Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18935 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11403-2019 proposto da:

T.S., in proprio e nella qualità di erede di

T.A. e di P.C., rappresentata e difesa dall’Avvocato M.

TIZIANA SCOLARO e dall’Avvocato GRAZIELLA COLLOVA’ ed elettivamente

domiciliata a Roma, viale Mazzini 13, presso lo studio dell’Avvocato

MIRELLA TAVANO, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato IGNAZIO MILIO ed

elettivamente domiciliato a Roma, via Fiume Bianco 22, presso lo

studio dell’Avvocato SANDRO MANGANO, per procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ORDINANZA n. 24253/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 4/10/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE

DONGIACOMO nella camera di consiglio non partecipata del 3/7/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Questa Corte, con l’ordinanza in epigrafe, dopo aver premesso che: – “la Corte d’Appello di Messina, con sentenza depositata il 5.4.2017 ha respinto l’impugnazione proposta da T.S. e P.C. contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Patti, sez. dist., S. Agata di Militello) che le aveva condannate alla riduzione in pristino del loro immobile posto a confine con quello dell’attore F.M.”; – “la suddetta sentenza, notificata in via telematica in data 11.7.2017 è stata impugnata dalle due soccombenti con ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, contrastati dal controricorso del F.”; ha così esposto la decisione assunta: “Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.. In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico…”. “Nel caso di specie”, invece, – ha osservato la Corte – “nel fascicolo di parte ricorrente si rinviene la copia della sentenza impugnata corredata dalla sola relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata a firma del difensore del notificante e quindi, in base al richiamato principio, l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione non può ritenersi assolto. Nè soccorre parte ricorrente il principio di cui a Cass. 17066/2013, che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore”.

La Corte, quindi, in forza di tali rilievi, ha dichiarato improcedibile il ricorso.

T.S. ha chiesto, a norma dell’art. 391 bis c.p.c., la revocazione dell’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione, articolando un motivo.

F.M. ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, la ricorrente ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui la Corte di cassazione, per una mera svista, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

1.2. La Corte di cassazione, infatti, ha osservato la ricorrente, così facendo, è incorsa in un palese e decisivo errore di fatto, avendo erroneamente supposto l’inesistenza, tra gli atti di causa, della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, senza, tuttavia, considerare che il resistente F.M., nel controricorso, aveva dato espressamente atto di aver notificato la sentenza impugnata a mezzo pec con l’attestazione, resa dall’avv. Ignazio Milio ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 bis e art. 16 undecies, della conformità della stessa al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico.

1.3. D’altra parte, ha proseguito la ricorrente, il controricorso non ha disconosciuto la conformità all’originale della copia della sentenza impugnata che, corredata dalla relata di notifica effettuata a mezzo di posta elettronica, era stata depositata nel fascicolo delle ricorrenti.

1.4. L’ordinanza della Corte, quindi, ha concluso la ricorrente, lì dove ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso a norma dell’art. 369 c.p.c., risulta fondata sulla supposizione dell’inesistenza di un fatto, e cioè il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, la cui verità, invece, è stata positivamente stabilita dal controricorso, il quale non solo dà atto della notifica della sentenza ma neppure disconosce la conformità all’originale della sentenza, depositata in atti, che il resistente aveva autenticato e notificato a mezzo pec.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Ai fini della revocazione delle decisioni assunte dalla Corte di cassazione, infatti, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4 e dall’art. 391 bis c.p.c., è configurabile esclusivamente nelle ipotesi in cui sia imputato alla stessa di essere incorsa un errore meramente percettivo e tale da averla indotta a fondare il suo giudizio sulla supposta esistenza (o inesistenza) di un fatto storico la cui verità sia risultata, invece, indiscutibilmente esclusa (o, rispettivamente, accertata) in base al tenore degli atti di causa – sempre che si tratti di un fatto la cui esistenza (od inesistenza), ove esattamente percepita, avrebbe determinato, per necessità logico-giuridica, una diversa decisione della causa (Cass. n. 6038 del 2016) – senza, peraltro, che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di fatti esattamente percepiti nella loro oggettività (Cass. n. 23173 del 2016; Cass. n. 28143 del 2018) e come tali correttamente rappresentati in sentenza.

2.3. Il rimedio previsto dall’art. 391 bis c.p.c. non è, dunque, ammissibile nell’ipotesi in cui il ricorrente deduca che l’errore in cui sarebbe caduta la Corte di cassazione riguardi non il fatto considerato nella sua effettiva dimensione storica, vale a dire la sua inequivoca ed oggettiva emergenza dagli atti del giudizio rispetto alla difforme rappresentazione dello stesso contenuta in sentenza, ma, direttamente o indirettamente, le norme (di diritto sostanziale o di diritto processuale) che a quel fatto attribuiscano rilevanza giuridica: la falsa percezione di queste, in effetti, integra gli estremi dell’error iuris, tanto nel caso di obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, quanto nel caso di distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass. SU n. 8984 del 2018 in motiv.; Cass. SU n. 30994 del 2017, in motiv.; Cass. n. 29922 del 2011; Cass. n. 4584 del 2020).

2.4. Non risulta, pertanto, viziata da errore revocatorio, così inteso, la decisione della Corte di cassazione nella quale, com’è accaduto nel caso di specie, il collegio, dopo aver accertato il mancato deposito da parte della ricorrente dell’attestazione con sottoscrizione autografa del suo difensore circa la conformità all’originale digitale della copìa della decisione impugnata notificata dalla controparte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter e avere dato correttamente atto nella decisione sul ricorso della oggettiva mancanza di tale attestazione tra gli atti della ricorrente, ha ritenuto, in diritto, che la stessa, così facendo, non aveva adempiuto all’onere (imposto, in caso di notifica della sentenza, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2) del deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione ed ha, per l’effetto, (doverosamente) dichiarato l’improcedibilità del ricorso.

2.5. La decisione della Corte, piuttosto, lì dove – adeguandosì, peraltro, alle pronunce rese fino a quel momento dalle Sezioni Unite (ord. n. 30765 del 2017) ed all’interpretazione all’epoca assolutamente dominante in sede di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. n. 11739 del 2018; Cass. n. 12609 del 2018; Cass. n. 16822 del 2018) – non ha dato rilevanza, nella valutazione relativa alle modalità di adempimento del predetto onere in caso di notifica telematica della sentenza impugnata, alla mancanza di contestazione da parte del controricorrente in ordine alla suddetta conformità (che, in effetti, le Sezioni Unite sor in seguito hanno valorizzato: cfr. la sentenza n. 8312 del 2019), integra, al più, un errore di giudizio, con la conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (cfr. Cass. n. 22868 del 2012; Cass. n. 27451 del 2013).

3. Il ricorso, quindi, è inammissibile: e come tale, a norma dell’art. 391 bis, comma 4, dev’essere dichiarato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese processuali, che liquida in Euro. 4.200,00 per compenso, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

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