Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18931 del 31/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 23/02/2017, dep.31/07/2017),  n. 18931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24806-2014 proposto da:

M.G., M.F., M.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso lo studio

dell’avvocato TULLIA TORRESI, che li rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ATLANTIA SPA, in persona del General Counsel Avv. F.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO TARTAGLIA, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4794/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso;

udito l’Avvocato TULLIA TORRESI;

udito l’Avvocato CLAUDIO MAGNANTI per delega;

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.G., anche nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori L. e F., convenne in giudizio la Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’urto frontale della sua autovettura, della quale aveva perso il controllo, contro lo spigolo destro di una galleria priva di barriera protettiva. Nel sinistro aveva perso la vita la moglie C.C. e sia il deducente che i figli avevano riportato gravi lesioni personali.

Il Tribunale di Roma respinse la domanda e la Corte d’appello capitolina, con sentenza pubblicata in data giugno 2000, rigettò l’appello proposto dai M.. Costoro proposero ricorso e la Corte di cassazione, con sentenza n. 488 del 15 gennaio 2003, cassò con rinvio la sentenza impugnata.

In data 16 settembre 2013 la Corte d’appello di Roma definì il giudizio di rinvio, rigettando ancora una volta la domanda attorea.

Avverso tale sentenza M.G. e i figli L. e M.F., nel frattempo divenuti maggiorenni, hanno nuovamente proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

Resiste con controricorso la Atlantia s.p.a., nuova denominazione nel frattempo assunta dalla originaria parte convenuta.

Entrambe le parti hanno depositato note difensive ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va affrontata anzitutto l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Atlantia s.p.a., la quale ha dedotto di non essere stata parte del precedente grado di giudizio. La sentenza d’appello, infatti, sarebbe stata emessa nei confronti di Autostrade per l’Italia s.p.a., che è un distinto soggetto giuridico, cui sarebbe stato conferito un ramo d’azienda costituito dalle attività svolte in regime di concessione, ivi compresa anche quella cui si riferisce il sinistro oggetto di lite.

L’eccezione è infondata.

I M. hanno citato, anche nel giudizio di rinvio, la Atlantia s.p.a. Innanzi alla Corte d’appello, tuttavia, si è costituita volontariamente Autostrade per l’Italia s.p.a., mentre la società convenuta è rimasta contumace. Tanto premesso, si deve rilevare che non risulta in alcun modo dimostrato che il presente rapporto processuale fosse compreso nel ramo d’azienda ceduto ad Autostrade per l’Italia s.p.a., nè che quest’ultima si sia costituita nel giudizio di rinvio nella qualità di successore nel diritto controverso. La sentenza impugnata non contiene alcun accertamento sul punto e la sola circostanza che nella relativa intestazione non si faccia menzione di Atlantia s.p.a., certamente convenuta dai M. e mai formalmente estromessa, non è indicativa dell’avvenuta successione nel diritto controverso.

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., il giudizio prosegue nei confronti delle parti originarie.

2. Con i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, si deduce, fra l’altro, la violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c., nonchè dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Tali censure sono fondate.

3. La Corte di cassazione, con sentenza n. 488 del 2003, ha annullato con rinvio la precedente sentenza d’appello e ha indicato, fra i principi di diritto cui attenersi, quello secondo cui la società che ha in gestione un tratto autostradale è responsabile anche dell’aggravamento del danno determinato dall’omessa predisposizione di misure protettive.

4. La corte d’appello, anche sulla scorta degli accertamenti contenuti in una precedente sentenza civile e in una sentenza penale relative al sinistro, ha ritenuto, conformemente a quanto ipotizzato dal c.t.u., la responsabilità esclusiva del conducente nella perdita di controllo del veicolo. Ha altresì ritenuto che, sebbene la circolare n. 2337 del 1987 del Ministero dei lavori pubblici facesse obbligo di proteggere con una barriera (guardrail) gli ostacoli fissi a lato della carreggiata (quale lo spigolo di una galleria), non fosse stata acquisita alcuna prova del tipo di incidenza che da tale omissione “avrebbe potuto produrre sulla dinamica dell’incidente”.

Tale affermazione si pone in aperto contrasto con le conclusioni del c.t.u., che testualmente afferma “non si può parlare di concausa nella produzione dell’evento, per la mancanza di guardrail di protezione dell’ingresso della galleria, ma certamente di concausa delle conseguenze, atteso che la funzione della barriera è di ridirezionare i veicoli in carreggiata nei casi di emergenza o di perdita di controllo dei mezzi da parte dei conducenti”.

Tali conclusioni non sono confutate, respinte o – anche solo implicitamente – disattese dal giudice del rinvio, che tuttavia le ritiene sostanzialmente irrilevanti per difetto di prova dello specifico aggravamento delle conseguenze che da tale omissione possa essere derivato.

In tal modo, il giudice di rinvio ha disatteso il principio di diritto, enunciato nella sentenza rescindente, secondo cui “non è consentito escludere l’efficienza causale tra una condotta e un evento di danno solo perchè è incerto il grado di incidenza causale di altra concausa, dovendo invece positivamente risultare che questa è stata da sola autosufficiente a determinarlo”.

5. In sostanza, la corte d’appello ha omesso di considerare l’efficienza causale della mancanza del guardrail, che – se vi fosse stata avrebbe determinato l’attenuazione dell’impatto, peraltro verificatosi ad appena 80 km/h. Infatti, la funzione del “reindirizzamento” è anche quello di ammorbidire l’impatto, secondo l’ovvia regola di esperienza per la quale l’impatto contro un elemento assolutamente rigido e a spigolo (il bordo d’ingresso della galleria) è causativo di danni più gravi rispetto al caso in cui il medesimo impatto avviene contro un elemento elastico, deformabile e tondeggiante (il guardrail).

6. Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata deve essere cassata, affinchè il giudice di rinvio, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte con la sentenza n. 488 del 2003 (invece disattesi nel precedente giudizio rescissorio), valuti il grado di incidenza causale nell’aggravamento del danno determinato dall’omessa predisposizione – in violazione della circolare n. 2337 del 1987 del Ministero dei lavori pubblici – di misure protettive all’ingresso della galleria.

PQM

 

accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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