Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18933 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 05/07/2021), n.18933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22260-2014 proposto da:

GESTIONE ESERCIZIO ACQUEDOTTI LUCCHESI SPA, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato

PIZZONIA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 761/2014 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Società Gestione Esercizio Acquedotti Lucchesi s.p.a. ha impugnato la sentenza n. 761/01/2014, depositata il 10.04.2014 dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla medesima società avverso la decisione di primo grado, aveva rideterminato le modalità di calcolo degli interessi dovuti dalla contribuente in materia di agevolazioni conseguite dallo Stato, corrispondenti ad imposte non corrisposte, e considerate indebiti aiuti con decisione n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione Europea.

Ha riferito che relativamente agli anni d’imposta 1995 e 1996 l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società due comunicazioni-ingiunzioni e due avvisi di accertamento per il recupero delle agevolazioni fruite, maggiorate degli interessi. Gli atti erano stati tutti impugnati dinanzi alle commissioni tributarie ed erano pendenti quando l’Ufficio ha notificato due cartelle di pagamento, oggetto del presente giudizio, anche esse debitamente impugnate.

Per quello che qui ancora interessa il contenzioso si era concentrato non più sulla restituzione degli aiuti di stato fruiti, ma sulle modalità di calcolo degli interessi sulle agevolazioni, in particolare se con interessi semplici oppure composti, e in questa seconda ipotesi, sulla data a partire dalla quale gli interessi dovevano calcolarsi in misura composta.

La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la pronuncia ora impugnata, ha stabilito che “gli interessi sono da corrispondere in misura composta dalla data di entrata in vigore del regolamento 794/2004 e solo relativamente al periodo intercorrente fra la notifica della decisione della Commissione ed il recupero effettivo”.

La ricorrente ha censurato la sentenza affidandosi a quattro motivi, chiedendo la cassazione della decisione per la parte in cui ne risultava soccombente, con decisione nel merito.

L’Agenzia delle entrate ha depositato “atto di costituzione” al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Con memoria del 25.01.2021 la società ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Nell’adunanza camerale del 9 febbraio 2021 la causa è stata trattata e decisa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Pregiudizialmente deve rilevarsi che l’Agenzia ha resistito con un “atto di costituzione”, tardivamente depositato e non notificato, per l’eventuale partecipazione alla discussione nella pubblica udienza. Va affermato che, in mancanza di notificazione, l’atto depositato non è qualificabile come controricorso (Cass., 5/12/2014, n. 25735). Trattasi di un principio che, affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. (cfr. Cass., 15/11/2017, n. 26974).

Nel merito, è opportuno premettere che rispetto agli atti impositivi ricevuti dalla contribuente la controversia si è focalizzata sulle modalità di calcolo degli interessi sulle agevolazioni fruite negli anni 1995 e 1996, successivamente qualificate dalla Commissione Europea come aiuti di Stato, con conseguente recupero.

Successivamente, con riguardo al precedente contenzioso pendente tra le parti per le comunicazioni-ingiunzioni e gli avvisi di accertamento relativi alle medesime annualità, questa Corte ha deciso regolando le modalità di calcolo degli interessi. A tal fine, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia del 3 settembre 2015, causa C89/14, è stato affermato che in tema di recupero degli aiuti di Stato, in quanto equivalenti ad agevolazioni fiscali, gli interessi dovuti dal contribuente vanno calcolati, ai sensi del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, conv. in L. n. 46 del 2007 (sovrapponibile al D.L. n. 185 del 2008, art. 24, conv., con modif., dalla L. n. 2 del 2009), ed in virtù del rinvio – mobile (e non fisso) – al Regolamento CE n. 794 del 2004 della Commissione, su base composta, anche quando la decisione che abbia dichiarato l’incompatibilità dell’aiuto e ne abbia disposto il recupero sia stata adottata (e notificata allo Stato membro) anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento (con il solo limite, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, delle situazioni acquisite ovvero esaurite sotto l’imperio della disciplina previgente, nelle quali già prima di tale data l’aiuto sia stato definitivamente recuperato, su base semplice, o l’avviso di accertamento sia stato emesso). E’ stato peraltro specificato che l’interesse composto di cui all’art. 11 del Regolamento CE della Commissione Europea n. 794 del 2004, va ricalcolato a intervalli di un anno sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo, come disposto dal Regolamento (CE) della Commissione Europea n. 271/2008 del 30 gennaio 2008 (Cass., 17/04/2019, n. 10686; cfr. anche 9/02/2018, n. 3164).

La contribuente ha dichiarato che, a seguito della decisione sulle modalità di calcolo degli interessi, l’Agenzia delle entrate ha provveduto allo sgravio parziale delle cartelle oggetto di impugnazione, con relativo rimborso. Ha pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Attese le ragioni esposte dal ricorrente, che si traducono in una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito dell’impugnazione, va dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse.

Nulla va disposto in ordine alle spese, non essendosi ritualmente costituita l’Agenzia delle entrate. Posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta, non sussistono inoltre i presupposti per il pagamento del c.d. “doppio contributo” (Cass., 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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