Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18935 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.31/07/2017),  n. 18935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7871-2015 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO CAPONETTI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLO CAPPELLINI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TENNIS CLUB PRATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, in persona

del suo Presidente pro tempore Dott. D.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BANCO DI SANTO SPIRITO 3,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CLEMENTI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RENZO TURRI giusta procura in

calce al controricorso;

ALLIANZ SPA, in persona della dott.ssa G.A. e del dott.

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO ORHITELLI 31,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1515/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’associazione sportiva Tennis Club Prato stipulava in data 20.10.1992, con L.V., contratto con il quale concedeva in comodato l’uso del locale ristorante e dei relativi impianti, attrezzature, macchinari, arredi, stoviglie e suppellettili, pattuendo in deroga all’art. 1808 c.c. che tutte le spese di manutenzione e di riparazione degli impianti ed attrezzature e la sostituzione del vasellame e stoviglie erano poste a carico dell’associazione comodante. In data (OMISSIS) il comodatario subiva lesioni personali a causa di folgorazione determinata da corto circuito del forno determinato da assenza di viti di fissaggio del commutatore con conseguente contatto dei fili di alimentazione in seguito all’azionamento dell’impianto.

L.V., agiva per il risarcimento dei danni nei confronti della comodataria per responsabilità ex contractu, risultando soccombente in entrambi i gradi di giudizio ai quali aveva partecipato ALLIANZ Ass.ni s.p.a. chiamata in causa dalla associazione comodante con la quale aveva stipulato polizza assicurativa della responsabilità civile.

La Corte d’appello di Firenze con sentenza 19.9.2014 n. 1515 rilevava che lo spostamento dell’onere economico sul comodante delle spese di manutenzione ordinaria, non alterava l’assetto delle obbligazioni scaturenti dal negozio tipico che ponevano a carico del comodatario la “custodia” e la “conservazione” della cosa, con la conseguenza che doveva escludersi una responsabilità di Tennis Club Prato per il danno subito dal L..

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione con quattro motivi da L.V..

Resistono con distinti controricorsi Tennis Club Prato, che ha depositato anche memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c., e ALLIANZ Ass.ni s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Incontestato che il danno è stato determinato da non corretta manutenzione del forno elettrico, rileva il Collegio che con il primo motivo il L. impugna la sentenza d’appello per violazione del criterio di interpretazione soggettiva del contratto ex art. 1362 c.c. e della regola ermeneutica residuale ex art. 1371 c.c., nonchè violazione dell’art. 1804 c.c..

La questione controversa è interamente incentrata sulla differente interpretazione della clausola negoziale del contratto del 20.10.1992, riportata a pag. 11 del ricorso, con la quale le parti avevano concordato che “tutte le spese di manutenzione degli impianti ed attrezzature sono a carico del Tennis Club”, nonchè della scrittura privata aggiunta in data 3.11.1992 in cui si pattuiva che “la sostituzione di piatti, bicchieri, tazzine, stoviglie e similari rotti, nonchè le spese di riparazione di impianti ed attrezzature varie sono anch’ essi a completo carico del Tennis Club” (ibidem).

I Giudici di merito hanno ritenuto che tali clausole fossero derogatorie del principio di sopportazione dell’onere economico necessario per servirsi della cosa secondo l’uso previsto (“cuius commoda eius et incommoda”), che trova espressione nella disposizione dell’art. 1808 c.c., comma 1, quale elemento modale della essenziale gratuità dell’uso del bene concesso in comodato, con la conseguenza che, attraverso il patto derogatorio, anche le spese di manutenzione ordinaria – diversamente ricadenti sul comodatario in quanto strumentali all’adempimento degli obblighi di custodia e conservazione della cosa a soddisfazione del credito restitutorio del bene materiale – vengono accollate al comodante, perciò tenuto al “rimborso” oltre che delle spese straordinarie necessarie ed urgenti anche di quelle di ordinaria manutenzione, senza che ciò immuti, tuttavia, lo schema del tipo negoziale che individua accanto alle prestazioni principali, rispettivamente gravanti sulle parti (costituzione del diritto personale di godimento sulla cosa; obbligo di restituzione della “eadem res”, salvo il naturale deterioramento dovuto all’uso), quelle accessorie gravanti sul comodatario (uso normale della cosa, o in conformità a quanto previsto in contratto; obbligo di custodia e di conservazione della cosa).

Il ricorrente prospetta invece una diversa soluzione interpretativa, secondo cui la clausola in questione avrebbe trasferito sulla associazione comodante l’obbligazione di custodia, sicchè il difetto di manutenzione del bene integrerebbe inadempimento contrattuale del comodante, in quanto tenuto non più al solo rimborso delle spese -anticipate dal comodatario – ma a garantire il costante godimento della cosa mediante controlli diretti alla verifica della efficienza della cosa così da mantenerla idonea all’uso, risultando quindi esonerato il comodatario dalla autonoma gestione, cura e manutenzione dei beni.

Evidente che una mera contrapposizione di una interpretazione alternativa del testo contrattuale, rispetto a quella analogamente compatibile – in relazione al significato fatto proprio dalle parole e dalla loro connessione logica – compiuta dai Giudici di merito, non sia sufficiente ad inficiare la sentenza impugnata sotto il profilo della applicazione dei criteri ermeneutici dei negozi (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015: in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati; id. Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016), l’unico elemento prospettato a supporto della censura di violazione dell’art. 1362 c.c. – con riferimento al criterio della valutazione del comportamento complessivo tenuto dalle parti posteriormente alla conclusione del contratto – è fornito dal preventivo di spesa della ditta BF, relativo alla riparazione del forno “OEM Bozzolo”, che è stato sottoposto al personale di segreteria del Tennis Club Prato. Tuttavia anche in questo caso – come riferisce peraltro lo stesso ricorrente – il documento è stato oggetto di esame da parte dei Giudici di merito che lo hanno, tuttavia, ritenuto non decisivo ai fini della fondatezza della tesi difensiva del ricorrente, non essendo la redazione del preventivo e la trasmissione dello stesso al personale dell’associazione sportiva contrastante ma anzi del tutto compatibile con la clausola derogatoria dell’art. 1808 c.c., in quanto attività necessarie a consentire il “rimborso delle spese” dovuto dal comodante, non assumendo alcuna rilevanza le concrete modalità esecutive della obbligazione oggetto della clausola negoziale (rimborso delle spese anticipate dal comodatario o pagamento diretto effettuato dal comodante alla ditta incaricata della riparazione).

Con il secondo motivo la sentenza di appello viene impugnata in relazione al vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su motivi specifici dedotti con l’atto di appello concernenti le richieste istruttorie.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. “in relazione alla circostanza ritenuta non provata della preventiva autorizzazione alla riparazione del forno”.

I motivi che possono essere esaminati congiuntamente sono infondati.

Premesso che il ricorrente reintroduce nuovamente la questione della omessa considerazione da parte dei giudici di merito del preventivo di spesa della ditta BF per la riparazione del forno, doglianza che risulta infondata in quanto, come emerge dalla motivazione della sentenza del Tribunale confermata dal Giudice di appello – trascritta parzialmente alla pag. 8 del ricorso, il Giudice ha preso espressamente in considerazione detto documento, ritenendolo irrilevante “anche se comunicato al comodante, non essendo demandata la manutenzione….alla libera discrezionalità di quest’ultimo ma al custode della cosa vale a dire al….comodatario”, osserva il Collegio che la mancata ammissione delle prove non integra omissione di pronuncia sul motivo di gravame (trascritto alle pag. 19 ricorso), ma è il logico portato della ritenuta implicita irrilevanza dei capitoli di prova orale avuto riguardo alla ricostruzione della volontà negoziale operata dai Giudici di merito, nel senso sopra indicato, tale per cui la traslazione sul comodante degli oneri economici connessi alle spese necessarie perchè il comodatario possa servirsi della cosa, non determina anche un trasferimento degli obblighi di ordinaria manutenzione della “res”, sotto il profilo chiarito dalla Corte territoriale laddove ha individuato nel comodatario la qualità di “unico soggetto che avendo il possesso (rectius la detenzione) del bene è in grado di controllare il suo stato di usura (cfr. sentenza appello, in motiv.).

L’assunto del ricorrente secondo cui dal comportamento delle parti emergeva una consolidata e continuata prassi in fase di esecuzione del contratto che induceva a ravvisare una volontà dei contraenti diretta ad impedire al comodatario di provvedere autonomamente alle verifiche sulla efficienza degli impianti ed attrezzature nonchè agli interventi manutentivi ordinari o straordinari (se urgenti e necessari), non trova alcun riscontro nel capitolato di prova orale -non ammessa – che è volto esclusivamente a dimostrare: che il L. si era lamentato con il personale del Tennis Club del malfunzionamento del forno; che la ditta BF aveva redatto un preventivo di spesa sottoposto alla segreteria del Tennis Club ed aveva forse – il capitolo è formulato in forma dubitativa- provveduto a realizzare l’intervento di riparazione. Tali circostanze, limitate al fatto specifico del malfunzionamento del forno elettrico e dunque ad un solo specifico episodio inerente ad un rapporto contrattuale svoltosi per oltre otto anni, peraltro neppure contestate, non sono all’evidenza rappresentative del “complessivo comportamento” tenuto dalle parti durante l’intera esecuzione del contratto, e dunque il mezzo di prova è stato correttamente ritenuto non decisivo dai Giudici di merito, andando esente dal vizio denunciato la statuizione della Corte d’appello che ha ritenuto non provato l’assunto secondo cui le parti avevano inteso subordinare la attività di ordinaria manutenzione del bene alla “preventiva autorizzazione del comodante”.

Quanto poi alla asserita non contestazione della predetta modalità di attuazione del rapporto, tale per cui la circostanza avrebbe dovuto ritenersi estranea al “thema probandum”, è appena il caso di rilevare come la censura si palesi priva del requisito di specificità in quanto, in difetto di trascrizione del contenuto degli atti difensivi della associazione sportiva, non è dato verificare a questa Corte l’asserito errore in cui sarebbe incorso il Giudice di merito.

Il quarto motivo censura la sentenza di appello per vizio di carenza assoluta di motivazione ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello aveva ritenuto responsabile del danno lo stesso comodatario in quanto obbligato ad eseguire gli interventi di manutenzione e riparazione della cosa, ed ancora in quanto avrebbe imprudentemente azionato il forno elettrico sebbene il malfunzionamento del forno avesse determinato una “situazione pericolosa”: sostiene il ricorrente che tale situazione pericolo non era stata oggetto di accertamento nel corso del giudizio di merito.

Indipendentemente dal fatto che il vizio di legittimità denunciato in rubrica non corrisponde agli argomenti critici svolti nella esposizione, non superando quindi il vaglio di ammissibilità, atteso che il ricorrente evidenzia non la carenza assoluta del requisito della motivazione del provvedimento giurisdizionale, quanto piuttosto un errore revocatorio (ove si ritenga che la Corte territoriale abbia ritenuto esistente un fatto da ritenersi incontrovertibilmente escluso dagli atti del processo) ovvero un vizio di motivazione (il ricorrente infatti fan riferimento ad un documento relativo ad un precedente intervento di un tecnico il quale non aveva riscontrato vizi dell’impianto elettrico del forno, documento che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare), osserva il Collegio che l’esame della censura può ritenersi assorbito nella dichiarazione di infondatezza dei precedenti motivi, in quanto l’eventuale accoglimento della censura in relazione alla inesistenza della situazione di pericolo non potrebbe comunque fondare la responsabilità per inadempimento della associazione comodante.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso principale.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di Tennis Club Prato in Euro 2.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; in favore di Allianz Assicurazioni s.p.a. in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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