Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18933 del 17/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 18933 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 27869-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2018
920

contro

FALLIMENTO EDILSTRADE SPA;
– intimato

avverso la sentenza n. 158/2010 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 28/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 17/07/2018

udienza del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha

chiesto l’accoglimento.

Fatti rilevanti e ragioni della decisione.
§ 1. L’agenzia delle entrate propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della
sentenza n. 158/29/10 del 13 luglio 2010, con la quale la commissione tributaria
regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la
cartella di pagamento notificata al Fallimento Edilstrade spa a titolo di interessi e
sanzioni per tardivo versamento Iva (terzo trimestre 2001), su fattura emessa e
contabilizzata dal Fallimento stesso in data 1^ settembre 2001 (liquidazione

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – il ritardo nel
versamento dell’Iva fosse nella specie ‘lieve’, perché di soli quattro giorni (20
settembre in luogo del 16), con conseguente limitato danno erariale; – una
valutazione di equità sostanziale della vicenda deponesse per ascrivere tale ritardo
alla ragioni burocratiche riconducibili alle modalità di gestione della procedura
concorsuale; – fosse comunque rilevante (come già ritenuto con decisione resa in un
distinto ma analogo giudizio, non impugnata dall’amministrazione finanziaria) la
disciplina di cui all’articolo 6 bis I. 410/97 (esclusione di sanzioni ed interessi in caso
di ritardi nel versamento di imposte da parte di procedure concorsuali).
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Fallimento
intimato.
L’agenzia delle entrate ha depositato memoria.
§ 2.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360,

co. n.

4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo
112 cod.proc.civ. . Per avere la commissione tributaria regionale posto a base della
decisione determinate cause di non applicazione delle sanzioni e degli interessi:

(primo motivo) tardivamente dedotte, perché richiamate ex adverso non nel ricorso
introduttivo avverso la cartella di pagamento, ma soltanto con le ‘brevi note’
depositate nel corso del primo grado di giudizio (art.6 bis I. 410/97 cit.); – (secondo
motivo) mai dedotte mediante allegazione dei relativi presupposti di fatto (mancanza
di colpa nel ritardo, ovvero mancanza di danno erariale).
Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ. motivazione contraddittoria; per avere la commissione tributaria regionale, da un
lato, riconosciuto la ‘colpevolezza’ della curatela fallimentare nel ritardato
versamento dell’Iva e, dall’altro, poi ascritto tale ritardato versamento a ‘complesse
ragioni burocratiche’ proprie della gestione della procedura concorsuale.
Con il quarto e quinto motivo di ricorso si lamenta – rispettivamente ex art.360, 1^
co. nn. 4 e 3 cod.proc.civ. – nullità della sentenza e del procedimento, nonché error
in judicando per violazione di legge sostanziale. Per avere la commissione tributar
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Ric.n.27869/11 rg. – Ud.del 7 giugno 2018

automatizzata ex articolo 36 bis d.P.R. 600/73).

regionale deciso la controversia facendo richiamo, in contrasto con gli articoli 112 e
113 cod.proc.civ., all’equità sostanziale e, dunque, mediante esercizio di un potere
equitativo pacificamente inammissibile in materia tributaria.

§ 2.2 Tali doglianze sono infondate.
Va intanto osservato, in rigetto degli ultimi due motivi di ricorso, che la
commissione tributaria regionale, pur facendo riferimento a considerazioni del tutto
generiche di equità sostanziale (assenza di colpa nel ritardo; trascurabilità di

propria decisione su queste ultime.
Vero è che il giudice di appello ha invece ritenuto l’illegittimità della cartella di
pagamento opposta (come già stabilito dal primo giudice) all’esito dell’applicazione al
caso di specie di una determinata norma di diritto; integrante la causa di esenzione
sanzionatoria di cui all’articolo 6 bis d.I.328/97 conv.in I. 410/97 cit. (così come già
ritenuto in altra occasione “avente identità di parti e fattispecie rispetto all’attuale”).
Deve pertanto ritenersi che il richiamo, sebbene improprio, alle categorie della
giustizia equitativa ex articolo 113, 2^ co., cod.proc.civ. sia stato dal giudice
regionale operato quale mero ‘obiter dictum’, senza in alcun modo assurgere a vera e
propria ragione decisoria; dal che consegue l’insussistenza della denunciata
violazione del principio di inammissibilità di giudizio equitativo in materia tributaria.

§ 2.3 Ciò premesso, non si ravvisano nemmeno le altre violazioni lamentate.
Va infatti considerato chein base all’art. 6-bis d.l. cit.:

“Per le procedure

concorsuali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ne’ gli interessi, a condizione
che l’imposta dovuta venga versata in un’unica soluzione entro trenta giorni: (…) c)
dalla data del decreto di esecutivita’ del piano di riparto di cui all’articolo 111 del
medesimo regio decreto n. 267 del 1942, nel caso di fallimento; (…)”.
L’applicabilità nella specie di quest’ultima previsione non poteva ritenersi preclusa
dal fatto che essa venne dal Fallimento dedotta per la prima volta (a seguito del
cambio di difensore) soltanto nel corso del primo grado di giudizio, e non nel ricorso
introduttivo.
Da un lato, con tale deduzione il Fallimento richiamò un elemento prettamente
normativo della fattispecie di esenzione sanzionatoria (tanto più che non era in
discussione che la procedura concorsuale in oggetto fosse pendente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame); di per sé

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Ric.n.27869/11 rg. – Ud.del 7 giugno 2018

quest’ultimo; insussistenza di danno erariale), non ha affatto inteso fondare la

integrante non un nuovo motivo di opposizione né un’eccezione in senso stretto,
quanto mera difesa in diritto.
D’altro lato, con essa il Fallimento non intese tanto far valere l’effetto agevolativo
rappresentato dalla possibilità di ancora fruire della dilazione di pagamento entro il
termine di 30 giorni dalla esecutività del piano di riparto finale, quanto rimarcare
come tale effetto agevolativo si fosse in realtà già completamente verificatoe
consumato, perchè il pagamento Iva, sebbene tardivo, era nella specie già da tempo

note’ (riportate per autosufficienza nel ricorso per cassazione:pag.7) il difensore del
Fallimento lamentava l’inerzia dell’ufficio delle entrate, il quale non aveva preso atto
dell’avvenuto versamento dell’Iva ben prima della scadenza ammessa dall’art.6 bis
cit.. Non si verteva, dunque, dell’esercizio di un’opzione agevolativa, quanto di far
valere gli effetti puramente conseguenziali e strettamente giuridici di un fatto
materiale (il pagamento quattro giorni dopo la scadenza) già verificatosi; e risultante
fin dal ricorso introduttivo, essendo stato quest’ultimo proposto avverso una cartella
che, proprio per tale ragione, aveva ad oggetto non l’imposta ma esclusivamente
sanzioni ed interessi.
In definitiva, il ricorso va rigettato, atteso che: a. il giudice di merito ha deciso la
controversia secondo diritto e non secondo equità; b. le regole di diritto ritenute a tal
fine rilevanti risultano essere state correttamente applicate, tanto in procedendo
quanto in judicando.
Nulla si dispone sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio del
Fallimento intimato.

Pqm
La Corte

rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 7 giugno
2018.
Il Con
Giaco

Il F
Ma

idente
ristiano

5
Ric.n.27869/11 rg. — Ud.del 7 giugno 2018

Il Cons.Est.

avvenuto. Posizione difensiva, quest’ultima, che risulta evidente là dove nelle ‘brevi

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