Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18932 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. II, 11/09/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 11/09/2020), n.18932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6287-2015 proposto da:

L.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO SARZOTTI;

– ricorrente –

contro

I.R., rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO

FERRARIS, PIETRO FERRARIS, ENZO ROBALDO;

– ricorrente incidentale –

contro

CONSORZIO PARCO LOMBARDO del VALLE DEL TICINO, OLIARO SRL,

F.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3922/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2020 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito l’Avvocato BRUNO SARZOTTI, difensore del ricorrente, che si

riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato PIETRO FERRARIS difensore del ricorrente successivo

I.R., che si riporta agli atti depositati.

PQM.

Vedi Provvedimento Allegato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.P.G., I.R., la srl Oliaro e F.R. furono attinti ciascuno da ordinanza ingiunzione al pagamento di sanzione pecuniaria emessa dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino in relazione a più illeciti riscontrati a seguito dell’escavazione in alveo del fiume (OMISSIS) di una maggior quantità di inerti rispetto a quella stabilita nella convenzione stipulata tra la srl Oliaro e l’Ente Parco.

Ciascuno degli ingiunti ebbe a proporre separata opposizione nei termini e tutti i procedimenti furono riuniti avanti il Giudice del Tribunale di Pavia, che procedette alla trattazione unitaria.

Il Tribunale pavese ebbe a decidere,con sentenza non definitiva, le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti rigettandole, ed il L., l’ I. e la srl Oliaro proposero gravame immediato avanti la Corte d’Appello di Milano avverso detta sentenza non definitiva, sicchè il Tribunale di Pavia dispose la sospensione dell’ulteriore trattazione dell’opposizione nel merito in attesa della definizione di detta impugnazione.

La Corte ambrosiana, con la sentenza oggi impugnata, ebbe a rigettare tutte le eccezioni sollevate dalle parti appellanti, rilevando – per quanto ancora interessa – che l’illecito amministrativo contestato non è proprio del solo soggetto che ne traeva profitto economico – la srl Oliaro – ma ne rispondono pure i soggetti – il geom. L., direttore del cantiere di escavo, e l’ing. I., direttore dei lavori – che materialmente concorsero a compiere l’attività illecita; che la contestazione fu tempestiva avuto riguardo al momento in cui la relazione del tecnico accertatore pervenne al Consorzio ingiungente; che non vi fu lesione del diritto di difesa all’atto del compimento degli accertamenti per rilevare l’illecito, posto che avvenuti mentre il cantiere in attività e quindi con la possibilità degli interessati di parteciparvi ancorchè non preavvisati dell’accesso e comunque gli accertamenti eseguiti erano ripetibili.

Avverso detta sentenza hanno proposto impugnazione per cassazione i soli L. ed I. proponendo ambedue due motivi di ricorso.

F.R. – già soggetto non appellante -, la srl Oliaro ed il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino sono rimasti intimati.

Ambedue le parti ricorrenti hanno depositato più note difensive in relazione alle varie udienze tenute.

Difatti, una prima volta, la trattazione delle cause in camera di consiglio era rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione afferente l’assenza in atti della sentenza impugnata notificata e, quindi, una seconda volta la trattazione delle cause era rimessa alla pubblica udienza, stante il carattere rilevate delle questioni giuridiche trattate.

Quindi all’odierna udienza pubblica sentire le conclusioni del P.G. – rigetto dei ricorsi – nonchè dei difensori delle parti ricorrenti, questa Corte adottava decisione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In limine va disposta la riunione delle cause conseguite ai due separati ricorsi per cassazione proposti e dal geom. L. e dall’ing. I., ex art. 335 c.p.c., attingendo la medesima sentenza d’appello ed il ricorso principale va individuato in quello interposto da L.P.G..

Ambedue i ricorsi proposti vanno dichiarati improcedibili a sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Il geom. L. con il ricorso avviato alla notifica per posta il 27.2.2015 – non risultano per altro depositate entro i termini stabiliti, ex Cass. SU n 627/08, le cartoline di ricevimento a comprova dell’avvenuta notifica – ha proposto due mezzi d’impugnazione.

Con il primo mezzo si denunzia omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione della norma L. Lombardia n. 86 del 1983, ex art. 29 poichè la Corte ambrosiana non ebbe a ritener che l’art. 29 citata L.R. configurasse un illecito ipotizzabile solo a carico del soggetto che ha tratto profitto dall’azione illecita, che nella specie di certo non era lui, poichè mero dipendente della srl Oliaro, esecutrice dei lavori di escavo inerti nel fiume. Inoltre il ricorrente osserva come, se anche l’autore materiale poteva essere ritenuto responsabile, assieme al soggetto che ebbe a trarre profitto, allora la sanzione non poteva che essere parametrata sul profitto da ciascun singolo concorrente tratto in concreto.

Con la seconda doglianza il L. lamenta violazione del disposto ex art. 223 disp. att. c.p.p., nonchè omessa motivazione o suo vizio evidente ex art. 360 c.p.c., n. 5, poichè il Collegio ambrosiano ha ritenuto che le misurazioni avvennero comunque alla presenza degli interessati ed un tanto contrariamente a quanto desumibile dal verbale redatto dagli accertatori.

Osserva il ricorrente come la Corte territoriale ha ritenuto che detta presenza fosse stata assicurata dalla circostanza fattuale – al contrario anodina al riguardo – che le misurazioni avvennero quando il cantiere di escavo in alveo in attività, ma un tanto ex se non assicura il rispetto della disposizione circa l’avviso dell’inizio operazioni di accertamento al fine del contraddittorio regolare effettivo e, non già, meramente teorico rimesso alla fortuita conoscenza da parte dell’interessato che avrebbe dovuto accorgersi della presenza di estranei nei pressi del cantiere.

Infine, osserva il L., erroneamente i Giudici d’appello hanno ritenuto che, comunque, gli accertamenti fossero ripetibili, mentre un tanto era escluso dagli stessi accertatori a tenore del verbale redatto e contrario alla situazione di natura.

L’ing. I.R. – che ha provveduto a comprovare la notifica a tutti i contri interessati del suo ricorso – a sua volta propone due ragioni di impugnazione. Con il primo mezzo lamenta violazione della norma L. n. 689 del 1981, ex art. 14 nonchè omessa e contraddittoria motivazione circa il momento di avvenuto accertamento dell’illecito dal quale scorre il termine di contestazione, in quanto il Collegio ambrosiano, nell’accertare detto elemento fondamentale, non ha considerato che l’Ente Parco ebbe a disporre l’immediata sospensione dei lavori di escavo, sicchè in detto momento andava individuato l’intervenuto accertamento.

Con la seconda ragione di doglianza l’ I. deduce violazione del disposto L. n. 689 del 1981, ex artt. 5 e 6 ed L. Lombardia n. 83 del 1986, art. 29 posto che la Corte territoriale ha argomentato come se egli fosse tenuto solidalmente con l’autore dell’illecito, sicchè poteva agire in regresso nel caso di pagamento dell’assai sensibile sanzione pecuniaria.

In realtà la sanzione portata sull’ordinanza-ingiunzione opposta gli era stata irrogata in proprio quale autore materiale dell’illecito, sicchè si pone la questione se l’illecito contestato avesse natura squisitamente propria, ossia riferibile al solo soggetto che trae profitto economico dalla condotta sanzionata, oppure questione di legittimità costituzionale circa la sanzione esagerata rispetto alla condotta di un soggetto che alcun profitto trae.

Ambedue i proposti ricorsi sono improcedibili in quanto i ricorrenti non hanno provveduto a depositare, siccome prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ossia la ragione per la quale, una prima volta, la trattazione delle cause fu rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite, circa l’interpretazione di detta norma, poi intervenuta – Cass. n 8312/19 -.

Difatti sia il L. che l’ I. nei loro ricorsi precisano che la sentenza emessa dalla Corte ambrosiana il 15.10 – 4.11.2014 venne loro notificata il 29.12.2014, tuttavia depositano in atti o mera copia autentica della sentenza senza alcuna attestazione dell’avvenuta notifica ovvero copia autentica con la relata, attestante la notifica mediate posta elettronica da parte del difensore dell’Ente Parco, senza alcuna attestazione circa la ricezione e la conformità.

Nella specie, dunque, non può soccorrere l’insegnamento, ex Cass. SU n 11850/18, posto che le impugnazioni risultano proposte ben dopo lo scorrere dei sessanta giorni dal deposito della sentenza impugnata, nè l’insegnamento, ex Cass. su n 10648/17, posto che le controparti sono rimaste intimate ed in atti si rinvengono esclusivamente le copie della sentenza impugnata versate dai ricorrenti.

Viceversa, siccome insegna questo Supremo Collegio – Cass. sez. 2 n 19695/19, Cass. sez. 3 n 12609/18, Cass. su n 10266/18 – la conformità dell’atto ed allegati ricevuti per via digitale – originali – va certificata dal difensore del ricorrente a sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 bis e 1 ter. Nella specie un tanto non è avvenuto ed, invero, nemmeno risultano depositati i supporti cartacei afferenti l’attestazione del completo iter di trasmissione per via telematica della sentenza impugnata.

A tali manchevolezze consegue dunque l’improcedibilità delle impugnazioni mosse, siccome positivamente disposto dalla legge.

In difetto di resistenza dei soggetti intimati, nulla s’ha da provvedere circa le spese di lite di questo giudizio di legittimità.

Concorrono in capo ai ricorrenti le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara improcedibili sia il ricorso principale che incidentale, nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA