Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18935 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 05/07/2021), n.18935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6379/2015 R.G. proposto da:

C.G. rappresentato e difeso dall’avv. Nando Ranalli

presso lo studio del quale in Roma, via Augusto Riboty, 21 è

elettivamente domiciliato per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura

generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 3885/34/14, depositata il 14.7.2014.

Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 9.3.2021 dal

Consigliere Castorina Rosaria Maria.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 3885/34/14, depositata il 14.7.2014 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da C.G., titolare dell’omonima ditta Edil C.S.G. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale, ai fini Irpef, Irap e Iva e relativamente all’anno di imposta 2005, era stata rettificata la dichiarazione dei redditi da lui, recuperando a tassazione alcuni costi e l’iva portata in detrazione, contestando l’omessa dichiarazione di ricavi.

L’atto impositivo traeva origine dal controllo effettuato nei confronti della ditta individuale “Edile Ciesse” nel corso del quale erano state rinvenute fatture, per un complessivo imponibile di Euro208.374,00, emesse dalla ditta Edil CSG, la quale aveva omesso di dichiararne i ricavi.

La CTP affermava l’infondatezza della doglianza relativa al mancato riconoscimento dei costi sostenuti collegati alla produzione del maggiore fatturato in quanto tre fatture emesse nell’anno 2005, relative a saldo di lavori commissionati a terzi, risultavano prive di quietanza.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello del contribuente sul rilievo che le operazioni relative ai componenti negativi non erano state contabilizzate e non erano stati provati i requisiti di deducibilità e competenza.

Avverso la pronuncia il contribuente, ha proposto ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 o in subordine n. 5.

Lamenta che la CTR non si era pronunciata sull’unico motivo di merito della sentenza della CTP, espressamente censurato e cioè l’assenza di quietanza di pagamento in relazione alle fatture prodotte a documentazione dei costi sostenuti.

La censura è fondata, oltre che ammissibile, perchè adeguatamente formulata.

Dalla sentenza impugnata, si evince che la CTP aveva fondato la propria decisione sulla circostanza che “le fatture depositate in copia agli atti, emesse nell’anno 2005, riferitesi a saldo dei lavori commissionati a terzi, risultano prive di quietanza. La quietanza prodotta non ha valenza probatoria”.

Dalla stessa sentenza si evince che il contribuente aveva espressamente contestato, con l’appello tale affermazione, evidenziando che la quietanza non ha necessità di forme particolari e che nella specie era stata regolarmente rilasciata.

Nell’atto di appello, inoltre il contribuente aveva chiesto ai Giudice di pronunciarsi sulla omessa o insufficiente motivazione della sentenza relativamente alla richiesta, formulata in via subordinata “di ridurre l’importo del maggiore imponibile…in Euro 67.766,00”.

La CTR non ha esaminato il motivo di appello nè ha fatto alcun cenno alle censure formulate, omettendo qualsiasi motivazione sul punto.

La CTR ha, infatti, motivato la sentenza osservando “nel presente contenzioso siamo in presenza di operazioni non contabilizzate e che il contribuente non ha provato i requisiti di deducibilità, in particolare di competenza, certezza e inerenza all’attività dell’impresa, cioè se si riferiscano alla produzione di beni e servizi da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”, senza esaminare e pronunciare sul motivi di appello.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con assorbimento della trattazione dei motivi due e tre con i quali si deduce la violazione dell’art. 1199 c.c. sulla rilevanza della quietanza e l’omessa motivazione sull’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA