Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18934 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 11/09/2020), n.18934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27620-2015 proposto da:

CIGA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

società in cui è fusa per incorporazione la CIGA HOTELS ITALIA

S.r.l., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE

20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO AURICCHIO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DECIO NICOLA MATTEI,

PAOLO PETROSILLO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo

studio dell’avvocato UGO GIURATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2294/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/03/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 13 aprile 2015 la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado e in accoglimento dell’appello proposto dal Condominio di (OMISSIS) (d’ora innanzi, il Condominio), ha condannato la Ciga Hotels Italia s.r.l. alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi interessati dall’attività di quest’ultima, attraverso la chiusura dei varchi aperti nel muro perimetrale condominiale e la eliminazione della superfetazione/corridoio e ogni opera accessoria realizzata nel cortile comune.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato: a) che l’eccezione di usucapione sollevata dalla Ciga Hotels Italia s.r.l. non poteva ritenersi dimostrata, quanto all’epoca di realizzazione dei manufatti, attraverso la pratica di sanatoria presentata dalla società nel 1995 al Comune di Roma, in quanto corredata da atti di provenienza della stessa parte, non opponibili al condominio o ai condomini e non riscontrati con accertamenti obiettivi; b) che siffatta prova, esuntiva, era, pertanto, inidonea a sorreggere l’eccezione di usucapione e che, in ogni caso, la facoltà di prova era preclusa dalla tardiva costituzione nel giudizio di primo grado della società; c) che le sentenze menzionate dal Tribunale di Roma (ossia, la n. 23387 del 2009 e la 15183 del 2007 del medesimo Tribunale) non potevano fornire elementi di prova vincolanti, in quanto non passate in giudicato; d) che restava “conseguentemente assorbita l’eccezione di non coincidenza tra l’oggetto dei provvedimenti definiti con dette sentenze e quello del presente che, ove fosse stato coincidente, avrebbe dovuto indurre il primo decidente a dichiarare la litispendenza o, in caso di pregiudizialità degli altri procedimenti, a disporre la sospensione del presente, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.”; e) che, pertanto, rigettata l’eccezione di usucapione, doveva essere accolta la domanda del Condominio.

3. Avverso tale sentenza la CIGA s.r.l., nella quale si è fusa per incorporazione la Ciga Hotels Italia s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso il Condominio. In vista della camera di consiglio del 24 ottobre 2019 hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. la Starwood Italia s.r.l., nella quale si è fusa per incorporazone la CIGA s.r.l., e il Condominio. Il Collegio il 24 ottobre 2019, ritenuta l’opportunità della trattazione congiunta del presente procedimento, con i procedimenti n. 17572 del 2016 R.G. e n. 7415 del 2018 R.G., pendenti tra le stesse parti, ha rinviato la causa a nuovo ruolo. La sola Starwood Italia s.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c., in vista della camera di consiglio del 5 marzo 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, violazione e falsa applicazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., nel testo precedente alle modifiche di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con L. 14 maggio 2005, n. 80, “e/o nullità del processo”, sottolineando che la costituzione della società era stata tempestiva.

Infatti il giudizio di primo grado era stato instaurato con atto di citazione notificato in data 27 maggio 2005, con la conseguenza che non era applicabile l’art. 167 c.p.c. modificato dal menzionato D.L. n. 35 del 2005 e il convenuto, ai sensi del previgente art. 180 c.p.c. poteva proporre qualunque eccezione processuale e di merito entro il termine perentorio assegnato dal giudice nel corso della prima udienza di comparizione.

2. Con secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. “e/o nullità del processo”, con riguardo alla valutazione espressa dalla Corte territoriale di inidoneità degli elementi di prova forniti dalla società per fondare la proposta eccezione di usucapione.

Si osserva: che la Corte d’appello aveva atomisticamente valutato gli elementi posti a base della sentenza di primo grado, peraltro trascurando di considerare che il giudice può ben fondare il proprio convincimento su prove atipiche, quali quelle raccolte in altro giudizio, tra le stesse o altre parti, e sulla sentenza – ancorchè non passata in giudicato, adottata da altro giudice, considerata come un documento le cui risultanze siano criticamente apprezzate; b) che, in ogni caso, erroneamente la Corte d’appello aveva omesso di esaminare gli ulteriori elementi di prova ritenuti superflui dal primo giudice; c) che la Corte di appello neppure aveva considerato le richieste di prova testimoniale ribadite nella comparsa di risposta in appello e articolate, in primo grado, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 184 c.p.c..

3. Deve procedersi, stante la sua priorità sul piano logico giuridico, e in ossequo al principio fondato sulla necessità di ricercare e indicare la ragione più liquida” (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2015, n. 23542; Cass., Sez. u., 8 maggio 2014, n. 9936), all’esame del secondo motivo del ricorso.

Ora, la prima articolazione del secondo motivo è inammissibile, nella misura in cui non indica specificamente quale sarebbe lo specifico contenuto – emergente dalle sentenze rese nei giudizi paralleli – delle prove orali e del materiale valutato dal consulente tecnico d’ufficio, che avrebbe potuto assumere decisivo rilievo nel presente procedimento. Nel ricorso, la società insiste nel riproporre le conclusioni tratte da siffatte decisioni.

Tuttavia, come essa stessa rileva, non sono le sentenze non passate in giudicato, di per sè considerate, ad assumere rilievo, ma le risultanze esaminate, che tuttavia, alla stregua del contenuto del ricorso, rimangono ignote se non per la valutazione espressa dalle decisioni. In altre parole, non è dato intendere quale sia il concreto contenuto di tali prove al fine di apprezzarne il rilievo.

Quanto alla seconda articolazione, che concerne le richieste istruttorie formulate in primo grado e ritenute assorbite dal Tribunale, non è fondato il rilievo del controricorrente, secondo il quale la controparte avrebbe dovuto proporre appello incidentale.

Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 de 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto del principio di autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (v., di recente, Cass., Sez. un. 21 marzo 2019, n. 7940; anche per le richieste istruttorie, è sufficiente la loro riproposizione (v., ad es., Cass. 3 maggio 2019, n. 11703).

Ora la ricorrente deduce di avere riproposto in appello le richieste istruttorie e le riproduce, in modo da apprezzarne, effettivamente, la decisività.

Tuttavia, non afferma di averle riprodotte in sede di precisazione delle conclusioni.

Al contrario, secondo il fermo orientamento di questa Corte, in sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale non ammessa in primo grado perchè superflua e riproposta in secondo grado – deve dimostrare, a pena di inammissibilità di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello (Cass. 13 settembre 2019, n. 22883).

Ne consegue l’infondatezza complessiva del secondo motivo.

Da tale decisione discende l’inammissibilità per carenza di interesse del primo motivo, giacchè esso, pur svolgendo considerazioni astrattamente esatte, non è suscettibile, anche in caso di accoglimento, di condurre ad alcun risultato favorevole per la ricorrente.

Infatti, per un verso, la Corte territoriale ha esaminato nel merito la documentazione prodotta giungendo a conclusioni che la prima articolazione del secondo motivo non ha scalfito; per altro verso, anche la ritenuta tempestività della costituzione della società in primo grado, nulla aggiungerebbe al materiale istruttorio, in ragione di quanto osservato a proposito della seconda articolazione del secondo motivo.

4. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità della domanda proposta dal Condominio relativa al varco perimetrale e al corridoio, proposta in primo grado e reiterata in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

Si osserva che, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, la società aveva rilevato: a) che il Condominio, nel presente procedimento, aveva incluso tra i varchi dei quali aveva chiesto la chiusura, assumendone l’abusiva realizzazione, il varco realizzato nel muro perimetrale del Condominio, al fine di porre in comunicazione i suoi locali con il vialetto scoperto dell’hotel, ossia un’opera la cui illegittimità aveva chiesto di accertare in due distinti giudizi dinanzi al Tribunale di Roma; b) che la domanda avente ad oggetto la illegittima realizzazione del corridoio presupponeva l’accertamento della proprietà condominiale dell’area sulla quale l’opera era stata eseguita, ossia un accertamento che il Condominio aveva domandato in altro giudizio dinanzi al Tribunale di Roma.

Nella prima memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., la ricorrente aggiunge che, nel frattempo, è passata in giudicato sul punto la decisione con la quale il Tribunale di Roma, nel giudizio n. 24543 del 2001 R.G., aveva disatteso la domanda del Condominio intesa ad ottenere l’accertamento della illegittimità del varco perimetrale e del carattere condominiale del corridoio. Infatti, il Condominio, nel proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che aveva confermato siffatta statuizione, aveva omesso di proporre impugnazione avverso quest’ultima.

Alla luce di quest’ultima prospettazione della difesa, che supera e assorbe quella inizialmente svolta, si osserva che, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilita del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (Cass. 23 giugno 2017, n. 15737).

E nella specie appunto, per quanto sopra detto, difetta siffatta precisa e completa indicazione del contenuto dei dati processuali dai quali dovrebbe desumersi il passaggio in giudicato di alcune statuizioni per mancata impugnazione del Condominio.

5. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di legittimità dei varchi, rigettata in primo grado e riproposta in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

La ricorrente ribadisce, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 1102 c.c., ciascun condomino può utilizzare i beni comuni, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso e osserva che, nel caso di specie, i varchi consentivano l’accesso dall’hotel ai locali della medesima ricorrente posti nello stabile condominiale.

La doglianza è infondata.

Invero, in presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima l’apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volto a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell’art. 1117 c.c., il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini (Cass. 14 dicembre 2016, n. 25775).

6. In conseguenza, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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