Lavoro al risarcimento dei danni causati al detto terreno ed alle colture in conseguenza di diversi cedimenti della condotta idrica di proprietà del Consorzio.
Il Consorzio si costituì senza sollevare eccezione d’incompetenza per materia.
Alla prima udienza del 13 luglio 2013 venne disposta l’acquisizione dei fascicoli relativi all’ATP; all’udienza del 16-1-2014 il G.I. invitò le parti a formulare le definitive richieste istruttorie, che poi furono effettivamente formulate all’udienza del 15-5-2014, nella quale la causa, ritenuta matura per la decisione, fu rinviata all’udienza del 12-22015 per la precisazione delle conclusioni; dopo altri rinvii, il Tribunale, con ordinanza del 18-10-2017, invitò le parti a prendere posizione in ordine alla competenza; all’udienza collegiale del 7-2-2018 la causa fu trattenuta in decisione; con sentenza 2905/2018 del 13-62018 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli dichiarò la propria incompetenza a favore del Tribunale ordinario, ritenendo che allo stesso fossero devoluti i giudizi per i danni derivanti da comportamenti consistenti in mera inazione o incuria.
Avverso detta sentenza M.F. e M.L. hanno proposto regolamento di competenza.
Il Consorzio non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo i ricorrenti, denunciando la violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 3, sostengono che, non avendo il convenuto sollevato in comparsa (peraltro tardivamente depositata) l’eccezione d’incompetenza per materia ed essendo stata detta questione sollevata tardivamente dal Tribunale oltre l’udienza ex art. 183 c.p.c. (celebrata il 16-1-2004), la competenza doveva ritenersi ormai immutabilmente radicata avanti al Giudice adito.
Il ricorso è fondato.
L’eccezione di incompetenza per materia è stata sollevata d’ufficio tardivamente, sicchè la competenza resta immutabilmente radicata avanti al giudice adito, e cioè al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli.
Ai sensi, invero, dell’art. 38 c.p.c., comma 3, l’incompetenza per materia, ove non eccepita – ai sensi del comma 1 – nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (come nel caso di specie), deve essere rilevata d’ufficio “non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.”.
Non vi è dubbio, in primo luogo, che detta disposizione si applichi anche al procedimento davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, organo specializzato del Tribunale ordinario (conf Cass. 17452/2010 e Cass. sez. unite 24303/2011).
L’applicabilità dell’art. 38 c.p.c. è stata, invero, già riconosciuta da questa S.C. anche nei confronti di altri organi specializzati, quali ad esempio la sezione specializzata agraria del Tribunale, per i quali è ravvisabile la stessa ratio (Cass. 5829/07).
Nè, come chiarito da Cass. 17452/2010, può sostenersi la non applicabilità dell’art. 38 c.p.c. al procedimento in questione in base alla normativa speciale di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 161, atteso che siffatta norma (che non prevede effettivamente alcuna preclusione per il rilievo dell’incompetenza) regola la competenza con riferimento alla scelta tra diversi Tribunali delle Acque, e non incide invece sulla regolamentazione della competenza quando sono coinvolti nella vicenda processuale (come nel caso di specie) un Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ed un Tribunale ordinario; detta normativa speciale va, peraltro, interpretata alla luce dei principi costituzionali del giusto processo e della sua durata ragionevole, che non consentono di potere sollevare la questione dell’incompetenza per materia, con conseguente allungamento dei tempi processuali, dopo la prima udienza di trattazione e comunque (come nella fattispecie in esame) dopo che il processo è già pervenuto nella fase istruttoria.
Non potendo trovare applicazione la speciale disposizione di cui menzionato art. 161, va ritenuto operante il rinvio residuale alla disciplina del c.p.c. (e quindi all’art. 38 c.p.c.) previsto dalla norma di salvaguardia di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 208 (conf. Cass. sez. unite 24303/2011. Addì Cass (ord.) n. 18337/16.
In conclusione, quindi, va dichiarata la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale Regionale delle:1cque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli; condanna il Consorzio Idrico terra di Lavoro al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il data 21 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019