Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18937 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13607-2019 proposto da:

G.U. e V.F., rappresentati e difesi

dall’Avvocato ANDREA GEMMA e dall’Avvocato ANTONIO V., presso

il cui studio a Roma, via di Villa Patrizi 13, elettivamente

domiciliano, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRO SAVI e

dall’Avvocato CRISTINA MIGLIORELLI, presso il cui studio a Roma, via

del Viminale 38, elettivamente domicilia, per procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 1859/2018 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 22/3/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE

DONGIACOMO nella camera di consiglio non partecipata del 3/7/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.U. e V.F., con atto di citazione notificato il 15/3/2006, hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Velletri, C.S. chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti a causa della non corretta esecuzione da parte dello stesso di alcune opere realizzate, quale titolare dell’omonima impresa, presso il loro villino a Pomezia.

Il C. si è costituito in giudizio ed ha eccepito la decadenza degli attori dall’azione proposta, spiegando domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo pattuito.

Il tribunale, con sentenza del 21/2/2012, ha rigettato la domanda principale ed ha accolto la domanda riconvenzionale condannando gli attori a pagare, in favore del convenuto, la somma di Euro 17.500,00, oltre interessi e spese di lite.

Gli attori hanno proposto appello avverso la sentenza del tribunale.

Il convenuto ha resistito al gravame, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello, determinando il credito del C. nei confronti degli attori nella somma di Euro 16.000,00, anzichè di Euro 17.500,00, e compensando tra le parti le spese di lite per il grado d’appello.

G.U. e V.F., con ricorso notificato il 19/4/2019, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza pronunciata dalla corte d’appello.

C.S. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. G.U. e V.F., con atto del 25/6/2020, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.

2. C.S. ha, a sua volta, dichiarato di accettare la rinuncia dei ricorrenti.

3. Osserva la Corte che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione del controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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