Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18933 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 16/09/2011), n.18933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66

presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI AUGUSTO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALIBERTI ANDREA, ESPOSITO ROBERTO,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2009 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 20/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato ESPOSITO ROBERTO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato DETTORI BRUNO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

e a questo punto L’Avvocato ESPOSITO ROBERTO deposita note di

replica.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla C.T.P. di Sciacca G.G., esercente l’attività di commercio di auto nuove e usate, impugnava l’avviso di accertamento notificatogli dall’Agenzia delle Entrate di quella città, per la rettifica ai fini Irpef, trap e Iva dei redditi dichiarati per l’anno 1998, sulla base delle risultanze di un p.v.c. della Guardia di Finanza che evidenziava ricavi non dichiarati e costi non documentati.

Il giudice adito annullava l’atto impugnato, ma l’Ufficio proponeva gravame e la C.T.R. della Sicilia, nella contumacia del contribuente, con sentenza n. 55/22/2007, depositata il 29.9.2007 e non notificata, accoglieva l’appello e, in riforma dell’appellata sentenza, confermava l’avviso di accertamento.

A seguito della definizione del giudizio nei termini di cui innanzi, al contribuente veniva notificata cartella esattoriale per la riscossione delle somme accertate a suo debito, ma il G. con ricorso del 22.5.2008 proponeva ricorso per revocazione avverso la sentenza di appello innanzi richiamata, assumendo di non aver avuto mai in precedenza notizia del gravame dell’Ufficio avverso la sentenza a lui favorevole originariamente emessa dalla C.T.P. di Sciacca, nè della sentenza di secondo grado intervenuta all’esito di quel procedimento, e che l’atto di appello notificato non risultava depositato a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 così che l’impugnazione dell’Agenzia avrebbe dovuto esser dichiarata inammissibile, risultando la diversa decisione assunta dal giudice del gravame, il frutto di un errore di fatto dal medesimo commesso nel verificare la regolarità del contraddittorio.

La C.T.R. della Sicilia con sentenza n. 57/29/09, depositata il 20.4.2009 e non notificata, dichiarava però inammissibile il ricorso del contribuente ritenendo non potersi ravvisare nella fattispecie alcuna delle ipotesi previste dall’art. 395 c.p.c..

Per la cassazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione proponeva quindi ricorso il G. articolando sei motivi.

Nessuna attività difensiva svolgeva nella presente fase di giudizio l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente lamenta che la CTR della Sicilia, decidendo sull’appello originariamente proposto dall’Ufficio, anzichè dichiararlo inammissibile per la mancata produzione della copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale dell’appello notificato, lo ha accolto nel merito, e che impugnata quest’ultima decisione con ricorso per revocazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e dell’art. 395 c.p.c. per denunciare che “Il giudice di secondo grado, a causa di un errore di fatto, non ha rilevato l’inadempienza (dell’appellante, n.d.r.) ed ha ammesso a giudizio un ricorso in appello che, di contro, andava dichiarato inammissibile per evidente violazione di legge, nè la questione di inammissibilità, rilevabile d’ufficio, è stata affrontata e sottoposta a pronuncia (art. 395 c.p.c., punto 4)”, il giudice della revocazione avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso.

A tal proposito merita di essere in questa sede subito evidenziato che la C.T.R. dopo aver premesso “che presupposto per l’esperibilità di tale mezzo di impugnazione (la revocazione) è che la sentenza su cui la revocazione deve incidere implichi l’esame di questioni di fatto, con esclusione di qualsiasi rilevanza di quelle di diritto”, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso del contribuente ritenendo che le ragioni poste a fondamento di esso non rientrassero in nessuna delle previsioni di cui all’art. 395 c.p.c..

Orbene, nel censurare la decisione emessa nel giudizio di revocazione il contribuente denuncia i seguenti vizi della sentenza impugnata:

1. Nullità per violazione dei requisiti formali della sentenza previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dall’art. 132 c.p.c. e dall’art. 118 disp. att. c.p.c. in conseguenza del fatto che la C.T.R. avrebbe omesso di richiamare e sintetizzare il motivo di revocazione espressamente dedotto dal contribuente, ossia l’errore di fatto del giudicante, rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall’errore di fatto denunciato ai fini della revocazione.

3. Nullità della sentenza per omessa (rectius: apparente) pronuncia sull’impugnazione specificamente proposta dal contribuente.

4. Omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, con riferimento alle prove indicate a sostegno dei fatti dedotti per denunciare l’errore di fatto nel quale sarebbe incorso il giudice nel ritenere procedibile l’appello.

5. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 65 e 53 per aver il giudice della revocazione dichiarato l’inammissibilità del ricorso al di fuori dei casi previsti dalla legge.

6. In subordine, qualora la inammissibilità del ricorso potesse intendersi riferita all’assenza di motivi specifici, insufficiente motivazione in ordine all’asserita mancanza di tali motivi in un ricorso espressamente rivolto a denunciare l’errore di fatto commesso dal giudice, così come innanzi individuato.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato risultando destituite di fondamento tutte le doglianze così come innanzi riassunte.

Ed invero, quanto al primo motivo, agevole è replicare che la sentenza impugnata risulta completa in tutti i suoi elementi costitutivi, e in particolare per quanto relativo alla adeguata rappresentazione dello svolgimento del processo e dei motivi della decisione, così da risultare pienamente comprensibile nei suoi contenuti decisori. A questo proposito, peraltro, e con riferimento allo specifico profilo di censura esposto in ricorso, non sarà superfluo ricordare che secondo il consolidato e da questo Collegio condiviso orientamento della Suprema Corte, l’osservanza del precetto di cui all’art. 132 c.p.c. e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in ordine al contenuto della sentenza, non va verificato sul piano meramente formale, ma piuttosto avendo ben chiaro che gli elementi di cui alle citate norme integrano requisiti da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (ex plurimis v. Cass. 10.11.2010, n. 22845).

Avuto riguardo poi alle ragioni della decisione esposte dalla CTR, e innanzi puntualmente riassunte, così come essenzialmente costituite dall’aver ritenuto il giudicante esposto a fondamento del ricorso una questione eventualmente configurabile come violazione di legge e non una questione di fatto rilevabile ex art. 395 c.p.c. è evidente che nessun vizio di motivazione inficia la sentenza impugnata, tanto meno con riferimento a una circostanza controversa tra le parti, avendo chiaramente dedotto il giudice il motivo di diritto posto a fondamento della sua decisione, consentendo pienamente di comprendere l’iter logico seguito nella formazione del suo convincimento. Così che a nulla rileva nè (secondo motivo) l’imprecisione contenuta nella sentenza circa la pretesa omessa enunciazione da parte del contribuente dello specifico motivo posto a fondamento del ricorso (la CTR invero ha comunque valutato il ricorso con riferimento a tutte le ipotesi previste dall’art. 395 c.p.c.), nè (quarto motivo) il denunciato omesso “esame di prove relative a fatti obiettivi e decisivi comprovanti la circostanza che il contribuente avesse dedotto il motivo di revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 e, in particolare, che l’errore di fatto dei giudici di appello consisteva nel mancato rilievo dell’omesso deposito della ricevuta di spedizione al contribuente dell’appello erariale”.

A questo proposito non sarà superfluo ulteriormente ribadire che il giudice della revocazione, infatti, non ha affatto vagliato, nè doveva farlo, la questione relativa alla notifica del ricorso in appello e al deposito della copia notificata o dell’avviso di spedizione della relativa raccomandata, ma ha piuttosto deciso la controversia al suo esame limitandosi correttamente ad affermare che la relativa problematica poneva una questione di diritto, e non una questione di fatto, e pertanto non era proponibile con il ricorso per revocazione.

A tal riguardo giova ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l’errore di fatto denunciabile con il ricorso per revocazione, è quello consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo; è pertanto l’errore che si risolve nella svista del giudice, obiettivamente ed immediatamente rilevabile dalla sentenza, che abbia portato all’affermazione dell’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, o al contrario dell’inesistenza di un fatto decisivo inequivocabilmente risultante invece da tali atti o documenti (ex multis v. Cass., 29.10.2010, n. 22171; 3.4.2009, n. 22171). Nel caso di specie il giudice dell’appello non si è pronunciato sulla validità della notifica del ricorso e sulla ritualità del deposito dell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata, incorrendo in una svista nell’esame dei documenti depositati dall’Ufficio all’atto della costituzione in giudizio, e pertanto quella svista, non risultando obiettivamente ed immediatamente dalla sentenza, non poteva presumersi, onde, in ipotesi, la sussistenza non già di un errore revocatorio, bensì di una violazione di legge denunciabile con ricorso per cassazione ax art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del principio del contraddittorio e delle norme sulla costituzione in giudizio della parte appellante. Così che, integrando tale problematica una questione di diritto, e non di fatto, risolta dal giudice della revocazione in radice, escludendo la configurabilità dell’errore revocatorio, ne consegue palese la non rilevanza delle prove dedotte dal contribuente a fondamento dell’errore nel quale sarebbe incorso il giudice.

Alla stregua delle esposte argomentazioni di tutta evidenza è altresì l’infondatezza delle doglianze relative alla omessa pronuncia (terzo motivo), nonchè al vizio di motivazione in ordine alla asserita rilevazione dell’assenza di motivi specifici a sostegno del ricorso per revocazione (sesto motivo), essendosi viceversa la CTR puntualmente pronunciata sulla domanda del contribuente, ritenendo per le ragioni innanzi riassunte, e non per assenza di motivi specifici, che le circostanze dedotte non valessero ad integrare l’errore revocatorio.

Quanto al quinto motivo la specifica previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 65, comma 2, in tema di inammissibilità del ricorso per revocazione, non esclude di certo l’applicabilità, in base ai principi generali del nostro sistema processuale, dell’analoga sanzione allorchè il ricorso risulti addirittura proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità, in assenza di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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