Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18933 del 27/09/2016

Cassazione civile sez. I, 27/09/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 27/09/2016), n.18933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24424-2009 proposto da:

B.T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso l’avvocato CESARE PERSICHELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO LAZZARINI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2407/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato C. PERSICHELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Gen. dello Stato R.

TORTORA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – L’Ufficio del Registro di Corno emise nei confronti di B.T.E. ordinanza-ingiunzione di pagamento della somma di LIRE 2.543.000 per l’occupazione, a far data dal (OMISSIS), di una piccola area demaniale, risultata poi essere estesa per 34 metri quadri, prospiciente il (OMISSIS).

p. 2. – Con atto di opposizione notificato il 23 gennaio 1987, B.T.E. propose opposizione all’ordinanza-ingiunzione, dinanzi al Tribunale di Milano, nei confronti del Ministero delle Finanze.

Ministero delle Finanze resistette all’opposizione e, in via riconvenzionale, chiese la condanna alla restituzione dell’area ed al pagamento di un indennizzo per detta utilizzazione a carico dell’opponente B.T.E..

Quest’ultimo dedusse il proprio difetto di legittimazione passiva.

p. 3. – Il Tribunale adito, con sentenza del 17 settembre 1998, accolse l’opposizione ma, in accoglimento della riconvenzionale, condannò B.T.E. a restituire il bene e a pagare un indennizzo.

p. 4. – B.T.E. propose appello, al quale l’Amministrazione resistette.

p. 5. – La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 6 marzo 2001, in riforma della decisione del Tribunale, rigettò le domande riconvenzionali dell’Amministrazione, e confermò l’accoglimento dell’opposizione.

Sostenne in particolare la Corte territoriale che “l’area era occupata, non da B.T.E. ma dal figlio C.”.

p. 6. – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze “e per quanto occorrer possa, per l’Agenzia del Demanio” propose ricorso per cassazione al quale il B.T.E. resistette.

p. 7. – Questa Corte, con sentenza del 10 marzo 2005, numero 5282, cassò con rinvio la decisione della Corte d’appello osservando:

1) che il tema del contendere concerneva la legittimazione passiva di B.T.E. rispetto alla pretesa del Ministero delle Finanze al pagamento di un indennizzo per l’utilizzazione dell’area in questione ed alla conseguente condanna alla restituzione della stessa;

2) che la sentenza impugnata risultava contraddittoria e la ratio di essa non era agevole da cogliere, essendo d’altronde mancata una compiuta e logica valutazione delle risultanze processuali;

3) che, difatti, la Corte territoriale, nel rilevare una “notevole confusione” nella documentazione di provenienza della pubblica amministrazione, aveva svolto un ragionamento illogico e contraddittorio laddove dapprima aveva sostenuto, in modo poco comprensibile, “che si deve escludere che allo stato la domanda di restituzione dell’area di cui si discute possa essere emessa nei confronti di B.T.E.”, per poi affermare che “la detenzione materiale dell’immobile finitimo, quindi sembra appartenere ad B.E. più che non al figlio, ma a fronte della dichiarazione confessoria contenuta nella missiva indicata e della incontestata circostanza che la procedura concessoria in corso sia ormai a favore di B.C., si può concludere che l’occupazione dell’area di proprietà demaniale sia attualmente ad opera di B.C.”;

4) che, pertanto, la Corte d’Appello non solo non aveva spiegato in modo chiaro e convincente il perchè, in conclusione del proprio argomentare, avesse ritenuto B.T.C. occupante dell’area demaniale in questione (e implicitamente legittimato passivo riguardo alle istanze dell’Amministrazione), ma soprattutto non aveva indicato gli elementi probatori posti a fondamento del proprio assunto, trascurando per di più talune circostanze, indicate nella stessa motivazione, che avrebbero potuto assumere rilievo in ordine alla decisione, tra cui, ad esempio, l’indiscusso pagamento dal (OMISSIS) dei canoni relativi all’area occupata da parte del B.T.E..

p. 8. – Riassunto il giudizio, pronunciando in sede di rinvio, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 29 agosto 2008, ha confermato integralmente la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Milano il 17 settembre 1998 ed ha condannato B.T.E. al pagamento delle spese di lite.

Ha osservato la Corte d’appello che le vicende successive concernenti il possesso dell’area demaniale non erano idonee a giustificare la perdita della legittimazione passiva di B.T.E. e quindi la riforma della sentenza di primo grado.

Secondo la Corte d’appello B.T.E. all’epoca in cui il processo era stato intrapreso, ossia nel 1987, era pacificamente l’occupante dell’area in questione, essendosi verificato in epoca successiva l’asserito subentro di B.T.C. nell’occupazione dell’area medesima, con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 111 c.p.c., il processo doveva proseguire tra le parti originarie e che la sentenza, anche se pronunciata nei confronti di B.T.E. era destinata a spiegare effetti anche nei confronti di B.T.C..

p. 9. – Contro la sentenza B.T.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi nei confronti dell’Agenzia del demanio del Ministero dell’economia e delle finanze con ricorso notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano.

E’ stata disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia del demanio non ha spiegato difese.

B.T.E. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 10. – Il ricorso proposto da B.T.E. contiene quattro motivi.

p. 10.1. – Con il primo motivo si denuncia “errore per inadeguata, illogica e falsa interpretazione dei fatti quanto all’uso dell’area (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Esso si conclude con il seguente momento di sintesi: “E’ di tutta evidenza, quindi, che la Corte d’appello non solo non spiega in modo chiaro e convincente perchè, in conclusione del proprio argomentare, ritenga B.E. occupante dell’area demaniale in questione (e implicitamente legittimato passivo riguardo alle istanze dell’Amministrazione), ma soprattutto non dà conto su quale elemento probatorio, da ritenersi decisivo, fondi il proprio assunto”.

Si afferma che l’occupazione del fondo, nel (OMISSIS), da parte di esso B.T.E. B.T.C. non fosse affatto pacifica, avendo anzi egli negato la circostanza con memorie del 9 marzo 1988 e del 21 novembre 1990, neppure essendosi verificata una successione nel diritto controverso (questione che la precedente pronuncia di questa Corte, secondo il ricorrente, aveva già ritenuto estraneo al tema del contendere) dal padre al figlio.

p. 10.2. – Con il secondo motivo si denuncia: “omessa pronuncia sulle domande seconda e terza dell’appello”.

Esso si conclude così: “Con riferimento all’art. 366 bis c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si formula la sintesi semplicemente rilevando che la Corte d’appello ha totalmente omesso la pronuncia sulle domande seconda e terza di cui alla precisazione delle conclusioni nell’interesse di B.T.E.. Quanto ai correlati quesiti di diritto si chiede (pur apparendo il punto assorbito da altri profili dei motivi d’appello non decisi): 1. Se sia illegittima una condanna di pagamento in termini indefiniti quanto al capitale stesso, non indicato nel dispositivo, di cui ha disposto il ricalcolo in funzione di una superficie “quale determinata in corso di causa” ma non indicata nel dispositivo e deducendo importi non indicati nelle entità, ha soltanto con riferimento ad una sola data di pagamento (di entità non indicata), risultando in atti una pluralità di pagamenti precedenti la sentenza”.

Si sostiene che la Corte d’appello di Milano, una volta ritenuta la legittimazione passiva di B.T.E., avrebbe dovuto pronunciarsi sui motivi di appello originariamente spiegati contro la sentenza del Tribunale di Milano, motivi tra l’altro concernenti il profilo di intervenuta carenza di interesse, avendo comunque l’agenzia del demanio percepito tutte le somme pretese come comprovato in atti da B.T.C., tanto più che, nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte d’appello aveva fatto propria la condanna in termini indefiniti, non ammessa dall’ordinamento (condanna a corrispondere l’indennizzo dal (OMISSIS), con l’indicazione che il pagamento oggetto di condanna doveva tener conto di quanto già corrisposto in data (OMISSIS) e doveva essere rapportato alla reale estensione del bene quale determinata in corso di causa), pronunciata dal primo giudice.

p. 10.3. – Con il terzo motivo si denuncia “omessa pronuncia sulla rilevata carenza di interesse alla restituzione del bene, attualmente oggetto di concessione a terzi ad iniziativa del nuovo gestore ex lege Regione Lombardia”.

Esso si conclude così: “Con riferimento all’art. 366 bis c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si formula la sintesi semplicemente rilevando che la sentenza non ha considerato, pur essendo stata sollecitata la Corte in tal senso dalla parte, l’evidenza processuale della carenza di interesse alla restituzione della piccola area, ora oggetto di concessione regionale a terzi. Quanto ai correlati quesiti di diritto si chiede: “se la carenza di interesse ad agire debba essere pronunciata, sia d’ufficio, sia ad istanza di parte, ove essa abbia evidenza negli atti processuali””.

Secondo il ricorrente “risulta in atti l’attuale concessione del bene a favore del signor A.L., disposta dalla Gestione Lacuale Intercomunale, che agisce per delega della Regione Lombardia. Ciò comporta la carenza di interesse alla restituzione del bene al Ministero e dell’agenzia del demanio, non essendo da essi conseguibili alcun risultato utile Inoltre non avendo B.T.E. (in modo certo ed assoluto almeno attualmente) la detenzione della piccola area, la condanna disposta dalla Corte d’appello confermando quella risposta a suo tempo dal tribunale ha un oggetto obiettivamente impossibile”.

p. 10.4. – Con il quarto motivo si denuncia “inadeguata ripartizione delle spese”.

Esso si conclude così: “Con riferimento all’art. 366 bis c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si formula la sintesi rilevando che l’attribuzione di spese in capo all’opponente, il quale è stato posto nella necessità di resistere nei confronti di pretese che nella preponderante parte già sono state accertate infondate con sentenza in giudicato e che nella residua parte si confida vengano rigettate nel presente giudizio, si rivela illogica ed ancor più tale apparirà alla luce di quello che si confida sarà all’esito del presente giudizio di legittimità”.

Secondo il ricorrente la pronuncia in ordine alle spese processuali è evidentemente correlata al rigetto dell’appello. Alla confidata cassazione della sentenza deve conseguire la caducazione anche del capo di condanna al pagamento delle spese processuali.

Peraltro, anche con valutazione autonoma rispetto all’esito finale complessivo del processo, il ricorrente ha evidenziato che il giudizio ha visto definitivamente soccombente in primo grado la parte pubblica per una pretesa comunque del tutto indebita relativa agli anni (OMISSIS) durante i quali i B. erano estranei al compendio immobiliare. Inoltre soprattutto la parte pubblica è rimasta soccombente quanto all’estensione dell’area in oggetto, rivelatasi ben inferiore alla metà di quella unilateralmente posta dall’amministrazione alla base della pretesa indennitaria.

p. 11. – Il ricorso è infondato.

p. 11.1. – Il primo motivo è inammissibile. Esso è difatti privo del requisito di autosufficienza richiesto dall’art. 366 c.p.c. nonchè di un adeguato “momento di sintesi”, conforme alla previsione dell’art. 366 bis c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Ed invero, per quanto attiene al primo aspetto, il motivo in esame, a fronte dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui ” B.T.E. all’epoca in cui il processo è stato intrapreso ((OMISSIS)) era pacificamente l’occupante dell’area in questione, essendosi verificato in epoca successiva l’asserito subentro di B.T.C.”, poggia sull’assunto che esso B.T.E. avesse “affermato come fin dal (OMISSIS) la piccola area pubblica fosse detenuta da B.T.C.” (così a pagina 8 del ricorso), come risultante in particolare dalla “memoria 9.3.1988, in cui veniva negato che B.E. detenesse area pubblica alcuna” nonchè dalla “memoria 21.11.1990, p. 4, che pure escludeva che B.T.E. “godesse, a seguito del frazionamento dell’originaria unità fondiaria cui le aree demaniali accedevano, alcuna area demaniale di cui ai decreti””.

Orbene, il frammento dell’ultima memoria menzionata nonchè l’ancor più generico riferimento a quella del 9 marzo 1988 non consentono affatto di apprezzare quali fossero le difese spiegate da B.T.E. e, in particolare, non forniscono affatto elementi sufficienti a ritenere che egli avesse dedotto la detenzione del fondo da parte non sua, ma del figlio B.T.C..

Nè dagli scarni elementi richiamati nel ricorso può desumersi con tranquillante certezza neppure che B.T.E. abbia ab origine inteso negare in radice il godimento del fondo in discorso, indipendentemente dalla posizione in proposito assunta dal figlio C., tanto più ove si consideri che:

a) di una simile eccezione non vi è traccia nell’espositiva della sentenza impugnata, la quale, dalla pagina 3 alla pagina 5, contiene la letterale trascrizione dello svolgimento del processo riassunto nella sentenza del Tribunale, svolgimento del processo in cui si discorre semmai di avulsione del fondo e di non demanialità del medesimo, non certo di detenzione di esso da parte di B.T.C.;

b) il Ministero controricorrente, a pagina 2 del controricorso, ha riferito che B.T.E. aveva spiegato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva non già per il fatto che egli non godesse affatto del fondo ovvero che questo fosse goduto dal figlio, bensì sul totalmente diverso assunto che il suo godimento si esplicasse uti civis (ciò trova conferma a pagina 2 del ricorso), in quanto chiunque poteva avere libero accesso al lago.

Quanto al secondo aspetto, il “momento di sintesi” che segue lo svolgimento della doglianza non soddisfa i requisiti necessari.

In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., Sez. Un., 10 ottobre 2007, n. 20603).

Nel caso in esame il momento di sintesi tale in realtà non è, giacchè, come riferisce lo stesso ricorrente a pagina 9 del ricorso, egli, lungi dal fornire la chiara indicazione del fatto controverso oggetto di motivazione omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione fosse tale da renderla inidonea a giustificare la decisione, altro non ha fatto che trascrivere un passaggio della precedente sentenza resa sulla vicenda da questa Corte, sostituendo il nome B.T.E. con quello del di lui figlio B.T.C..

Inammissibile è poi il motivo anche nella parte in cui si riferisce alla menzione fatta dalla Corte d’appello dell’articolo 111 c.p.c., dal momento che tale norma è stata richiamata al solo scopo di sottolineare che la situazione processuale da tenere in considerazione era quella esistente al momento dell’introduzione del giudizio, sicchè lo scrutinio demandato alla Corte di merito da questa Corte andava cronologicamente collocato al momento di introduzione del giudizio.

p. 11.2. – Il secondo motivo è anch’esso è inammissibile per totale difetto del requisito di autosufficienza.

Come si è visto in precedenza, nel riassumere i motivi di ricorso, il secondo motivo è genericamente intestato: “Omessa pronuncia sulle domande seconda e terza dell’appello”, senza indicazione alcuna delle ipotesi per le quali l’art. 360 c.p.c. consente il ricorso per cassazione. In conclusione del motivo, d’altro canto, è richiamato l’art. 360 c.p.c., n. 5 sicchè è da credere che B.T.E. abbia inteso denunciare un vizio di motivazione.

E tuttavia la sostanza delle doglianze si riassume in ciò, che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare su due delle domande contenute nell’atto d’appello: di guisa che il vizio denunciato si risolve in una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., vizio (di attività) come tale riconducibile non già al n. 5, ma al n. 4 del citato art. 360.

Fissato tale punto, si deve allora aggiungere che, anche con riguardo ai motivi volti alla denuncia di errores in procedendo, quale deve intendersi quello in esame, riguardo ai quali la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (da ult. Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

Nel caso in esame, dunque, è agevole osservare che il motivo svolto alle pagine 10-11 del ricorso per cassazione non consente affatto di comprendere quali fossero i motivi di impugnazione proposti alla Corte d’appello di Milano, in replica alla sentenza pronunciata dal Tribunale, tanto più che dalla sentenza della Corte d’appello impugnata in questa sede (in particolare pagine 6-7) non risulta affatto la proposizione di alcun altro motivo di appello se non quello concernente il difetto di legittimazione passiva con il conseguente accertamento dell’insussistenza di qualunque debito dell’appellante nei confronti dell’amministrazione.

p. 11.3. – Il terzo motivo è infondato.

Difatti la circostanza della concessione del bene a tale A.L. non esclude affatto il persistente interesse dell’Amministrazione ad ottenere l’accertamento della fondatezza della pretesa spiegata nei confronti B.T.E., dovendosi evidentemente escludere che detta concessione abbia fatto venir meno il contrasto tra le parti.

p. 11.4. – Il quarto motivo è infondato.

La Corte d’appello ha liquidato le spese del grado e quelle del precedente giudizio di cassazione in applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., senza che detta valutazione possa trovare smentita nella circostanza, indicata dal ricorrente, che l’iniziale opposizione proposta da B.T.E. era stata in parte accolta dal Tribunale.

Difatti, quando una lite abbia percorso, con alterne vicende, più fasi e gradi, la soccombenza, ai fini della determinazione dell’onere delle spese, va riferita all’esito definitivo della lite stessa e non a quello di ciascuna fase, nulla rilevando che in qualche fase anteriore la parte soccombente sia rimasta vittoriosa (Cass. 10 settembre 2001, n. 11543; Cass. 25 marzo 2002, n. 4201; Cass. 6 giugno 2003, n. 9060; Cass. 9 marzo 2004, n. 4778; Cass. 11 gennaio 2008, n. 406).

p. 12..- Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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