Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18937 del 17/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 18937 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BALSAMO MILENA

SENTENZA

sul ricorso 11792-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2018
924

contro

ZORZI JOSEF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SABOTINO 45, presso lo studio dell’avvocato MARCO
STEFANO MARZANO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati SERGIO ANTONIO MARIA
CACOPARDO, CARLO CANNAROZZO giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 17/07/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2011 della COMM. TRIBUTARIA
II GRADO di BOLZANO, depositata il 10/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. MILENA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine il rigetto del
ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si
riporta al ricorso;
uditi per il controricorrente l’Avvocato CANNAROZZO e
CACOPARDO che hanno chiesto il rigetto.

BALSAMO;

ESPOSIZIONE DEL FATTO
§1L’agenzia delle Entrate notificava a Josef Zorzi avviso di accertamento con
cui rettificava la dichiarazione Iva dell’anno di imposta 2004, per l’omessa
annotazione e fatturazione dei corrispettivi percepiti dalla vendita di alcune
particelle compresein un maso chiuso, che, in quanto tali, erano strumentali

compresa nella zona residenziale B1 del piano particolareggiato del Comune di
Lagundo.
Il contribuente impugnava l’avviso, sostenendo che le particelle individuate
dall’amministrazione finanziaria, oggetto della cessione, non potevano
considerarsi beni strumentali alla sua attività imprenditoriale, in quanto con atto
del 15.05.1998, il padre gli aveva alienato a titolo oneroso il maso chiuso, ad
esclusione di dette particelle, sulle quali gli trasferiva solo la nuda proprietà,
riservandosi il diritto di usufrutto; inoltre, deduceva che, con successivo atto del
20.12.2002, la Commissione provinciale locale per i masi chiusi autorizzava il
distacco di dette particelle dal maso “Gerber” per complessivi mq 3.171,00, le
quali venivano iscritte nella nuova partita tavolare; che, solo successivamente,
in data 10.06.2004, egli cedeva alla società C&P Bau Algund G.m.b.h. i fondi in
questione; che, pertanto, non avendo svolto attività agricola con riferimento a
detti fondi, la cessione non poteva essere soggetta ad IVA, anche alla stregua
del disposto dell’art. 10 n. 27 quinquies DPR 633/72 che esenta da IVA le
cessioni aventi ad oggetto beni acquistati senza il diritto alla detrazione totale
della relativa imposta.
La Commissione di primo grado di Bolzano accoglieva il ricorso con sentenza
impughata dall’Agenzia delle Entrate, la quale censurava la prima pronuncia sia
perché riteneva l’invalidità del trasferimento della nuda proprietà senza la
necessaria autorizzazione della Commissione provinciale sia perché sosteneva
che Josef Zorzi aveva svolto attività agricola con riferimento anche alle particelle
cedute, in quanto comprese nel maso chiuso.
La Commissione di secondo grado di Bolzano rigettava l’appello con
sentenza indicata in epigrafe.
i

a

all’attività imprenditoriale esercitata dal predetto e quindi da assoggettare ad
a
IVA; inoltre, una di queste particelle presentava vocazione edificatoria in quanto

I

Avverso detta sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione svolgendo
cinque motivi di ricorso.
Resiste con controricorso il contribuente
Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in
subordine per il rigetto.

§ `2.11 ricorso assume, con il primo motivo, l’omessa e insufficiente
motivazione sui punti di fatto decisivi, ex art. 360 n. 5, individuando “il punto
decisivo” della controversia nella strumentalità o meno delle particelle oggetto
della cessione; strumentalità che, a suo dire, sarebbe da inferirsi dalle seguenti
circostanze: il padre del contribuente aveva cessato l’attività imprenditoriale già
dall’anno 1999; l’azienda del maso chiuso era stata esercitata dal figlio Josef
sino al novembre 2003; lo scorporo delle prefateparticelle dal maso era stato
effettuato poco tempo prima della cessione a terzi; tutti elementi che facevano
presumere che l’attività imprenditoriale era stata esercitata dallo Zorzi sino al
2003 sull’intero maso chiuso nella sua originaria consistenza, comprensiva delle
I

particelle rimaste in usufrutto del di lui genitore.
L’amministrazione finanziaria sostiene che il decidente non avrebbe
argomentato in merito alle ragioni che l’avevano indotto ad escludere dette
particelle dal maso e dunque dall’oggetto dell’attività imprenditoriale, benchè
fosse evidente che prima dello scorporo i fondi facessero parte del maso
“Gerber”, asserendo che anche il nudo proprietario può in concreto esercitare
attività agricola sui fondi in uso a terzi.
§.3 Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10
n. 27 quinquies DPR 633/72 ex art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la sentenza di
secolo grado nella parte in cui non ha correttamente applicato il regime di
esenzione IVA, escludendolo sulla base dell’acquisto dei fondi per donazione
assoggettata ad imposta di trasferimento non detraibile.
Deduce l’amministrazione finanziaria che, al contrario, il primo trasferimento
dal padre al figlio non era stata assoggetta ad IVA, con la conseguente esclusione
dell’applicabilità alla fattispecie della norma in esame.
2

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

I

§.4 Con la terza censura, l’Ufficio lamenta violazione e falsa applicazione
degli artt. 112 e 115 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c., sostenendo che il giudicante
aveva ritenuto che oggetto del recupero a tassazione fosse solo la particella
edificabile e non tutte le particelle, edificabili o rustiche, unificate dall’ufficio nel
vincolo della strumentalità all’azienda agricola.
§.5 Con il quarto motivo, l’amministrazione lamenta la violazione e falsa

censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la cessione
potesse considerarsi fatta nell’esercizio dell’impresa agricola in quanto disposta
I

per un prezzo indistinto e non per singole particelle, asserendo l’irrilevanza della
determinazione unitaria del corrispettivo del trasferimento ai fini
dell’applicazione dell’IVA.
§.6 L’ultimo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione ex art. 360
n. 5 c.p.c., insistendo sulla circostanza che i giudici territoriali hanncistatuito,
dapprima, che l’assoggettamento ad IVA riguardava solo la particella edificabile
e non l’intero compendio, statuizione contraddetta da quella successiva con cui
i giudici di appello hanno ritenuto che”/a superficie compravenduta prevalente
fosse destinata a coltivazione agricola come nel caso specifico”; contraddizioni
che reoderebbero inintelligibile la pronuncia impugnata.
§.7 n primo motivo è inammissibile.
Il motivo riconducibile all’art. 360n. 5 cod. proc. civ. deve indicare (in modo
sintetico, evidente ed autonomo, secondo l’univoca interpretazione di questa
S.C.) chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si
assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione,
nonché i profili di rilevanza di tale fatto.
Nella specie non risultano evidenziati in maniera chiara e precisa specifici
fatti controversi e, soprattutto, non vengono forniti elementi circa il carattere
decisi90 di tali fatti; detti criteri, necessari per l’introduzione del predetto mezzo,
non risultano essere stati rispettati dalla ricorrente che si è limitata ad enunciare
l’insufficienza della motivazione in ordine alle proprie

deduzioni ifensive,

omettendo di individuare i fatti rilevanti su cui vi sarebbe stata omissione e
3

applicazione degli artt. 1 DPR 633/72, 23c.3 DPR 86/131 ex art. 360 n. 3 c.p.c.,

senza ,evidenziare la decisività degli stessi, intesa nel significato ad essa
attribuito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità,ossia come idoneità del
vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinare senz’altro una diversa
ricostruzione del fatto e soprattutto come idoneità ad invalidare, con un giudizio
di certezza, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il
convincimento è fondato, e non come idoneità a determinare la mera possibilità

n. 19150/2016; Cass. n. 8746 del 2012; Cass n.21152/2014;Cass.n. 3668 del
2013; Cass. n.16655/2011).
In particolare, la circostanza definita dalla ricorrente ” neutra”secondo la
quale”0/ contribuente era solo nudo proprietario dei fondi ceduti”, nonché gli
ulteriori elementi offerti dall’ufficio “quali lo scorporo delle particelle dal maso
prima della cessione, la cessazione della qualità di imprenditore agricolo del
donante nell’anno 1999,Ia presunzione che lo Zorzi esercitava l’attività anche su
detti fondi”, sono tutti elementi che, a ben vedere, non solo risultano valutati dal
giudice di appello per escludere la legittimità dell’atto impositivo, ma che al più
rivelano un significato” non univoco”, rimesso alla interpretazione del decidente
e dei quali l’ente ricorrente trascura di evidenziare la decisività nel senso sopra
illustrato.
In particolare, i giudici territoriali hanno argomentato il rigetto dell’appello
dando lconto che “lo Zorzi era solo nudo proprietario dei fondi, mentre il padre
era usufruttuario e quindi era l’unico che utilizzava frutti dei beni poi ceduti”,
affermando la legittimità della donazione della nuda proprietà delle particelle in
questione anche se priva dell’autorizzazione della Commissione locale per i masi
chiusi, la cui necessità era stata esclusa proprio dalla medesima Commissione.
E’ evidente che i giudici territoriali non hanno attribuito alcun rilievo
significativoagli elementi dedotti dall’Ufficio, escludendo che essi potessero
costituire indice della strumentalità dei fondi ceduti all’attività agricola svolta
dallo Zorzi.
Il decidente ha valutato, dunque, tutti gli elementi offerti dall’ente finanziario,
controllandone l’attendibilità e la concludenza, e scegliendo tra le risultanze

4

o probabilità di una ricostruzione diversa, ( v. tra le altre Cass. n.- 29883 /2017;

probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione ( Cass. n.
6288/2011).
Coficlusivamente, a differenza di quanto genericamente dedotto nel motivo
in esame, i giudici d’appello non hanno omesso la valutazione di alcuno degli
elementi probatori o presuntivi offerti dall’Ufficio (e in ogni caso la ricorrente non
individua con precisione alcun elemento specifico offerto dall’Ufficio e non

non è l’omessa considerazione di fatti decisivi, bensì la valutazione di tali fatti in
maniera diversa da quella auspicata.
In proposito, è appena il caso di osservare che, secondo la univoca
giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il motivo di ricorso per cassazione
con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione
non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti
operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e,
in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante
coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio,
interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e
dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non
ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi
della disposizione di cui all’art.360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che,
diversamente opinando, il motivo di ricorso in esame si risolverebbe in una
inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del
giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova
pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura del giudizio di
legittimità(S.U. n. 8053/ 2014; Cass. 4060/2018; n. 18665/2017; Cass.n.
29886/2017; Cass. 2016/17761).
In mancanza della individuazione degli elementi probatori non esaminati che
avrebbero determinato con certezza una diversa soluzione, l’allegazione
dell’Ufficio che sussistesse una presunzione circa l’espletamento dell’attività
agricola anche su dette particelle, in quanto “non vi era motivo per ritenere che
l’attività dell’agricoltura da parte dello Zorzi non fosse stata svolta anche su

5

considerato dai giudici d’appello), tanto più che ciò di cui si duole la ricorrente

queste particelle” risulta meramente assertiva ed inidonea a fornire validi
elementi sufficienti alla cassazione della pronuncia d’appello.
La ritenuta inammissibilità del primo motivo del ricorso comporta
l’inammissibilità delle altre censure.
,I
E infatti da evidenziare che la sentenza impugnata risulta sostenuta da tre
rationes decidendi distinte, ancorché esposte in un medesimo contesto ed in

agricola sulle particelle in usufrutto al padre del contribuente – viene censurata
col primo motivo, ora esaminato e ritenuto infondato; la seconda (fondata sul
disposto dell’art. 10 n. 27 quinquies DPR 633/72) è stata censurata col secondo
motivo, mentre il profilo della unicità del corrispettivo e la prevalenza della
natura agricola delle particelle su quella edificabile per escludere
l’assoggettabilità ad iva è stato attinto dalle altre censure.
Tanto premesso, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di
I

questo giudice di legittimità, secondo la quale, qualora la decisione di merito si
fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente
idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle
censure mosse ad una delle “rationesdecidendi”

rende inammissibili, per

sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni
esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non
potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla
cassazione della decisione stessa (cfr. tra numerose altre Cass. n. 2108 del 2012
e da ultimo v. anche SU n. 7931 del 2013).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza

P.Q. M
La Corte

6

Dichiara inammissibile il ricorso.

I

logica connessione, la prima delle quali – relativa alla esclusione dell’attività

-

Condanna l’Agenzia alla refusione delle spese di lite del giudizio di

legittimità sostenute dal contribuente, che liquida in euro 10.200,00, oltre
rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data
7.06.2018
Il onsigliere estensore

Milena Balsamo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA