Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18936 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/09/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 27/09/2016), n.18936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22062-2010 proposto da:

SAIPEM S.P.A., (c.f./p.i (OMISSIS)), già SNAM PROGETTI S.P.A. e

AQUATER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso

l’avvocato MASSIMO GRECO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FABRIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso l’avvocato PIERLUIGI

RONZANI, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO BENVENUTO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 11/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GRECO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato BENVENUTO che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data (OMISSIS) era stata stipulata una convenzione tra il Comune di Fabriano e l’Aquater s.p.a., alla stregua della quale l’ente pubblico ha affidato alla società la “esecuzione in regime di concessione delle attività e servizi integrati per le fasi di progettazione, cura legale dell’affidamento e dell’esecuzione degli appalti, direzione lavori, assistenza al collaudo degli interventi rivolti alla bonifica dell’area ex discarica per rifiuti solidi ed assimilati ubicata in località (OMISSIS)”. Nelle premesse della convenzione era indicato che il Ministero dell’Ambiente aveva attribuito alla Regione Marche la somma di Lire 2.012.500.000 per interventi di bonifica nella predetta località e che, in conseguenza, la Regione, con Delib. 11 ottobre 1991, aveva affidato al Comune la predisposizione e l’elaborazione di tutte le fasi tecnico – amministrative previste dalla normativa vigente per la realizzazione degli interventi occorrenti.

A seguito di questioni insorte nell’attuazione del rapporto, sia in fase di acquisizione della concessione edilizia sia in relazione al programmato ridimensionamento dell’opera, con le conseguenti ricadute in tema di finanziamento della stessa, la Aquater s.p.a. aveva chiesto la costituzione del collegio arbitrale, in conformità alla clausola n. 17 della convenzione, affinchè fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del Comune e fosse pronunciata condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni. Nell’ambito di tale procedura, il Comune aveva eccepito il difetto di giurisdizione degli arbitri e, nel merito, oltre alla reiezione della domanda della società, aveva chiesto, in via riconvenzionale, che la risoluzione del rapporto fosse dichiarata per inadempimento della società, della quale aveva, altresì, chiesto la condanna al risarcimento dei danni.

Con lodo sottoscritto il 10 aprile 1997 il collegio arbitrale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

La sentenza del 28 settembre 2000, con la quale la Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’impugnazione principale e quella incidentale, è stata cassata con sentenza del 12 luglio 2005, n. 14545, con la quale le Sezioni Unite di questa Corte, prendendo atto della sopravvenienza della L. n. 205 del 2000, art. 6, comma 2 con conseguente possibilità di devolvere ad arbitrato rituale di diritto le controversie concernenti diritti soggettivi attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, hanno accolto l’impugnazione della Aquater s.p.a. e demandato alla Corte d’appello di Perugia la decisione sul merito della domanda, ricorrendo le condizioni fissate dall’art. 830 c.p.c., comma 2.

Con sentenza depositata in data 11 febbraio 2010 la Corte d’appello di Perugia ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale e ha rigettato la domanda principale proposta da Snam Progetti s.p.a. (nella qualità di incorporante per fusione della Aquater s.p.a.) e la domanda riconvenzionale proposta dal Comune.

2. La Corte territoriale ha ritenuto: a) che, ai fini della valutazione della condotta delle parti, l’attuazione del rapporto poteva essere suddivisa in varie fasi; b) che nella prima fase, da collocare tra la stipula della convenzione ((OMISSIS)) e l’inizio dei lavori ((OMISSIS)) non era ravvisabile, nè era stato denunciato alcun inadempimento; c) che la seconda fase, da collocare nel periodo compreso tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), era stata caratterizzata dalla sospensione dei lavori, motivata dal Direttore dei lavori (nominato dalla Aquater s.p.a.) in ragione della “attuale indisponibilità dei fondi necessari all’esecuzione delle opere appaltate”, cessata solo per effetto dell’intervento di un anticipo del finanziamento; c) che l’imputabilità a terzi della causa di sospensione non era stata contestata da alcuna delle parti, le quali, nel corso di tale periodo, avevano posto in essere tutte le attività necessarie a rimuovere tale situazione, attribuibile ad altri soggetti; d) che la successiva sospensione dei lavori, intervenuta il (OMISSIS), per il constatato difetto di concessione edilizia era da imputare ad Aquater s.p.a., alla luce degli obblighi su di essa gravanti, ai sensi dell’art. 4 della convenzione, a nulla rilevando l’approvazione del progetto da parte della Giunta comunale in data 22 giugno 1992; e) che, tuttavia, i successivi eventi, ossia il ridimensionamento dell’opera e la correlata riduzione del finanziamento, non erano causalmente ricollegabili a tale condotta, ma a ripensamenti fondati su ipotesi e non su dati certi; f) che nella fase successiva, caratterizzata dalla finale espressione di un parere favorevole della U.S.L. (OMISSIS), che aveva superato le precedenti negative valutazioni, e dal mancato rilascio della dichiarazione di compatibilità ambientale, non emergevano condotte inadempienti delle parti; g) che non era fondata la doglianza della società, che lamentava di avere appreso solo dalla comunicazione del 22 marzo 1994 della Delib. comunale di riduzione dei lavori e di non aver mai ricevuto notizia della preannunciate “precisazioni”; h) che, infatti, la riduzione dei lavori scaturiva della posizione assunta dall’U.S.L. (OMISSIS) che, nel rilasciare parere favorevole, ne aveva subordinato l’efficacia alle prescrizioni previste nella “relazione allegata”; i) che, quanto alla data di conoscenza della revoca del finanziamento, risalente, secondo le deduzioni di Aquater s.p.a., al (OMISSIS), occorreva considerare che la notizia della revoca totale del finanziamento era stata diffusa dal Ministero con lettera di appena pochi giorni prima (9 settembre 2004); l) che, quanto alla revoca parziale del finanziamento, essa era una conseguenza della annunciata riduzione dei lavori, di cui all’indicato parere della U.S.L. (OMISSIS), e comunque, riguardo ad essa, nessuna precisazione si poteva esigere dal Comune sino a che non era stata disposta, tra il luglio e l’agosto del 1994.

La Corte territoriale, dopo avere giustificato la reiezione delle domande proposte, ha poi aggiunto, “unicamente per dare ulteriore supporto al convincimento già espresso, senza potere ad essa assegnare collocazione formale nel dispositivo della sentenza, giusta i divieti posti dall’art. 112 c.p.c.”, che il rapporto tra le parti doveva ritenersi caducato, per il venir meno del presupposto assunto dalle parti come indefettibile per l’esistenza e il permanere del vincolo contrattuale, ossia il finanziamento ministeriale.

3. Avverso tale sentenza, la Saipem s.p.a., quale società incorporante della Snam Progetti s.p.a., propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso il Comune di Fabriano. Nell’interesse delle parti sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss., in relazione alla ritenuta applicabilità, da parte della Corte territoriale, dell’istituto giuridico della presupposizione, ruotante, nel caso di specie, attorno al finanziamento ministeriale.

La doglianza è inammissibile, poichè le considerazioni in ordine al rilievo della presupposizione sono state svolte dalla Corte territoriale evidentemente con finalità di orientamento della successiva azione delle parti coinvolte, ma non hanno alcuna attinenza con la decisione assunta.

Questo è infatti il significato da attribuire alla puntualizzazione sopra riportata, secondo la quale la conclusione della caducazione del rapporto non poteva trovare spazio nel dispositivo, alla luce della regola dettata dall’art. 112 c.p.c..

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per avere la Corte territoriale posto a fondamento della risoluzione del rapporto l’istituto giuridico della presupposizione, pur nella riconosciuta assenza di eccezione di parte.

La doglianza è inammissibile, per le ragioni indicate supra sub 1, dal momento che non è indirizzata contro un capo della sentenza.

3. Con il terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, criticando il percorso argomentativo che aveva condotto la Corte territoriale a ritenere applicabile l’istituto giuridico della presupposizione, peraltro trascurando di considerare che comunque il finanziamento ministeriale era intervenuto.

Anche in questo caso, l’inammissibilità della critica scaturisce dall’essere diretta verso un obiter dictum della sentenza impugnata, ossia verso un passaggio argomentativo estraneo alla decisione assunta.

4. Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., nonchè omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente si duole della ritenuta tempestività della comunicazione del Comune, relativa all’intervenuta revoca del finanziamento, dopo che, in data 22 marzo 1994, era stata consensualmente concordata la riduzione dei lavori, così come dell’irrilevanza attribuita al comportamento omissivo del Comune in ordine alla prosecuzione dei lavori.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che, per le ragioni sopra ricordate, rispetto alla soluzione delle questioni poste dalle contrapposte domande risolutorie, l’applicabilità dell’istituto della presupposizione non ha assunto alcun rilievo, osserva il Collegio che l’inadempimento relativo all’obbligo di una tempestiva comunicazione della revoca del finanziamento è stato escluso dalla Corte territoriale attraverso le considerazioni sopra riassunte, fondate sui documenti acquisiti e idonee ad escludere qualunque rilevante ritardo. Rispetto a tale apparato argomentativo la ricorrente non svolge alcuna considerazione specifica.

Lo stesso è a dirsi con riferimento alla mancata ripresa dei lavori, giacchè nessuno dei rilievi svolti dalla sentenza impugnata (mancanza di concessione edilizia, mancanza della dichiarazione di compatibilità ambientale, ruolo svolto dagli altri soggetti pubblici coinvolti nella vicenda amministrativa) viene esaminato, neppur in termini generici, dalla ricorrente.

5. Con il quinto motivo si lamenta omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare l’inadempimento del Comune a seguito della immotivata sospensione dei lavori. Aggiunge la ricorrente che la Corte nulla aveva statuito nel dispositivo in merito alla domanda di risoluzione formulata da Aquater s.p.a., sia in relazione alla illegittima sospensione dei lavori sia in relazione al ritardo nell’erogazione del finanziamento.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, si osserva che il dispositivo della sentenza impugnata contiene un esplicito rigetto delle domande delle parti, con la conseguenza che non è dato intendere su quale fondamento riposi la contraria affermazione della ricorrente.

In secondo luogo, le critiche svolte e chiaramente sviluppate sul versante motivazionale della sentenza impugnata, sono destituite di ogni specificità, in quanto: a) neppur indicano a quale delle due sospensioni dei lavori si riferiscano le critiche; b) non si confrontano in alcun modo con le considerazioni svolte dalla Corte territoriale per giustificare l’esclusione di responsabilità del Comune (e anzi per affermare. piuttosto, in relazione alla seconda sospensione, dovuta all’assenza di concessione edilizia, la responsabilità di Aquater s.p.a.); c) non spiegano in quale condotta si sarebbe concretizzato l’inadempimento del Comune idoneo ad incidere sulla ritardata erogazione del finanziamento.

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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