Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18934 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 15/03/2017, dep.31/07/2017),  n. 18934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25904/2015 R.G. proposto da:

Montana Nuova s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Camerini,

Adriano Rossi e Anna Rossi, con domicilio eletto in Roma, viale

delle Milizie, n. 1;

– ricorrente –

contro

Amministrazione Separata della Montagna Curio di Roccacerro, in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila depositata il

29 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

D’Arrigo Cosimo;

letto il ricorso e la memoria presentata ai sensi dell’art. 380 – bis

c.p.c., comma 1.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata;

con il primo motivo si censurano, in sostanza, i criteri seguiti dal c.t.u. per la liquidazione del danno, sostenendo che si sarebbe dovuto tenere in conto la circostanza, asseritamente non contestata, che il camping era già esistente; tale censura è priva del requisito dell’autosufficienza, non essendo stato indicato da quale atto processuale risulterebbe che il camping fosse già esistente; nè può trarsi argomento, applicando il principio della non contestazione, dalla formulazione del quesito posto al c.t.u., dal momento che questo, essendo un atto del giudice, non può contenere l’affermazione di circostanze sottoposte al principio della non contestazione;

con il secondo motivo si denuncia il risultato del c.t.u. sotto altro profilo: in alternativa al criterio del valore minimo indicato per l’ICI (applicato dal c.t.u.) si sarebbe dovuto tenere conto del canone indebitamente percepito dalla stessa Amministrazione Separata e ritenuto congruo dall’UTE; il motivo è declinato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma, in realtà, non sussiste alcuna violazione di legge; qualora invece si volesse reinterpretare il motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, difetterebbe l’autosufficienza, non essendo stato indicato da quale atto risulta l’effettività di quanto sostenuto in ricorso;

con il terzo motivo si deduce il diritto ad ottenere la rivalutazione monetaria; in realtà di ricorrente è già stato riconosciuto quanto richiede, giacchè la somma di Euro 33.929,07 è “determinata all’attualità”, cioè già rivalutata; nè viene dedotta alcuna ragione per la quale possano spettargli gli interessi anche sulla somma via via rivalutata;

in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza che vi sia luogo a provvedere sulle spese del giudizio, giacchè la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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