Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18936 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.31/07/2017),  n. 18936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20664-2014 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CACCINI N.

1, presso lo studio dell’avvocato ANDREINA DEGLI ESPOSTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO TARABINI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei procuratori speciali Dott.

CO.PI. e Dott. P.M., considerata domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANIELLO DE RUBERTO giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

P.G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2629/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANNA MARCANTONIO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 27.5.2009, il Tribunale di Sondrio rigettò la domanda di risarcimento danni proposta da P.G.P. contro C.S., condannando l’attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti del convenuto e della Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a., terza chiamata in causa dallo stesso convenuto. La controversia traeva origine da un contratto d’opera con cui era stato commissionato al P. di imbiancare un appartamento di proprietà del C., nonchè di effettuare la finitura esterna dei vani finestra; nel compiere tale ultima operazione, il P., anche su indicazione del committente, stando a quanto prospettato nell’atto introduttivo del giudizio, aveva utilizzato – calpestandola – la copertura dell’adiacente capannone, che tuttavia improvvisamente cedeva sotto il suo peso, cagionandone la caduta all’interno dell’opificio, con conseguenti lesioni personali.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 26.6.2013, rigettò l’appello proposto da P.G.P. sul rapporto principale, ma lo accolse quanto al regolamento delle spese di lite di primo grado e, in parziale riforma della sentenza gravata, condannò C.S. alla rifusione delle stesse spese processuali in favore della Compagnia terza chiamata – frattanto incorporata dalla Toro s.p.a. -, mandando assolto sul punto lo stesso P..

Silvio C. ricorre ora per cassazione, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Generali Italia s.p.a., frattanto incorporante di Toro s.p.a.. P.G.P. non ha resistito. Sia il ricorrente che la Compagnia hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, si afferma che – poichè la Compagnia chiamata non ha mai chiesto la condanna alle spese del chiamante C., neanche in grado d’appello – la contraria decisione della Corte d’appello di Milano sarebbe stata resa ultra petita. Ciò anche in considerazione del fatto che il P., nell’appello principale, neppure aveva chiesto espressamente la riforma sul punto della decisione impugnata, limitandosi a chiederla nel merito. Vi sarebbe altresì violazione dell’art. 81 c.p.c. perchè la Corte avrebbe attribuito all’attore, in difetto di sua domanda, un diritto che sarebbe spettato esclusivamente alla Compagnia e che quest’ultima non ha fatto valere nei confronti di esso C. (anche impugnando incidentalmente la sentenza).

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, si sostiene che, nel caso di chiamata in causa da parte del convenuto, l’attore soccombente debba essere tenuto al pagamento delle spese anche nei confronti del terzo, a meno che la chiamata non sia stata temeraria o arbitraria, il che non è nella specie. Erroneamente, quindi, la Corte milanese avrebbe ritenuto la temerarietà della chiamata, così violando i principi che regolano la soccombenza, anche sotto tale profilo.

1.3 – Con il terzo motivo, deducendo “violazione ed erronea applicazione degli artt. 2222 e 2094 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè dell’art. 91 c.p.c.sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione ed erronea applicazione delle condizioni generali di polizza contenute nel contratto di assicurazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, si sostiene che la Corte d’appello – nell’esaminare virtualmente la domanda di chiamata in garanzia ai fini del regolamento delle spese – ha errato nel ritenere che la polizza non operasse, escludendo dal novero dei terzi le persone che si trovino “in rapporto anche occasionale di dipendenza col Contraente”. Poichè tra il C. e il P. intercorse un contratto d’opera, non può farsi ricorso al criterio della dipendenza e, quindi, la polizza avrebbe comunque dovuto operare.

2.1 – Preliminarmente, devono disattendersi le eccezioni sollevate dalla Compagnia.

Invero, contrariamente all’assunto, i motivi sono del tutto intellegibili, così come sono adeguatamente specificati i pretesi errori di diritto in cui sarebbe incorso il giudice d’appello. Al contempo, l’esposizione dei fatti è più che sufficiente in relazione alle questioni ancora aperte, mentre non v’è alcuna violazione del principio di autosufficienza, che peraltro la controricorrente mostra di confondere (v. controricorso, p. 9) con il diverso requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3).

2.2 – Del pari infondate sono le eccezioni di inammissibilità specificamente sollevate dalla Compagnia in relazione a ciascun motivo: quanto al primo perchè il C. non si è limitato a chiedere una mera rivalutazione del merito, come invece sostenuto, ma ha svolto specifiche censure integranti vizi di legittimità, consistenti in una pretesa ultrapetizione; inoltre, in relazione al difetto di autosufficienza per non essere state riportate in ricorso le conclusioni rassegnate dalla stessa Compagnia in primo e in secondo grado, il C. ha affermato che mai la Compagnia avrebbe chiesto la condanna di esso chiamante, nè in primo nè in secondo grado, avendo invece chiesto la conferma della sentenza appellata. Ne deriva che, a fronte della apoditticità dell’affermazione, escludente qualsiasi diversa evenienza, non occorreva riportare dette conclusioni in ricorso.

Quanto al secondo motivo, l’eccezione è del pari infondata, perchè anche qui il C. non ha chiesto la rivisitazione degli accertamenti in fatto eseguiti dalla Corte d’appello, ma ha denunciato specifiche violazioni di legge in cui sarebbe incorso il giudice di merito. Analogamente infondata è l’eccezione inerente il terzo motivo, giacchè la clausola contrattuale invocata dal C. è stata riportata per estratto in ricorso, e quindi il suo contenuto ben può essere apprezzato da questa Corte.

3.1 – Ciò posto, il primo motivo è nel complesso infondato.

Nel corso del primo grado, la Compagnia ha certamente chiesto la condanna alle spese, seppur genericamente (nel controricorso, la Compagnia rimanda alla comparsa conclusionale, p. 11, ed afferma che “evidentemente” tale richiesta non poteva che concernere il chiamante, ossia il C.). In appello, la Compagnia ha invece chiesto la conferma della sentenza impugnata, che aveva ritenuto assorbita la domanda di manleva, ponendo le spese di chiamata sul P..

Secondo l’odierno ricorrente, tale richiesta sarebbe incompatibile con il diritto della Compagnia di ottenere le spese processuali da parte sua, equivalendo essa ad una sostanziale rinuncia. Da qui deriverebbe l’ultra petita.

In proposito, non c’è dubbio che la Compagnia non abbia affatto rinunciato alle spese, quale che sia la direzione delle sue richieste (si rivolgano, cioè, al P. o al C.). La sentenza della Corte d’appello, quindi, non ha affatto pronunciato ultra petita, non essendovi alcuna rinuncia alla statuizione condannatoria sulle spese e ben potendo il giudice, in tal caso, provvedervi anche d’ufficio (v. da ultimo, Cass. n. 2719/2015), trattandosi di pronuncia consequenziale ed accessoria.

Nè tantomeno può esservi alcuna “sostituzione processuale” ex art. 81 c.p.c., come sostenuto dal ricorrente. Infatti, la Corte d’appello non ha attribuito al P., in difetto di sua domanda, un diritto che sarebbe spettato esclusivamente alla Compagnia e da questa rinunciato (ossia, il diritto della Compagnia alla rifusione delle spese da parte del chiamante C.), ma – una volta preso atto che l’intera controversia, nella sostanza, le era stata devoluta, compreso il regolamento delle spese contestato in subordine dal P. – ha solo provveduto di conseguenza: rigettando il primo motivo, ma accogliendo il secondo (subordinato), che evidentemente aveva rimesso in gioco l’intera decisione sulle spese del rapporto di chiamata, che il P. aveva appunto contestato. Pertanto, non occorreva affatto l’appello incidentale da parte della Compagnia, che – nel chiedere la conferma della sentenza impugnata anche sul capo delle spese – non vi ha rinunciato, con la conseguenza che la Corte aveva comunque il potere di regolare le spese di chiamata, anche d’ufficio.

4.1 – Il secondo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione. Essi sono fondati, nei termini che seguono.

Il principio di causalità su cui si fonda il filone giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (Cass. n. 23552/2011; da ultimo Cass. n. 2492/2016) – che giustifica la condanna alle spese dell’attore soccombente anche riguardo al terzo chiamato, nonostante l’assorbimento della domanda di manleva – subisce, nella stessa giurisprudenza di questa Corte, alcune mitigazioni: infatti, da un lato si è affermato che, ove la chiamata non appaia prima facie palesemente arbitraria, si giustificherebbe, secondo Cass. n. 5027/2008 e Cass. n. 7431/2012, l’eccezione al detto principio di causalità; al contempo, deve registrarsi anche un orientamento (inaugurato da Cass. n. 8363/2010), secondo cui “In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l’applicabilità del principio della soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, anche quando l’attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale. (Nella fattispecie, il diritto dell’assicurato-convenuto nei confronti dell’assicuratore-terzo chiamato era prescritto)”.

Ora, i filoni sopra richiamati (ed in particolare, quelli segnati da Cass. n. 5027/2008 da un lato, e da Cass. n. 8363/2010 dall’altro), per quanto apparentemente assai divergenti, non sembrano ad un più approfondito esame in netto contrasto, inquadrandosi entrambi, come detto, nell’ambito di mere eccezioni allo stretto principio di causalità, che governa la regola della soccombenza: il primo filone individua il fondamento dell’eccezione stessa nella arbitrarietà dell’azione, l’altro nella sua palese infondatezza; peraltro, dalla lettura delle relative motivazioni, può fondatamente sostenersi che i due termini della questione siano sostanzialmente utilizzati come sinonimi.

In ogni caso, si deve quindi procedere ad un esame virtuale della fondatezza della domanda di manleva per regolare le spese di tale rapporto, il che è quello che ha fatto la Corte d’appello meneghina. Questa, nel definire “improvvida” l’iniziativa processuale del C., ha ritenuto palesemente infondata la pretesa, perchè le condizioni di polizza espressamente prevedevano, a dire della Corte, l’esclusione della risarcibilità del danno per casi come quello in esame.

In realtà, ritiene il Collegio che la Corte d’appello abbia errato nell’escludere dal novero dei “terzi”, a termini di polizza, il P.: infatti, pacifico essendo che, nella specie, non v’era un rapporto di dipendenza tra lo stesso P. e il C., essendo intercorso tra le parti un mero contratto d’opera, è consequenziale ritenere che il prestatore non potesse trovarsi in “rapporto anche occasionale di dipendenza con il Contraente”. La Corte, pertanto, ha errato nel considerare ininfluente, ai fini della decisione virtuale sulla domanda di garanzia, la qualificazione effettiva dei rapporti tra le parti principali del giudizio, di fatto equiparando un rapporto connotato da totale autonomia ad altro caratterizzato invece da dipendenza e subordinazione, ai fini di quanto previsto nella polizza.

Pertanto, la chiamata in garanzia della Compagnia, operata dal C., non solo non può dirsi arbitraria, ma neanche palesemente infondata (apparendo, anzi, ampiamente giustificata), con la conseguenza che le spese di chiamata giammai avrebbero potuto porsi a carico dello stesso chiamante, come invece è avvenuto, dovendo invece applicarsi la regola della causalità pura, salvo il disposto dell’art. 92 c.p.c..

3.1 – In definitiva, il primo motivo va rigettato, mentre il secondo e il terzo devono essere accolti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessaria ulteriore istruttoria, può quindi procedersi alla decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, sull’appello proposto da P.G.P., in relazione alle questioni non coperte dal giudicato derivante dalla sua totale acquiescenza; al riguardo, occorre quindi provvedere soltanto sulle spese del rapporto di chiamata: quelle di primo grado, per quanto prima evidenziato, restano a carico dell’attore soccombente in virtù del principio di causalità, come statuito dal Tribunale; quelle del grado d’appello possono invece integralmente compensarsi tra le parti, sussistendo giusti motivi. Per le stesse ragioni, devono integralmente compensarsi anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito dichiara l’insussistenza dei presupposti per la condanna alle spese del rapporto di chiamata a carico di C.S.. Compensa integralmente le spese del rapporto di chiamata del grado d’appello; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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