Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18932 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/09/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 27/09/2016), n.18932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO S.P.A. (OMISSIS) Elettivamente domiciliato in Roma, via

Maresciallo Pilsudski, n. 118, nello studio dell’avv. Antonio

Stanizzi; rappresentato e difeso dall’avv. Ernesto Capobianco,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI (OMISSIS), –

Elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio Clementi, n. 68, nello

studio dell’avv. Giuseppe Frasca; rappresentato e difeso dall’avv.

Carlantonio Nobile, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI FOGGIA; ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.; TELECOM ITALIA S.P.A.;

– intimati –

e sul ricorso proposto in via incidentale da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI (OMISSIS) come

sopra rappresentato;

– ricorrente in via incidentale –

contro

FALLIMENTO S.P.A. (OMISSIS) come sopra rappresentato;

– controricorrente a ricorso incidentale –

e contro

COMUNE DI FOGGIA, ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., TELECOM ITALIA S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 539,

depositata in data 24 giugno 2008;

udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 25 febbraio 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per il ricorrente principale l’avv. Ernesto Capobianco;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sost.

dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi

i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza depositata in data 15 ottobre 2001 il Tribunale di Foggia, pronunciando sulle domande rispettivamente proposte dall’impresa (OMISSIS) S.p.a. e dall’IACP di (OMISSIS) in relazione a un appalto stipulato per la realizzazione di settantotto alloggi, aventi ad oggetto reciproci addebiti di inadempimento e conseQuenziali pretese risarcitorie, dichiarava che detto contratto si era risolto per inadempimento di entrambe le parti e per tale ragione rigettava ogni pretesa risarcitoria, nonchè le domande avanzate dall’IACP nei confronti del chiamati in causa Comune di Foggia, Enel Distribuzione S.p.a. e Telecom Italia S.p.a..

1.1 – Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari, per quanto in questa sede maggiormente rileva, ha dichiarato inammissibili, per difetto di specificità, i primi due motivi del gravame proposto in via principale dall’impresa appaltatrice, relativi alla pronuncia di risoluzione per inadempimento reciproco, sotto il profilo, il primo, dell’insussistenza di inadempienze da attribuirsi alla stessa appellante, ed il secondo in relazione al giudizio di pari gravità degli addebiti, aggiungendosi, quanto a quest’ultimo, che esso “in ogni caso” appariva infondato anche nel merito.

1.2 – E’ stato altresì rigettato il terzo motivo di appello con il quale l’impresa contestava l’affermazione secondo cui le pretese risarcitorie sarebbero state elise dall’attribuzione di una pari responsabilità delle parti in ordine alla risoluzione per inadempimento, affermandosi che in caso di risoluzione del contratto per inadempimento di entrambe le parti nessuna di esse ha diritto al risarcimento dei danni per l’inadempimento dell’altra.

1.3 – Dalla conferma del giudizio espresso dal Tribunale in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento di entrambe le parti derivava, inoltre, il rigetto del gravame proposto in via incidentale dall’IACP, con il quale, in maniera speculare rispetto alle doglianze di controparte, si chiedeva che la risoluzione fosse dichiarata per inadempimento dell’impresa appaltatrice.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione la curatela del fallimento della S.p.a. (OMISSIS) propone ricorso, affidato ad otto motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’IACP, che interpone ricorso incidentale, con due motivi, resistiti da controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con i primi tre motivi, deducendo rispettivamente vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la curatela sostiene che la Corte di appello, richiamando il giudizio di inammissibilità, per difetto di specificità, già espresso in relazione al primo motivo di gravame, lo avrebbe esteso al secondo, senza indicare le ragioni in base alle quali detta censura sarebbe stata connotata da genericità. La contraddittorietà, in particolare, consisterebbe nel contestuale rilievo dell’infondatezza del motivo in esame.

2.1 – Con il quarto mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.: con il secondo motivo di gravame l’appellante non solo avrebbe evidenziato l’erroneità dell’affermazione del Tribunale inerente a un reciproco inadempimento delle parti, ma avrebbe anche indicato le ragioni in virtù delle quali tale giudizio non era predicabile dal punto di vista pratico e teorico.

2.2 – Con il quinto mezzo si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 342 c.p.c., art. 163 c.p.c., commi 3 e 4, e art. 164 c.p.c., comma 3, in quanto la costituzione del convenuto, che non avrebbe sollevato eccezioni, avrebbe sanato il vizio di genericità del gravame rilevato dalla corte territoriale.

2.3 – La sesta censura attiene alla violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c.. Si sostiene che il carattere unitario della valutazione della colpa dell’inadempimento non consentirebbe la risoluzione del contratto in favore di entrambe le parti.

2.4 – Con il settimo mezzo si denuncia insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta equivalenza, sotto il profilo della gravità, delle Inadempienze delle parti.

2.5 – Con l’ottavo mezzo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., si contesta il diniego di accoglimento della pretesa risarcitoria fondato sul reciproco inadempimento.

3 – Con il primo motivo del ricorso incidentale l’IACP si lamenta della compensazione delle spese processuali, rilevando che la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto esclusivamente del rigetto dell’impugnazione principale, con conseguente insussistenza della soccombenza reciproca.

3.1 – La seconda censura è prospettata in maniera subordinata, e speculare, rispetto all’ottavo motivo del ricorso principale: si sostiene che la Corte avrebbe dovuto, anche in caso di reciproco inadempimento, accertare la prioritaria responsabilità della controparte.

4 – I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente correlati, sono inammissibili.

4.1 – Con tali mezzi, infatti, si deducono distinti profili del vizio di motivazione in relazione alla rilevata inammissibilità, per difetto di specificità, del secondo motivo di gravame. Giova in proposito rilevare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, non è predicabile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine ad “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte di cassazione, essendo giudice del fatto, inteso in senso processuale, accerta la sussistenza o meno della violazione denunciata prescindendo dalla motivazione resa dal giudice del merito (Cass., 30 luglio 2015, n. 16164).

5 – Passando all’esame della quarta censura, deve in primo luogo ribadirsi che, con riferimento alla denuncia di specifiche violazioni di norme procedurali la Corte di cassazione è giudice del fatto (inteso in senso processuale) ed ha il potere – dovere di accertarle procedendo all’esame diretto degli atti (Cass., Sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass., 22 gennaio 2006, n. 24856). Non può omettersi di rilevare, tuttavia, che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza di esso (Cass., 5 agosto 2010, n. 19198; Cass., 31 marzo 2007, n. 8055).

5.1 – A tale onere si è sottratto il ricorrente, il quale si è limitato a formulare le censure in esame senza riprodurre, per intero, l’atto di gravame proposto, riportandone soltanto un breve brano, il cui esame non consente di apprezzare la ricorrenza o meno della violazione denunciata.

Tale giudizio di inammissibilità, come sopra rilevato, avrebbe dovuto essere contestato, mediante la deduzione della violazione dell’art. 342 c.p.c., con l’indicazione delle ragioni per cui avrebbe dovuto essere ritenuta erronea tale statuizione del giudice di appello, e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass., 20 settembre 2006, n. 20405; Cass., 31 marzo 2007, n. 8055).

Detto principio (ribadito di recente proprio in relazione a ricorso con cui si deduceva la violazione dell’art. 342 c.p.c.: Cass., 10 gennaio 2012, n. 86), non contrasta con l’orientamento secondo cui il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione relativa a un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda: le Sezioni unite di questa Corte, proprio nel risolvere il relativo contrasto, hanno riaffermato la necessità che la censura sia stata proposta dal ricorrente “in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito” (Cass., 22 maggio 2012, n. 8077).

5.2 – Con riferimento alla formulazione del motivo di appello in esame, quale risultante dalla relativa trascrizione nel ricorso (“Si impugna la sentenza appellata nella parte in cui assume che gli Inadempimenti sono stati di pari gravità ed hanno in pari misura ostacolato il completamento dei lavori, con la conseguenza che il contratto deve essere risolto per inadempimento di entrambe le parti. Ha infatti errato il Tribunale sia nel ritenere che potesse ravvisarsi nel caso di specie un’ipotesi di inadempimento reciproco, sia comunque, nel verificare che i reciproci inadempimenti sarebbero stati di pari gravità”), deve richiamarsi l’orientamento di questa Corte secondo cui la specificità dei motivi – richiesta dall’art. 342 c.p.c., per la rituale proposizione dell’atto di appello – esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime, alla parte volitiva dell’appello dovendosi sempre accompagnare una parte argomentativa – nella specie del tutto carente – che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

La tesi sostenuta dal fallimento ricorrente contrasta, quindi, con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui nell’atto di appello, ossia nell’atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass., 13 aprile 2010, n. 8771; Cass., 18 aprile 2007, n. 9244).

6 – Del pari infondato è il quinto motivo. In proposito vale bene richiamare l’orientamento di questa Corte secondo cui l’inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell’atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell’appello e del ricorso per cassazione, e non è comminata in ipotesi tassative, ma si verifica ogniqualvolta – essendo l’atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell’appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) – non operi un meccanismo di sanatoria; pertanto, essendo inapplicabile all’atto di citazione di appello l’art. 164 c.p.c., comma 2, per incompatibilità – in quanto solo l’atto conforme alle prescrizioni di cui all’art. 342 c.p.c. è idoneo a impedire la decadenza dall’impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza -l’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi, imposto dall’art. 342 cit., integra una nullità che determina l’inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell’atto a seguito di costituzione dell’appellato – in qualunque momento essa avvenga – e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa (Cass., Sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16; Cass., 3 giugno 2004, n. 10596; Cass., 25 luglio 2005, n. 15558).

6 – Il sesto ed il settimo motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Come sopra evidenziato, le doglianze in esame riguardano il tema della configurabilità di un giudizio di pari responsabilità nell’ipotesi di reciproco inadempimento, tema che la Corte di appello ha esaminato nel merito, pur avendo dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di gravame con il quale detta questione era stata dedotta dall’appellante.

Soccorre in proposito il principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”, su tale ultimo aspetto (Cass., Sez. un., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27049; Cass., 20 agosto 2015, n. 17004).

7 – L’esame dell’ultimo motivo – assorbente rispetto alla seconda censura del ricorso incidentale – non può prescindere dal giudicato formatosi, per la ragioni sopra evidenziate – in merito alla risoluzione del contratto per inadempimento di entrambe le parti, essendo stata affermata, per altro, la loro pari responsabilità.

L’intangibilità di tale aspetto, per altro, non consente di accedere a qualsiasi pretesa risarcitoria ricollegata all’inadempimento della controparte, posto che, si condivida o meno la statuizione fondata sulla risoluzione del contratto per reciproco inadempimento delle parti, la formazione del giudicato sul punto della pari responsabilità è ostativa all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata da ognuna delle parti (Cass., 13 giugno 1977, n. 2279). In altri termini, pur considerando la suddetta statuizione distonica rispetto all’orientamento prevalente, secondo il quale in carattere unitario della colpa impone, pur in presenza di reciproci addebiti di inadempimento, di individuare il comportamento colpevole prevalente, addebitando la responsabilità esclusivamente a quel contraente che, con detto inadempimento preponderante, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell’altra parte (Cass., 17 giugno 2013, n. 14648; Cass., 27 ottobre 2008, n. 25847; Cass. 3 gennaio 2002, n. 27), il giudicato formatosi sulla pari gravità degli inadempimenti non consente l’attribuzione, anche ai fini risarcitori, di un inadempimento colpevole, che costituisce l’elemento fondante del giudizio di responsabilità.

8 – Passando all’esame del ricorso incidentale, richiamato quanto già rilevato in relazione al secondo motivo, va osservato, quanto al primo, che la Corte di appello ha disposto la compensazione delle spese di lite in relazione alla reciproca soccombenza, laddove l’impugnazione proposta in via incidentale dall’IACP non è stata dichiarata inefficacia, bensì – senza che sul punto siano stati avanzati specifici rilievi – rigettata nel merito, richiamando, sia pure in maniera sintetica, le ragioni ìn virtù delle quali era stato affermata l’infondatezza del gravame proposto in via principale.

Correttamente, pertanto, la corte distrettuale ha fondato la propria valutazione circa la compensazione delle spese processuali sulla soccombenza reciproca delle parti, corrispondente a un criterio a tal fine predeterminato dal legislatore, la cui ricorrenza anche nel presente giudizio di legittimità consiglia analoga statuizione con riferimento alle parti che hanno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e l’incidentale e compensa le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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