Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18937 del 31/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 31/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18937
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.C., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della
Liberta’ 20, presso l’avv. Maietta Angelo, rappresentato e difeso
dall’avv. Perillo Gerardo giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 152/8/06 del 12/7/06.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:
“Il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il suo ricorso contro tre avvisi di accertamento per il recupero della tassa di possesso di autovettura.
L’Agenzia resiste con controricorso.
Il ricorso contiene due motivi. Puo’ essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Il ricorso risulta notificato il 6/2/09 e dunque ben oltre l’anno dal deposito della sentenza impugnata (12/7/06).
Irrilevante e’ del resto la circostanza che, con il primo motivo, il ricorrente intenda far valere la nullita’ della sentenza per l’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione.
La nullita’ della sentenza per omesso invio dell’avviso di trattazione puo’ essere infatti fatta valere come motivo di impugnazione entro il termine lungo previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., non trattandosi di uno degli atti di cui all’art. 292 cod. proc. civ. la cui mancata notificazione, in base all’art. 327 cod. proc. civ., comma 2 rende inapplicabile il termine decadenziale”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010