Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18935 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/09/2016, (ud. 07/04/2016, dep. 27/09/2016), n.18935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19427-2009 proposto da:

TOR DI VALLE COSTRUZIONI S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso l’avvocato PIERLUIGI PISELLI, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, Via TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI D’OTTAVI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2525/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PISELLI EMILIA, con delega

orale, che ha chiesto l’accoglimento;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PATRIARCA, con delega

orale, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del terzo

motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 16 giugno 2008 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dalla Tor di Valle Costruzioni s.p.a. nei confronti del Comune di Roma, avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda, relativa al contrato di appalto intercorso fra le parti, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima sospensione dei lavori disposta con verbale del 15 dicembre 1990 e il pagamento della somma di Lire 20.388.808, a titolo di interessi ex artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che correttamente era stata rigettata la domanda risarcitoria, in accoglimento della formulata eccezione di decadenza, dal momento: a) che la pretesa si riferiva ad una sospensione ab origine illegittima, in quanto derivante dal fatto che il contratto era stato stipulato e i lavori erano stati consegnati, senza che il Comune di Roma avesse la disponibilità delle aree; b) che, pertanto, la concreta idoneità del fatto a produrre un pregiudizio era immediatamente percepibile dall’appaltatore con l’ordinaria diligenza; c) che, in definitiva, l’appaltatore era onerato, ai sensi del R.D. n. 350 del 1895, art. 54 della formulazione della riserva nello stesso verbale di sospensione dei lavori, potendo, in sede di ripresa degli stessi, procedere alla precisa quantificazione delle richieste risarcitorie.

Quanto alla domanda di pagamento degli interessi, in relazione alla ritardata emissione dei certificati di pagamento e dei titoli di spesa, la Corte territoriale ha osservato che l’appaltatore aveva posto a fondamento della pretesa l’inadempimento del Comune di Roma agli obblighi di cui agli artt. 33, 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962, che, tuttavia, non era applicabile al contratto stipulato fra le parti.

3. Avverso tale sentenza, la Tor di Valle Costruzioni s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune di Roma. Nell’interesse delle parti sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di iscrizione delle riserve negli appalti pubblici e, in particolare, del R.D. n. 350 del 1895, artt. 16, 53, 54 e 89 rilevando che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere con riserva almeno il verbale di ripresa dei lavori, indipendentemente dal fatto che la sospensione sia sin dall’inizio illegittima, ferma restando la successiva registrazione ed esplicazione della riserva sul registro di contabilità, in occasione dell’emissione dello stato di avanzamento dei lavori immediatamente successivo. Aggiunge il ricorrente che il momento in cui sorge l’onere dell’iscrizione della riserva va individuato in quello in cui l’appaltatore ha percezione dei maggiori oneri e danni subiti, ossia, nel caso di specie, nel momento in cui si era proceduto alla ripresa dei lavori.

Il motivo è infondato.

Premesso che nel caso di specie non ricorre l’ipotesi della mancata consegna dei lavori, si osserva che, come anche di recente ribadito da questa Corte (Cass. 5 febbraio 2016, n. 2316, in motivazione), in caso di sospensione dei lavori, è tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa o in un qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione, quando questa, benchè inizialmente legittima, abbia, poi, perso tale connotazione per il suo eccessivo protrarsi, con il conseguente collegamento del danno a quest’ultimo, poichè, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegittimo dell’appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all’appaltatore è accertabile solo al momento della ripresa dei lavori.

Ma, nel caso di specie, come accertato dalla Corte territoriale in termini razionali e contrastati in termini inammissibili dalla società ricorrente (per quanto rilevato infra, nell’esame del secondo motivo), la sospensione era illegittima ab origine, in quanto era la conseguenza della consegna dei lavori, avvenuta nonostante che il Comune non avesse la disponibilità delle aree.

Per questa ragione correttamente la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio in forza del quale, in tema di appalto di opera pubblica, l’appaltatore che pretenda un maggiore compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall’Amministrazione, ha l’onere di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, nel senso che, al riguardo, si deve distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l’onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Sicchè, nell’eventualità che la sospensione possa essere illegittima sin dall’inizio, l’appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato, mentre, invece, vuoi nel caso in cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, giacchè l’idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio o esborso emerga soltanto all’atto della cessazione della sospensione medesima, vuoi nel caso in cui quest’ultima, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la relativa riserva non potrà che essere apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza di tale verbale (la cui compilazione è rimessa all’iniziativa dell’appaltante), nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest’ultimo registro, essa deve essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione mediante apposito atto scritto. (Cass. 10 agosto 2007, n. 17630).

2. Con il secondo motivo si lamenta insufficienza della motivazione in ordine all’accertamento dell’immediata percepibilità, da parte dell’appaltatore, della concreta idoneità della sospensione, sol perchè originariamente illegittima, a produrre pregiudizi, la cui esistenza ed entità dipende dalla durata della sospensione stessa.

Il motivo è, nel suo complesso, infondato.

In tema di ricorso per cassazione, infatti, il ricorrente che denunci, quale vizio di motivazione, l’insufficiente giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove, non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poichè è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile (Cass. 23 dicembre 2015, n. 25927).

Peraltro, nel caso di specie, del tutto razionalmente la Corte territoriale ha correlato l’idoneità pregiudizievole della sospensione alla sua causa – l’indisponibilità delle aree sulle quali eseguire i lavori, che non lascia affatto presagire un ostacolo di breve durata – e alla sua evidente illegittimità.

3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che nell’atto di citazione era stata richiesta la condanna del Comune al pagamento degli “interessi per ritardati pagamenti”, laddove solo nella riserva – pacificamente superflua, come la stessa Corte territoriale aveva ritenuto – era stata evocata l’applicazione del capitolato generale per le opere statali. D’altra parte, in forza del principio iura novit curia, una volta esclusa l’applicabilità del D.P.R. n. 1063 del 1962, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare le conseguenze del ritardo alla stregua delle previsioni del capitolato generale di appalto del Comune di Roma, ritenuto dalla medesima Corte d’appello applicabile alla fattispecie, nonchè della L. n. 741 del 1981, art. 4.

Il motivo è inammissibile, in quanto attribuisce alla Code territoriale un’omessa pronuncia evidentemente insussistente, dal momento che la sentenza impugnata ha esaminato la domanda, respingendola nel merito.

D’altra parte, anche a voler superare la qualificazione formale del vizio operata dalla ricorrente, si osserva che l’invocata applicabilità di altre previsioni, che sarebbero state illegittimamente trascurate dal giudice di merito, per un verso, non si accompagna alla necessaria formulazione di un pertinente quesito di diritto – e la considerazione è decisiva – e, per altro verso, non si accompagna neppure alla puntualizzazione della sede processuale in cui il diverso capitolato, cui le parti avevano fatto rinvio nella loro autonomia negoziale, sarebbe stato prodotto in giudizio.

4. Con il quarto motivo, si critica la decisione impugnata per avere posto a carico della ricorrente le spese di lite e si invoca la cassazione di tale capo della sentenza, ai sensi dell’art. 336 c.p.c..

La doglianza, in quanto dipendente dall’auspicata modifica degli esiti del giudizio di merito, segue la sorte dei motivi precedentemente esaminati e va, in conseguenza, ritenuta infondata.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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