Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18935 del 15/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 15/07/2019), n.18935
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10464-2018 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19,
presso lo studio dell’avvocato RICCARDO RESTUCCIA, rappresentata e
difesa dall’avvocato DANIELA GARUFI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimati –
avverso il decreto N. 168/15 del TRIBUNALE di MESSINA, depositato il
15/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA
MARIO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con ricorso 29-12-2014 A.A. adì il Tribunale di Messina per sentir condannare l’Amministrazione penitenziaria al pagamento della somma prevista dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter (introdotto dal D.L. del 26 giugno 2014, n. 92, convertito in L. n. 117 del 2014) per trattamento inumano (non conforme a quanto previsto dall’art. 3 CEDU) da lei sofferto durante vari periodi (non continui) di detenzione in diversi istituti penitenziari dal 22-11-1995 al 3-7-2014.
Il Ministero della Giustizia eccepì preliminarmente l’intervenuta prescrizione per i danni subiti nel quinquennio antecedente alla proposizione della domanda risarcitoria, la compensazione del risarcimento richiesto con i crediti erariali della P.A., e, nel merito, l’infondatezza della domanda.
Con decreto 918/2018 l’adito Tribunale, affermata la natura extracontrattuale della responsabilità del Ministero ed il conseguente termine di prescrizione quinquennale dell’azione risarcitoria, ha ritenuto prescritta la pretesa con riferimento ai periodi di detenzioni anteriori al 29-12-1999 (cinque anni prima della proposizione del presente ricorso), e, nel merito, con riferimento ai periodi di detenzione successivi a tale data, ha ritenuto inumano il trattamento penitenziario riservato alla ricorrente per complessivi gg. 279, condannando il Ministero al pagamento della complessiva somma di Euro 2.232,00, oltre interessi.
Avverso detto decreto A.A. propone ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., affidato ad un motivo.
Il Ministero della Giustizia e quello dell’Economia e delle Finanze non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e della aart. 35 ter si duole che il Tribunale abbia qualificato la proposta domanda risarcitoria come extracontrattuale, quando invece la stessa era da ritenere di natura contrattuale, con conseguente applicazione dell’ordinario termine di prescrizione decennale.
Il motivo è fondato.
Come di recente statuito da Cass. sez. unite 11018/2018, “il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1, conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria. Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2, il termine comincia a decorrere solo da tale data”.
Erroneamente, pertanto, il Tribunale, qualificando la richiesta come risarcimento per fatto illecito ex art. 2043 c.c. e ritenendo quindi applicabile alla stessa il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2947 c.c., ha dichiarato estinto il diritto al pagamento della somma richiesta con riferimento ai periodi di detenzioni anteriori al 29-12-1999.
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassato l’impugnato decreto, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina, in persona di diverso Magistrato, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnato decreto, con rinvio per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità al Tribunale di Messina, in persona di diverso Magistrato.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019