Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18932 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 23/02/2017, dep.31/07/2017),  n. 18932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25654-2014 proposto da:

C.O., O.D., C.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALESSANDRO GRACIS giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.Z., S.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GOITO 29, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PATELMO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICA

PATELMO giusta procura speciale a margine del controricorso;

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in persona del Dott.

M.A. Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Presidenza,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO TRIOLO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

UNIQA PROTEZIONE SPA, UGF ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2107/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilità e

comunque il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GRACIS ALESSANDRO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO DI MEGLIO per delega;

udito l’Avvocato PAOLO PATELMO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L. e S.Z. hanno convenuto in giudizio O., D. e C.L., eredi di C.R., esponendo che quest’ultimo era stato l’unico responsabile di un sinistro stradale nel quale egli aveva perso la vita e gli attori, rispettivamente conducente e proprietario dell’altra autovettura coinvolta nell’incidente, avevano riportato gravi danni. La citazione veniva estesa a La Carnica Assicurazioni s.p.a., oggi Uniqua Assicurazioni s.p.a., compagnia assicurativa del C..

Gli eredi C. hanno richiesto, a loro volta, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure ereditario, sostenendo che fossero corresponsabili del sinistro. Inoltre, hanno chiamato in causa la Meie Assicurazioni s.p.a., ora UGF Assicurazioni s.p.a.

Entrambe le compagnie assicurative si sono costituite in giudizio. Inoltre, interveniva volontariamente l’I.N.P.S., chiedendo, in via surrogatoria, che i C. e La Carnica s.p.a. fossero condannati alla refusione di quanto corrisposto a S.L. a titolo di indennità di malattia.

Il Tribunale di Belluno ha ritenuto la responsabilità concorrente di C.R. (80%) e di S.L. (20%), pronunciando le conseguenti condanne risarcitorie.

La decisione di primo grado è stata appellata in via principale della Uniqa Protezione s.p.a. e in via incidentale dagli S., dai C. e dalla UGF Assicurazioni s.p.a. L’I.N.P.S. ha chiesto il rigetto dell’appello principale.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 19 settembre 2013, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha lasciato invariata la percentuale di addebito della responsabilità dei sinistro affermata dal tribunale. Contro tale decisione ricorrono i C. con undici motivi, illustrati da successive memorie. Resistono con controricorso gli S. e l’I.N.P.S.

All’udienza di discussione i ricorrenti hanno rinunciato al decimo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi sei motivi, con i quali si censura sotto molteplici aspetti l’insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale da morte del congiunto effettuata dal Tribunale di Belluno e confermata in grado di appello, possono essere esaminati congiuntamente in quanto largamente sovrapponibili e a tratti ripetitivi.

La Corte d’appello ha rigettato la relativa doglianza osservando che, “tenendo conto trattarsi di fratelli di età adulta e non conviventi e non essendo state provate situazioni particolari, non risultano ragioni per modificare la liquidazione effettuata” dal primo giudice, peraltro in linea con i parametri usualmente utilizzati, anche con riferimento alle c.d. Tabelle di Milano.

A prescindere dall’ampiezza delle considerazioni svolte dai ricorrenti, particolarmente generiche e spesso ai limiti della specificità, l’unica censura di legittimità realmente formulata nei motivi in esame si risolve nella mancata valorizzazione di alcuni fattori di personalizzazione del danno, individuati nel dolore per il decesso del fratello; nella composizione “particolarissima” del nucleo familiare, caratterizzato dalla risalente (1971) perdita del padre e dal successivo (1988) decesso della madre, tale che il fratello deceduto (rimasto il maschio più anziano della famiglia) aveva assunto una “sorta di leadership morale”; nella “vivenza” di tutti nella provincia di Belluno; nell’età “certo non decrepita” della vittima; nel pagamento di non indifferenti costi funeratizi, indice di attaccamento dei ricorrenti al deceduto; nella tragicità dell’incidente in sè considerata; nella gravità del “fatto reato”; nelle allegazioni relative alla “intensità del patimento indotto nella psiche dei superstiti”.

In realtà, la corte d’appello ha fatto buon governo della legge sostanziale e processuale allorquando ha ritenuto che nessuno di questi elementi comportasse una situazione particolare tale da giustificare lo scollamento della liquidazione dal valore mediano.

Infatti, l’incidente non presenta connotati di tragicità diversi da quelli insiti in qualsiasi altro evento mortale, tutti inevitabilmente dolorosi, dovendosi peraltro considerare che i superstiti non facevano neppure parte del nucleo familiare della vittima, essendo fratelli non conviventi. Non può essere considerata fattore di personalizzazione del danno non patrimoniale iure proprio la circostanza che fratelli vivessero tutti nella stessa provincia (come normalmente accade fra parenti stretti); nè che gli stessi avessero già perso entrambi i genitori (peraltro, l’uno a considerevole distanza di tempo dall’altro), trattandosi comunque di soggetti adulti; nè che le spese funebri siano state “non indifferenti”, non essendo l’entità dei costi indice – neppure indiretto – di un legame affettivo con il deceduto che si ponga oltre quello che è naturale che leghi fra loro i fratelli; nè l’età del deceduto, certamente non più giovane ((OMISSIS) anni).

In particolare, non acquista alcun valore la pretesa “gravità del fatto reato”, da intendersi come patimento per la gravità dell’offesa subita, dal momento che – secondo la non contestata ricostruzione della dinamica dell’incidente – il soggetto che pose in essere una condotta sconsiderata fu proprio il C. (che tentò un doppio sorpasso in una strada con doppia striscia continua mentre era in grave stato di ebbrezza), laddove al conducente dell’altro veicolo si può – al più – addebitare di non essersi tenuto quanto più stretto possibile al margine destro della carreggiata.

Tali considerazioni rendono, in conclusione, manifestamente infondate tutte le doglianze esposte nei primi sei motivi, anche con riferimento alla pretesa apparenza della motivazione e alla lamentata omessa valutazione della prova.

2. Pure il settimo, l’ottavo e il nono motivo, riferiti al diniego del risarcimento dei costi per l’assistenza stragiudiziale, sono manifestamente infondati.

Infatti, la corte d’appello non ha posto in dubbio la risarcibilità astratta di tali costi, ma ha osservato – piuttosto – che “per espressa ammissione degli eredi C., la domanda di rimborso formulata in primo grado non poteva essere accolta, difettando l’esborso”. Tale ratio decidendi non è stata persuasivamente scalfita dai motivi di ricorso.

3. Il decimo motivo, relativo alla risarcibilità del danno da morte iure hereditatis, è stato rinunciato all’udienza di discussione.

Esso era comunque infondato, in quanto la corte di merito si è conformata al risalente e costante principio di legittimità secondo cui, qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985; Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 23/03/2016, Rv. 639373).

4. Infine, è infondato anche l’undicesimo motivo, concernente la compensazione parziale delle spese di lite in primo grado.

Come si ricava dalla lettura della sentenza impugnata, gli eredi C. avevano non solo negato il concorso di colpa del loro congiunto, ma addirittura invocato la responsabilità penale dello S., sicchè correttamente è stato ritenuto che essi fossero parzialmente soccombenti.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

6. Al presente giudizio si applica, ratione temporis, l’art. 385 c.p.c., comma 4, introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 13 e successivamente abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 20. Infatti, il ricorso per cassazione ha ad oggetto una sentenza pronunciata dopo il 2 marzo 2006, ma il giudizio in primo grado è iniziato prima del 4 luglio 2009 e quindi ad esso non si applica l’abrogazione disposta dalla L. n. 69 del 2009.

Ciò posto, la totale carenza di fondamento del ricorso in esame giustifica la condanna d’ufficio dei ricorrenti al pagamento in favore degli intimati principali, ossia degli S., in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata, in base al valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo.

7. Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi in favore degli S. e in Euro 5.000,00 per compensi in favore dell’I.N.P.S., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 per ciascuno dei controricorrenti, ed agli accessori di legge.

Condanna altresì i ricorrenti in solido al pagamento della somma di Euro 5.000,00 in favore degli S., ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 4.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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