Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18934 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/09/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 27/09/2016), n.18934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10211-2010 proposto da:

B.M., (C.F. (OMISSIS)), B.R. (C.F. (OMISSIS)), MATTEI

GIOVANDOMENICO (C.F. MTTGND56S25G999B) – nella qualità di erede di

F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso il dott. GIAN MARCO GREZ, rappresentati e

difesi dagli avvocati DONATELLA DE DONNO, PAOLO PECCHIOLI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CASTELFIORENTINO, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso il dott. MAURIZIO CUCCIOLLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FAUSTO FALORNI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 264/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato PECCHIOLI PAOLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato FALORNI FAUSTO che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine infondato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 17 febbraio 1986, M. e B.R. con M.G. (erede di F.M.) adivano la Corte d’appello di Firenze in opposizione alla stima amministrativa dell’indennità dovuta per l’espropriazione di terreni edificabili di loro proprietà, disposta con D.P. Giunta regionale Toscana 6 aprile 1974, per lavori di ampliamento e ristrutturazione del complesso ospedaliero di (OMISSIS).

Affermata la legittimazione passiva del solo Comune di Castelfiorentino (con sentenza del 21.12.1987 seguita da sentenza di legittimità n. 12841 del 1992), la Corte di Firenze, con successiva sentenza del 2.08.1997 determinava l’indennità di esproprio in Lire 856.251.818 “in moneta attuale” e “con gli interessi legali dalla sentenza al saldo”. Tale sentenza veniva impugnata dinanzi a questa Corte di legittimità sia dagli espropriati per un motivo (inerente alla negata liquidazione degli interessi legali, oltre al maggior danno da svalutazione per il periodo in questione) e sia dal Comune con ricorso per dieci motivi, seguito da ricorso incidentale dei primi; i tre ricorsi venivano riuniti e decisi in parte con la sentenza n. 172 del 2001 (con rigetto del primo, del secondo e del quinto motivo e con assorbimento del terzo motivo del ricorso incidentale del Comune e con declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale dei B.- M.) delle Sezioni Unite di questa Corte (chiamate a comporre la sorta questione di contrasto) e per il resto (inerente all’unico motivo del ricorso principale dei B./ M. ed ai motivi 4 e dal 6 al 10 del ricorso incidentale del Comune) con successiva sentenza n. 15823 del 2001 della prima sezione di questa Corte (cui era stata rimessa dalle SU a norma dell’art. 142 disp. att. c.p.c.), con la quale venivano rigettati il ricorso principale dei B.- M. nonchè il quarto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso incidentale del Comune, mentre veniva accolto p.q.r. il nono motivo di questo ricorso, con assorbimento del decimo motivo, e con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvio della causa anche per le spese dell’intero giudizio di legittimità ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze.

Con sentenza del 23.12.2008-25.02.2009 la Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio ha determinato nella minore somma di Lire 258.639.144 l’importo dovuto alla data del (OMISSIS) (dell’intervenuta riscossione) ai B. ed al M. ed ha condannato quest’ultimi, in solido fra loro, a restituire al Comune di Castelfiorentino, l’eccedenza percepita, pari a Lire 633.689.833 (Euro 327.067,00), nonchè, in riferimento al periodo decorso dal giorno del pagamento ((OMISSIS)) al saldo, gli interessi legali e il maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2 ragguagliato alla differenza tra gli interessi legali e gli interessi passivi del mutuo dal Comune acceso per pagare la somma risultata eccedente il dovuto.

Per quanto ancora possa rilevare la Corte territoriale osservava e riteneva anche che:

dal principio fissato dalla Cassazione nella sentenza di rinvio discendeva, da un lato, che il maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., comma 2 poteva essere attribuito agli espropriati soltanto dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983 e, dall’altro, che la successiva rivalutazione del credito fino alla sentenza annullata copriva anche la misura degli interessi legali – come stabilito dalla corte d’appello – in quanto idonea a coprire l’intera area del danno subito dal creditore fino alla data della liquidazione. Per conseguenza, sull’indennità di esproprio dovuta ai B. spettavano unicamente gli interessi legali fino al 27.7.1983 e la sola rivalutazione monetaria per il periodo successivo fino alla pubblicazione della sentenza annullata, oltre gli interessi legali dalla predetta sentenza al saldo (statuizione quest’ultima che non era stata oggetto di censura). Ne conseguiva che il credito dei B.- M. alla data del (OMISSIS) ammontava a Lire 258.639.144, come calcolato dal CTU, e la somma dovuta in restituzione al Comune di Castelfiorentino per l’eccedenza rispetto a quella corrisposta in quella data in esecuzione della sentenza annullata (L. 891.928.977) era di Lire 633.289.833 (Euro 327.067,00). Il calcolo effettuato dal CTU appariva corretto. La tesi sostenuta dai B.- M., secondo cui la rivalutazione monetaria avrebbe dovuto essere calcolata sul capitale originario rivalutato al (OMISSIS), non poteva essere accolta. perchè così ragionando si sarebbe trasformato quello che era un debito di valuta in debito di valore vanificando gli effetti della decisione della SC secondo la quale prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983 non era configurabile la colpa del Comune e quindi il diritto del creditore al risarcimento del maggior danno (da svalutazione monetaria) ex art. 1224 c.c., comma 2. Sulla somma da restituire al Comune andavano riconosciuti dal dì dell’effettuato pagamento gli interessi legali ed inoltre il maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2 rappresentato dalla differenza tra gli interessi legali e gli interessi passivi corrisposti in forza del mutuo acceso dall’ente pubblico per poter pagare l’indennità di esproprio, come da contratto prodotto (rep. 3913 del 21.5.98). Costituiva invero ius receptum che l’azione di restituzione proposta dalla parte vittoriosa in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza riformata o annullata non era riconducibile allo schema della condictio indebiti, ma si ricollegava ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione riformata, esigenza che prescindeva dalla buona o mala fede dell’accipiens, essendo questi tenuto comunque a sopportare il rischio dell’attuazione della tutela giurisdizionale invocata, ditalchè, ove si fosse trattato di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, andavano riconosciuti dal giorno del pagamento. e non da quello della domanda, e così andavano riconosciuti dal giorno del pagamento, e non da quello della domanda, e così pure gli ulteriori eventuali danni di cui al secondo comma dell’art. 1224 c.c.;

le spese del giudizio non andavano regolate frazionatamente per fasi e gradi, come pareva intendere il difensore dei B., bensì unitariamente con riguardo all’esito complessivo della lite. Considerato quindi, da un lato, che i B. vedevano ridotta in modo considerevole la loro pretesa ma, dall’altro, che il Comune, oltre ad avere offerto in sede amministrativa una indennità irrisoria, aveva contestato ingiustamente l’edificabilità dei suoli contribuendo in modo preponderante alla durata della causa, si stimava equo compensare per metà dette spese, poste per il residuo a carico del Comune nella liquidazione che seguiva in dispositivo, tenendo conto della somma attribuita e dell’attività defensionale dispiegata e richiesta dalla natura delle questioni trattate. Le spese di ctu potevano essere ripartite a metà. In conseguenza gli attori andavano altresì condannati a restituire al Comune il di più percepito a titolo di spese (legali, di ctu e registro) con interessi legali dal pagamento al saldo (non provato il maggior danno).

Avverso questa sentenza il 9.04.2010 i B. ed il M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al terzo dei quali nella depositata memoria illustrativa hanno rinunciato. L’intimato Comune di Castelfiorentino ha resistito con controricorso e depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi che permangono a sostegno del ricorso, i B. ed il M. denunziano:

1. “Violazione dell’art. 384 c.p.c. e comunque della regula juris per l’accertamento del credito restitutorio del Comune dettata dalla sentenza Cass. Sez. 1^ n. 15823/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).”.

Formulano conclusivamente il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis “Se la delimitazione temporale dell’obbligo di risarcire il maggior danno mediante rivalutazione monetaria del credito indennitario sulla base della sola misura originaria dell’indennità violi la sentenza rescindente che ha prescritto di compiere il “nuovo accertamento” del diritto degli espropriati alla rivalutazione monetaria del credito indennitario sulla base del criterio enunciato in detta sentenza, volto a limitare l’entità della rivalutazione monetaria posta a carico dell’espropriante al solo periodo nel quale rileva la sua colpa per l’inadempimento, escludendo il periodo anteriore in cui il maggior danno si è verificato ma è assente la colpa dell’ espropriante.

Se violi l’art. 1224 c.c. o ne costituisca falsa applicazione, la delimitazione quantitativa dello – ulteriore risarcimento”, dovuto al privato creditore dell’indennità di esproprio, al risarcimento che sarebbe dovuto se il maggior danno si fosse configurato soltanto a partire dalla data in cui rileva la colpa dell’ente espropriante.”

Con la riproposta tesi riferita ai criteri di determinazione dell’indennizzo espropriativo e conseguentemente dell’entità dell’eccedenza da rimborsare al Comune, i ricorrenti sostengono che con la precedente sentenza rescindente di legittimità n. 15823 del 2001 si sarebbe affermata la debenza della rivalutazione monetaria dal 27.07.1983 (data di pubblicazione della sentenza n. 223 del 1983, resa dalla Corte Costituzionale), ma non anche che la stessa fosse da commisurare al capitale dovuto al (OMISSIS) (data dell’esproprio); per cui proprio per la funzione ripristinatoria della rivalutazione doveva essere calcolata sul capitale rivalutato dal (OMISSIS).

Il motivo non merita favorevole sorte; presuppone che l’indennità espropriativa di cui si discute nel presente giudizio di opposizione alla relativa stima, costituisca un debito di valore da rivalutare annualmente ed automaticamente onde adeguarlo al pregiudizio effettivo; poichè, invece, essa integra (indennità e non risarcimento e, quindi) debito di valuta, la rivalutazione della sorte è soggetta alle regole imposte dall’art. 1224 c.c. in tema di maggiore danno, di tal che nella specie, come stabilito nella precedente sentenza di legittimità, cui i giudici del rinvio si sono doverosamente ed irreprensibilmente attenuti, non poteva essere applicata con decorrenza da data antecedente al luglio 1983, non essendo precedentemente configurabile la colpa e, quindi, la mora dell’espropriante nel pagamento.

2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2607 c.c.. Omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Formulano il seguente quesito di diritto “Se violi l’onere probatorio gravante sul Comune l’omissione della prova circa la carenza dei mezzi finanziari occorrenti per soddisfare il credito determinato da pronuncia giudiziale e perciò se il Giudice di rinvio, accogliendo la domanda, violi la regola che pone a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e la regola sulla distribuzione dell’onere probatorio, in assenza di motivazione specifica circa le ragioni dell’accoglimento della domanda”.

Il motivo, delibabile nei limiti riflessi nel trascritto quesito, non ha pregio.

Dall’impugnata pronuncia risulta che la Corte del rinvio ha puntualmente argomentato le proprie conclusioni, verificando anche l’esistenza e l’entità del maggior danno da indebitamento, pure documentalmente desunte dal prodotto contratto (cfr penultima pagina della sentenza). L’ulteriore prospettazione secondo cui il Comune aveva contratto il mutuo per effettuare il pagamento dell’indennità, pur non carente di mezzi finanziari, non appare già allegata ed esaminata nel grado di merito e perciò nuova ed inammissibile in questa sede.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna in solido dei ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i B. ed il M. al pagamento, in favore del Comune di Castelfiorentino, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.000,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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