Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18936 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 16/09/2011), n.18936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.G., P.F., elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DEL TRITONE 102 presso lo studio

dell’avvocato NANNA VITO, rappresentati e difesi dall’avvocato

SPAGNOLO ATTILIO, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 67/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 19/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI BRUNO, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato LANZILLOTTO MARIA per delega Avv.

SPAGNOLO ATTILIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro i coniugi G. D. e P.F. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Bari, riformando la sentenza di prime cure, ha annullato un avviso di accertamento per IRPEF, ILOR e Contributo SSNN per l’anno di imposta 1993;

accertamento col quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione i maggiori redditi percepiti (in parte certamente ed in parte presuntivamente) per interessi su prestiti usurari.

I contribuenti si sono costituiti con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 3.5.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione proposto dell’Agenzia reca in calce la dicitura “Giuseppe Cimino. Avvocato dello Stato”, priva di qualunque firma o sigla. Di seguito è scritta l’annotazione di trasmissione dell’atto a mezzo fax, ai sensi della L. n. 383 del 2001, art. 10 dall’Avvocatura Generale dello Stato all’Ufficio ricevente di Gioia del Colle, sottoscritta dal titolare dell’Ufficio, dott. Chimienti.

Osserva la Corte che la L. 15 ottobre 1986, n. 664, art. 7, comma 3, prevede che “l’Avvocatura dello stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi e amministrativi”; il comma successivo stabilisce che, in questo caso, “l’obbligo della sottoscrizione, richiesto dalla legge per gli atti dell’avvocatura dello stato, è soddisfatto con la sottoscrizione dell’avvocato dello stato ricevente, purchè dalla copia fotoriprodotta risulti l’indicazione e la firma dell’estensore dell’atto originale”. Detta disposizione va poi integrata con il disposto della L. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 10, comma 2, il quale dispone che “a decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto della L. 15 ottobre 1986, n. 664, art. 7, comma 3, l’obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell’ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purchè dalla copia fotoriprodotta risultino l’indicazione e la sottoscrizione dell’estensore dell’atto originale”. Dal combinato disposto delle surriportate disposizioni si evince – come questa Corte ha già avuto modo di precisare, con la sentenza n. 16135/2005 – che l’Avvocatura dello stato è autorizzata a trasmettere gli atti giudiziali per via telematica, ma detti atti devono avere il doppio requisito di essere firmati dall’avvocato dello Stato che li ha redatti, e la copia fotoriprodotta deve essere sottoscritta dal funzionario ricevente.

Nella specie, manca la firma dall’avvocato dello Stato che ha redatto il ricorso e pertanto il ricorso stresso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Condanna l’Agenzia delle Entrate rifondere alla parte resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.100,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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