Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18933 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 15/03/2017, dep.31/07/2017),  n. 18933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15864/2015 R.G. proposto da:

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Giuseppe Morabito, con domicilio eletto in Roma, via Matteo Boiardo,

n. 12;

– ricorrente –

contro

G.G.E., rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo

Ferrara e dall’Avv. Alfonso Zito, con domicilio eletto in Roma,

piazza Bainsizza, n. 1, presso lo studio dell’Avv. Francesco Elia;

– controricorrente –

e

Comune di Reggio Calabria, in persona del sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Neri, con domicilio eletto in

Roma, via dei Gracchi, n. 130, presso lo studio dell’Avv. Filippo

Neri;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria

depositata il 1 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

D’Arrigo Cosimo;

letto il ricorso, i controricorsi e le memorie presentate ai sensi

dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. Mistri Corrado, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata;

che alla fattispecie si applica la L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica), in quanto l’esecuzione delle opere è anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità), il cui art. 58 ha abrogato, fra l’altro, la legge sopra indicata;

il citato art. 46 dispone che è dovuta un’indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto;

i motivi di ricorso interessano sia la sussistenza del danno e l’entità dell’indennizzo (terzo motivo), sia l’individuazione del soggetto tenuto a corrispondere alla G. il predetto indennizzo (primo e secondo motivo);

considerato che tutte le censure sono manifestamente infondate;

il primo motivo di ricorso – che censura la sentenza impugnata solamente sotto il profilo dell’asserita non riferibilità al caso di specie della giurisprudenza citata dalla corte d’appello, in quanto concernente l’esecuzione delle opere comprese nel programma straordinario di urbanizzazione dell’area metropolitana di Napoli non contiene alcuna specifica doglianza in punto di diritto, nè la confutazione dell’argomento, pure enucleato autonomamente dalla corte territoriale, secondo cui i danni indennizzabili L. n. 2359 del 1865, ex art. 46, essendo causalmente ricollegabili all’esecuzione dell’opera pubblica, vanno posti a carico dell’esecutore dell’opera e non dell’ente fruitore, se eventualmente diverso;

il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un accordo con il quale il Comune di Reggio Calabria si sarebbe impegnato a tenere indenne Rete Ferroviaria Italiana dai danni derivanti dal pubblico uso dell’opera e dalle azioni di terzi in dipendenza dell’uso delle opere, è manifestamente infondato in quanto la corte d’appello ha legittimamente ritenuto che l’omessa produzione in giudizio di tale patto (benchè si dia atto della sua esistenza anche nella comparsa di costituzione del Comune) rende impossibile valutarne il contenuto e l’efficacia; verifica tanto più necessaria, ove si consideri che il ricorrente non ne riporta testualmente il contenuto e lo riassume in maniera tale da far sorgere il dubbio che l’ipotetico obbligo di manleva sia limitato ai soli danni “da uso delle opere” e non a quelli derivanti dalla realizzazione delle stesse;

il terzo motivo indica come fatto decisivo, di cui sarebbe stato omesso l’esame, la circostanza che la l’appartamento della G. non sarebbe immediatamente prospicente l’opera pubblica, bensì da essa separato da una strada comunale e da un altro immobile; il motivo difetta del requisito dell’autosufficienza, non essendo stato indicato l’atto nel quale sarebbero dedotte queste circostanze di fatto asseritamente ignorate dalla corte d’appello;

in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo;

sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, tin favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per il Comune di Reggio Calabria in Euro 9.000,00 e per G.G.E. in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati per ciascuna controparte in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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