Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18936 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 05/07/2021), n.18936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7964/2015 R.G. proposto da:

M.L. rappresentato e difeso dall’avv. Maiorca Fulvio Carlo

elettivamente domiciliata in Roma, via Badoero, 82, presso lo studio

dell’avv. Di Nicola Maria Paola per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Centro s.p.a. in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’avv. Fronticelli Baldelli Enrico ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Regina

Margherita, 294 per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 547/03/2014, depositata il 23.9.2014.

Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 9.3.2021 dal

Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

OSSERVA

Con sentenza n. 547/03/2014 la CTR dell’Umbria rigettava l’appello di M.F. avverso Equitalia Centro s.p.a. nei confronti della sentenza della CTP di Perugia che aveva rigettato il ricorso del contribuente su un avviso di iscrizione ipotecaria effettuato, dall’Agente della Riscossione, su 1/2 del diritto di usufrutto relativo agli immobili descritti nell’avviso, per mancato pagamento di cartelle esattoriali, per un importo totale di Euro26.310,84.

La CTR affermava che l’iscrizione ipotecaria non deve necessariamente essere preceduta dall’intimazione di pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, e che era possibile iscrivere ipoteca sui beni dei minori quando l’usufrutto era volontario.

Avverso la sentenza M.L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

Equitalia Centro s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente perchè all’avviso non era stata allegata la nota dell’iscrizione dell’ipoteca rilasciata dall’Ufficio del Territorio.

La censura non è fondata.

La CTR ha osservato che la comunicazione di avvenuta iscrizione era motivata in quanto conteneva l’indicazione della nota di iscrizione ipotecaria, con numero e data, la descrizione degli immobili gravati da ipoteca, la specificazione che l’ipoteca era stata iscritta per un importo pari al doppio del debito risultante dagli estratti allegati nei quali erano riportati il numero identificativo della cartella, il numero del ruolo, con la data di esecutività e di consegna, la natura del tributo, l’ente impositivo e l’annualità di riferimento; la CTR ha verificato, dunque, che la comunicazione impugnata riproduceva l’intero contenuto della nota della cui allegazione non vi era pertanto alcuna necessità.

La L. n. 212 del 2000, art. 7 prevede che “se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”, mentre il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 – in tema di avviso di accertamento – puntualmente sancisce che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale” (cfr. Cass., ord., 23 febbraio 2018, n. 4396; Cass., ord., 11 aprile 2017, n. 9323). L‘obbligo di motivazione degli atti impositivi previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (c.d. Statuto dei diritti del Contribuente) si pone come strumento di garanzia del diritto di difesa del contribuente; diritto di difesa che risulta effettivamente garantito solo nella misura in cui il contribuente sia posto nella condizione di conoscere, sin dalla fase iniziale di notifica dell’atto, tutti gli elementi posti a fondamento della pretesa fiscale. La motivazione dell’atto impositivo mira infatti a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nella successiva fase contenziosa ed, altresì a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.

Alla luce di tale univoco orientamento, quindi, il contribuente non può invocare il difetto di motivazione dell’atto impositivo che lo riguarda per mancata allegazione dei documenti e degli atti probatori richiamati ogniqualvolta la motivazione appaia idonea a individuare la causa giustificativa della pretesa tributaria in relazione al contenuto dell’atto richiamato. Nella specie l’atto impugnato riproduceva integralmente il contenuto della nota di iscrizione ipotecaria.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c.. Lamenta che nella relazione di notifica delle cartelle di pagamento era mancante l’attestazione dell’assenza di persone idonee a ricevere il plico ai sensi dell’art. 139 c.p.c..

La censura è inammissibile.

Con accertamento di fatto, incensurabile in questa sede la CTR ha ritenuto provata la regolarità delle notifiche osservando che “il ricorso alla notifica ex art. 140 c.p.c. perfezionatasi nel caso di specie per l’avvenuto compimento di tutti gli adempimenti previsti da tale procedimento notificatorio – non richiede al messo notificatore di utilizzare – nella compilazione della relata – particolari formule sacramentali. Infatti “l’assenza di altre persone previste dall’art. 139 c.p.c.” è provata dalla crocetta apposta nel previsto spazio della relata ed anche dalla circostanza che è stata adottata questa speciale forma di notificazione avendo comunque verificato l’assenza del destinatario e di altre persone di cui all’art. 139 c.p.c.”

Peraltro il ricorrente nemmeno deduce che nel luogo dove è stata effettuata la notifica non vi fosse l’effettiva residenza.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 per aver la CTR errato nell’affermare che l’iscrizione ipotecaria non deve necessariamente essere preceduta dall’intimazione di pagamento.

La censura è fondata.

Questa Corte a S.U. ha affermato che l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass. S.U. 19667/2014).

Nella stessa sentenza le Sezioni Unite hanno, tuttavia, chiarito che l’affermata inapplicabilità all’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 della previsione di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo decreto non significa che l’iscrizione ipotecaria possa essere eseguita senza che la stessa debba essere oggetto di alcuna comunicazione al contribuente, osservando che alla L. n. 241 del 1990, art. 21-bis prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, così come l’art. 6 Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

La Corte ha osservato che l’iscrizione di ipoteca deve essere comunicata al contribuente sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell’atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (e solo la “notifica” dell’atto impugnato può costituire rassicurante prova dell’effettivo rispetto del termine di impugnazione). A tal riguardo non può dubitarsi che l’iscrizione ipotecaria costituisce un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente.

Inoltre il diritto al contraddittorio costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 3 luglio 2014 in cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics BV e Datema Hellmann Woridwide Logistics BV.

La Corte ha quindi concluso che l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest’ultimo comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l’attivazione del “contraddittorio endoprocedimentale”, che costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa.

Sebbene il ricorrente abbia invocato una disposizione – il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, – che, come evidenziato, non si applica alle iscrizioni ipotecarie, deve tuttavia rilevarsi che la censura mossa alla sentenza gravata si risolve in sostanza in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, spettando al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente (v. Cass. n. 23875 del 2015; Cass. n. 7605 del 2016; Cass. n. 7605 del 2016, Cass. n. 380 del 2017).

La Suprema Corte, in varie pronunce successive a quella della Sezioni Unite, ha provveduto a qualificare la domanda nei casi in cui pur denunciandosi la mancata comunicazione dell’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, veniva lamentato, “sostanzialmente” il mancato invio della comunicazione dell’avviso al fine di attivare il contraddittorio con il contribuente, dichiarando nulla l’iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. 23875/2015; Cass. 4587/2017; Cass. Cass. 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass. 5577/2019).

Il terzo motivo di ricorso deve essere, pertanto, accolto, con assorbimento della trattazione del quarto motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 326 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 1 e omessa motivazione circa un punto decisivo per il giudizio e la sentenza cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, il giudizio può essere definito nel merito con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

In considerazione della particolarità della questione trattata e dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia, sussistono i motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto e rigettati i primi due; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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