Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18933 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 15/07/2019), n.18933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24298-2016 proposto da:

C.R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA

DUSE 53, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TRAVAGLINI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MARINI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;

– resistente –

avverso la sentenza n. 545/2016 della CORTE D’APPELLO dell’AQUILA,

depositata il 26/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello dell’Aquila, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rigettato l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza resa dal Tribunale di Teramo, che aveva accertato il diritto di C.R.A. alla rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per esposizione all’amianto e condannato l’Inps ad effettuare la detta rivalutazione; la Corte ha poi compensato integralmente le spese del giudizio di appello, del giudizio di rinvio e del giudizio di cassazione, “tenuto conto del mutamento di giurisprudenza in ordine alla questione preliminare che ha determinato la rimessione a questa Corte del giudizio”;

la questione preliminare era rappresentata dalla applicabilità o non, alla fattispecie concreta, della decadenza prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, conv. con modificazioni nella L. n. 326 del 2003, e collegata all’onere di presentazione dell’istanza di certificazione all’INAIL nel termine semestrale, decorrente dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale emanato in data 27.10.2004 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 17.12.2004;

la Corte di cassazione, con ordinanza resa in data 16/7/2015, n. 14895, aveva cassato la sentenza della Corte aquilana rilevando l’errore in cui essa era incorsa nel ritenere applicabile il termine di decadenza in discorso nei confronti di chi avesse diritto all’applicazione della disciplina di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, precedente all’entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 1, (conv. con L. n. 326 del 2003), senza la preventiva verifica dell’applicabilità o meno, nei termini sopra delineati, della “previgente” disciplina;

contro la sentenza la C. propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo al quale resiste l’Inps con procura speciale in calce al ricorso notificatogli;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e lamenta che, nonostante fosse risultata talmente vittoriosa, il giudice dell’appello aveva compensato le spese senza adeguata motivazione; in particolare non aveva fornito alcun elemento, neppure sintetico, da cui rilevare l’effettività di un mutamento di giurisprudenza tale da giustificare la sua decisione;

il motivo è manifestamente infondato;

la Corte aquilana ha dato conto delle ragioni che l’hanno indotta a compensare le spese di lite, ravvisandole nel mutamento di giurisprudenza connesso alla questione preliminare della decadenza;

il complesso motivazionale consente di ritenere assolto l’onere richiesto dall’art. 92 c.p.c.;

al riguardo deve osservarsi che, nel caso di specie, trova applicazione l’art. 92 c.p.c., nel testo precedente alla riforma disposta della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11 (essendo stato il giudizio introdotto con ricorso del 5/12/2008, come si legge nello stesso ricorso a pag. 5), – sicchè i presupposti per disporre la compensazione delle spese sono costituiti dalla “soccombenza reciproca o da altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”;

la norma è stata interpretata da questa Corte nel senso che la motivazione sulle spese è censurabile in sede di legittimità soltanto se sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (v. per tutte, Cass. 2/12/2010, n. 24531);

va pure ricordato che in tema di spese processuali, il sindacato di questa Corte di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 17/10/2017, n. 24502; Cass. 31/03/2017, n. 8421; Cass. 19/6/2013, n. 15317 del 2013; da ultimo, Cass. 16/11/2018, n. 29625);

tra i “giusti motivi” – concetto questo più ampio ed elastico rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” previste nel nuovo testo dell’art. 92, a seguito della riforma introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009 -, esplicitamente indicati nella motivazione, certamente rientrano le “oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva” (Cass. Sez. Un., 30/07/2008, n. 20598), o i mutamenti di giurisprudenza o le incertezze interpretative connesse a ripetuti interventi del legislatore in una stessa materia o, ancora, l’esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso, ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni (Cass. 12/01/2012, n. 316);

facendo riferimento al mutamento di giurisprudenza la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni della compensazione, nè può reputarsi indispensabile, al fine di assolvere l’onere motivazionale, che il giudice del merito espliciti i termini del contrasto o del mutamento giurisprudenziali, potendo gli stessi essere implicitamente desunti dalla natura della questione affrontata che, nella specie, ha visto divisa la giurisprudenza di merito e la necessità di numerosi interventi di questa Corte (tra le tante, Cass. 22/04/2014, n. 9096; Cass. 30/05/2012, n. 8649);

ogni ulteriore giudizio su tale motivazione, che in sè è esente da vizi logico-giuridici, è precluso in questa sede;

in particolare, stabilire se e in qual misura vi fosse contrasto nella giurisprudenza di merito o di illegittimità eccede i limiti interni del sindacato di legittimità, traducendosi in una sostanziale riedizione dell’esame di merito sulla ricorrenza dei giusti motivi di compensazione;

il ricorso deve pertanto essere rigettato; nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione del sostanziale mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Inps;

sussistono invece presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, essendo stato il ricorso notificato dopo il 30/1/2013, il quale non è legato alla condanna alle spese, ma solo al rigetto per motivi di rito di merito del ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

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