Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18933 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 11/09/2020), n.18933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10226-2015 proposto da:

CARS s.r.l., in liquidazione, in persona dei Liquidatori

C.L. ed M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO

SANDULLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15502/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PIERO SANDULLI, difensore della ricorrente, che si

riporta agli atti depositati ed insiste per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato EMANUELE FEOLA, per l’Avvocatura Generale dello

Stato, che si riporta agli atti depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La sas CARS di Cr.Gi., oggi srl CARS in liquidazione, chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Caserta decreto ingiuntivo avverso il Ministero della Difesa per somma dovuta a titolo d’indennità di custodia di specifica vettura sequestrata dai Carabinieri ed affidata alla sua custodia.

Il Ministero della Difesa propose opposizione al provvedimento monitorio,che il Giudice di Pace ebbe a rigettare e l’Amministrazione interpose gravame avanti il Tribunale di Napoli.

Il Giudice d’appello accolse il gravame ed ebbe a revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Caserta, rilevando come la questione era coperta dal giudicato formatosi in forza della sentenza n. 573/10 della Corte d’Appello partenopea e come, comunque, la sas CARS aveva già ricevuto dalla Prefettura di Napoli, ancorchè a titolo di ristoro danni, il medesimo importo preteso a titolo di compenso per la custodia del veicolo.

La srl CARS in liquidazione, già sas CARS, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrato anche con due note difensive.

Il Ministero della Difesa resiste con controricorso.

All’odierna udienza pubblica, alla quale la causa era rimessa dopo la trattazione in camera di consiglio, sentite le conclusioni del P.G. – rigetto del ricorso – e dei difensori delle parti, questa Corte ha adottato soluzione come illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla sas CARS in liquidazione s’appalesa infondato e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione della norma ex art. 2909 c.c. e del giudicato, di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8359/03 confermata dalla locale Corte d’Appello nel 2010, poichè il Giudice d’appello non ha rilevato che l’evocate sentenze, rese dal Tribunale e dalla Corte partenopei, non riguardavano i medesimi soggetti, nè il medesimo rapporto e nemmeno v’è tra le questioni trattate nei due procedimenti una relazione giuridica.

La svolta censura non coglie la testa del chiodo posto che si fonda sull’asserzione che le parti nel procedimento, definito con sentenza irrevocabile evocata ai fini dell’exceptio iudicati nella presente causa, non sono le stesse e che le pretese agitate, ovvero i titoli giuridici fondanti la pretesa, non sono in relazione giuridica, siccome accertato in altri giudizi omologhi.

In effetti non ha fondamento la prima asserzione del ragionamento critico esposto dalla società ricorrente, ossia la diversità dei soggetti parti nei due procedimenti fondata sull’osservazione che, nella lite definita con sentenza passata in giudicato, sua controparte era la Prefettura di Napoli – ovvero l’Amministrazione degli Interni mentre nel presente procedimento la controparte è l’Amministrazione della Difesa.

Difatti è insegnamento costante di questo Supremo Collegio – art. 5 Cost. – che la personalità giuridica dello Stato è unitaria ed indivisibile – Cass. sez. 1 n. 1868/99 -, mentre la gestione e, quindi l’individuazione della legittimazione processuale, è affidata alle varie Amministrazioni, in cui lo Stato s’articola, siccome fissato dalla L. n. 260 del 1958, art. 4.

Sulla scorta di detta ultima norma, poi, è insegnamento di questo Supremo Collegio che l’errata individuazione dell’Amministrazione, cui fa capo la gestione dell’affare oggetto di causa, non incide sul rapporto – Cass. sez. 3 n. 15195/13, Cass. sez. 3 n. 16104/13, Cass. SU n. 30649/18 – sostanziale, bensì solamente ha rilievo in relazione alla legittimazione ad esser parte del processo.

Da tale insegnamento consegue che non v’è diversità di parte, intesa in senso sostanziale, tra l’Amministrazione degli Interni e quella della Difesa, risultando le stesse essere articolazioni dello Stato, soggetto nella specie indicato siccome debitore.

Quindi, nella specie, concorre il requisito dell’identità delle parti tra i due giudizi, relativamente ai quali si discute dell’esistenza del giudicato esterno, siccome ritenuto dal Tribunale di Napoli.

Quanto al requisito della esistenza di relazione giuridica tra i titoli azionati nei due procedimenti, interessati alla questione del giudicato, va osservato come parte ricorrente non ponga in dubbio, con apposito motivo di impugnazione, che l’indennità di custodia chiesta in questa causa afferisca a specifico veicolo, relativamente al quale vi fu condanna della Prefettura di Napoli a risarcire il danno commisurato proprio all’ammontare dell’indennità di custodia, in questa causa pretesa.

Sulla necessità di detto accertamento si fondano i precedenti, favorevoli alle sue tesi, evocati dalla srl CARS – Cass. sez. 3 n. 14660/16, Cass. sez. 3 n. 24219/19 -, nonchè il passo della sentenza del Tribunale di Napoli, citato in ricorso, in cui s’opera cenno all’esigenza “di accertare l’esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi” e nella sentenza n. 13822/19 emessa da questa sezione.

Dunque non essendo contestato in questa causa che l’oggetto della pretesa è il pagamento dell’indennità di custodia pari alla somma già pagata a titolo di ristoro danno dalla Prefettura di Napoli a seguito della sentenza addotta a fondamento dell’exceptio iudicati, concorre anche il requisito della relazione giuridica tra i giudizi.

Di conseguenza il giudicato, formatosi a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 2010 evocato in giudizio – Cass. Sez. 2 n. 19503/18, Cass. sez. 2 n. 30845/19 -, si riflette per implicazione discendente anche in questa controversia, posto che si discute della medesima indennità di custodia pagata dalla Prefettura di Napoli a seguito della citata sentenza in giudicato.

Con la seconda doglianza la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione delle norme ex artt. 1321,1322,1965 e 1453 c.c. posto che il Giudice partenopeo ha errato nel valutare la reale natura del contratto di transazione, intercorso tra essa e la Prefettura di Napoli, senza anche esaminare la circostanza dedotta in causa afferente alla pendenza tra le odierne parti di altra controversia relativa all’accertamento dell’inesistenza di obbligo del Ministero della Difesa in relazione a tutti i veicoli oggetto del contratto di transazione sas CARS – Prefettura.

Inoltre la società ricorrente rileva come il Tribunale non ha tenuto conto che la risoluzione per inadempimento della transazione con la Prefettura di Napoli comportava la reviviscenza dell’originario obbligo contrattuale di pagamento dell’indennità di custodia, appunto chiesta in questa causa al soggetto debitore. L’argomento critico svolto nel su riportato mezzo d’impugnazione s’appalesa privo di fondamento posto che non si confronta in effetti con il ragionamento giuridico esposto dal Tribunale partenopeo nella motivazione.

Difatti il Giudice partenopeo non ha affrontato le questioni enfatizzate nella censura – natura della transazione e reviviscenza dell’originario obbligazione a seguito della risoluzione per inadempimento di detta transazione – poichè irrilevanti nella presente causa.

Difatti ciò che ha rilievo è se la somma dovuta a titolo di indennità per la custodia dello specifico veicolo, cui afferisce la richiesta di pagamento avanzata con il decreto ingiuntivo opposto, sia stata o non pagata dalla Prefettura di Napoli a seguito della sentenza passata in giudicato.

Non assume in detta prospettiva rilievo che la Prefettura ebbe a pagare detto importo a titolo di ristoro danni, mentre la richiesta al Ministero della difesa si fonda su obbligazione contrattuale, poichè ciò che assume rilievo è l’avvenuto pagamento di una somma configurante la eadem res in relazione all’obbligazione dello Stato, ancorchè sia dovuta a titolo diverso da due sue Amministrazioni. Come detto in questa controversia non risulta dedotta in sede di legittimità questione circa l’erroneo accertamento che l’indennità di custodia richiesta sia già stata corrisposta dalla Prefettura di Napoli a titolo di ristoro danni, sicchè è dato fattuale accertato.

Di conseguenza nel ritenere che, una volta intervenuta la prestazione afferente la eadem res, non possa più esser chiesto ad altra Amministrazione un ulteriore adempimento della medesima prestazione non concorre alcuna violazione delle norme indicate dalla società ricorrente.

La reviviscenza dell’originaria obbligazione come visto non rileva se già ottenuto l’adempimento della medesima prestazione, qui reclamata, da altra Amministrazione statale; siccome alcun rilievo assume la ricordata altra controversia in tema di inesistenza del proprio obbligo proposta dal Ministero della Difesa, stante che necessariamente risulta proposta successivamente, posto che v’è stata decisione nel merito sull’opposizione a decreto ingiuntivo.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della sas CARS alla rifusione, ex art. 385 c.p.c., delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in Euro 2.200, 00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo alla società ricorrente i requisiti processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna la società ricorrente a rifondere al Ministero resistente le spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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