Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18937 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 15/07/2019), n.18937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12302-2018 RG. proposto da:

B.P.F. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 126,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DI GIORGIO, rappresentata e

difesa dagli avvocati SERGIO SEGNA, MAURIZIO BOMBANA;

– ricorrente –

contro

E.R. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI

BATTISTA CAMPEIS;

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 11392/15 del

TRIBUNALE di VERONA, depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ STEFANO, che conclude

per raccoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza 13-3-2018 il Tribunale di Verona ha dichiarato la continenza del giudizio n. 11392/2015 (dinanzi a sè pendente, iniziato dalla B.P.F. srl con citazione notificata il 19-10-2015) con quello 120/2016 pendente dinanzi al Tribunale di Udine, avente ad oggetto opposizione proposta dalla stessa B.P.F. srl avverso decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale di Udine su ricorso monitorio depositato da E.R. srl in data 15-102015; nello specifico il Tribunale di Verona, accertata l’anteriorità temporale del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Udine e la competenza territoriale di quest’ultimo relativamente alla domanda monitoria, ha fissato il termine di gg. 60 per la riassunzione del giudizio 11392/2015 dinanzi al detto Tribunale di Udine.

Avverso detta ordinanza la B.P.F. srl ha proposto regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Verona a decidere il giudizio n. 11392/2015; in particolare la ricorrente ha evidenziato che nel giudizio 120/2016 il Tribunale di Udine, con ordinanza in data 6-6-2016, divenuta definitiva in quanto mai impugnata da alcuno con regolamento di competenza, aveva già dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Verona, dinanzi al quale, previa revoca del d.i. opposto, aveva rimesso le parti; di conseguenza, essendosi estinto il giudizio dinanzi al Tribunale di Udine, non poteva ritenersi sussistente il necessario presupposto ex art. 39 c.p.c. della simultanea pendenza di due diversi procedimenti giudiziari.

Con memoria 24-4-2018 la E.R. srl ha evidenziato che nel giudizio 11392/2015 la B.P.F. srl non aveva nè allegato nè documentato (non avendo infatti prodotto certificazione del passaggio in giudicato dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Udine in data 6-6-2016) l’estinzione” del giudizio 120/2016.

Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va, in primo luogo, evidenziato che la resistente si è limitata a dubitare del passaggio in giudicato dell’ordinanza emessa in data 6-6-2016 (con cui il Tribunale di Udine nel giudizio 120/2016 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Verona), ma non ha nè allegato nè (tanto meno) documentato (come, invece suo onere) che, in seguito alla menzionata ordinanza, il detto giudizio 120/2016 sia stato poi tempestivamente riassunto dinanzi al Tribunale di Verona; in mancanza di dimostrazione della riassunzione, pertanto, il giudizio, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., comma 3, va ritenuto estinto siccome allegato da parte ricorrente, di conseguenza, tenendo presente che la sussistenza di un rapporto di continenza tra cause deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia della relativa statuizione (Cass. 8170/2013; in tema di litispendenza Cass. 18252/2015; 12123/2005; 190/2000), va ritenuto che, alla data (13-3-2018) dell’emissione dell’ordinanza impugnata con il presente regolamento, il giudizio 120/2016 fosse già estinto, e, che quindi, non sussistendo il presupposto della simultanea pendenza di due diversi procedimenti giudiziari (art. 39 c.p.c.), non potesse essere dichiarata la continenza.

In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del Tribunale di Verona, dinanzi al quale vanno rimesse le parti.

Le spese del presente regolamento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Verona, dinanzi al quale rimette le parti; condanna il resistente E.R. srl al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

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