Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18931 del 27/09/2016

Cassazione civile sez. I, 27/09/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 27/09/2016), n.18931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ECOTECH S.R.L. – già MEGABYTE S.R.L. Elettivamente domiciliato in

Roma, via Ludovisi, n. 35, nello studio dell’avv. Massimo Lauro;

rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Riccio, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATICO – C.S.I. PIEMONTE Elettivamente

domiciliato in Roma, via Pacuvio, n. 34, nello studio dell’avv.

Guido Romanelli, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti

Emilio Jona e Marco Casavecchia Antonio Vitale, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATICO – C.S.I. PIEMONTE come sopra

rappresentato;

– ricorrente in via incidentale –

contro

ECOTECH S.R.L. – già MEGABYTE S.R.L.;

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, n. 650,

depositata in data 8 maggio 2008;

udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 25 febbraio 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente principale l’avv. E. Valeri, munito di

delega;

sentito per il controricorrente l’avv. Jona;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi

i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza depositata in data 27 luglio 2006 il Tribunale di Torino, pronunciando sulla domanda proposta dalla S.r.l. Megabyte nei confronti del Consorzio per il sistema informatico Piemonte, inerente alla esecuzione di prestazioni all’esito dell’aggiudicazione di una gara d’appalto per la fornitura e la manutenzione di sistemi informatici – poi annullata in sede di autotutela e comunque non conclusasi con la formale stipulazione di contratto (per essere emersi dei contrasti circa la durata triennale o annuale della manutenzione), rigettata l’istanza di sospensione avanzata in relazione alla pendenza del giudizio in sede amministrativa in merito all’annullamento dell’aggiudicazione, escludeva la sussistenza di un valido rapporto obbligatorio (non essendo considerata valida per la sua formazione una missiva in data 21 marzo 2003), e quindi accoglieva la domanda sotto il profilo dell’indennizzo previsto dall’art. 1328 c.c., condannando il consorzio al pagamento della somma di Euro 109.000,00, oltre interessi.

1.1 – Avverso la decisione della Corte di appello indicata in epigrafe, con la quale la suddetta sentenza è stata confermata, la società Megabyte s.r.l. ora denominata Eco-Tech s.r.l., propone ricorso, affidato ad unico ed articolato motivo, cui il consorzio resiste con controricorso, illustrato da memoria, interponendo ricorso incidentale, con due mezzi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con unico motivo, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente in via principale sostiene che la corte distrettuale non avrebbe considerato la valenza complessiva della lettera del 21 marzo 2003 e nelle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.

3 – Il ricorso presenta vari profili di inammissibilità.

3.1 – Viene, invero, dedotto il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione al rapporto fra la missiva del 21 marzo 2003, e il Capitolato speciale, che prevedeva l’obbligo per il C.S.I. di acquistare il servizio di manutenzione per un triennio. In tal modo, da un lato, non viene colta la ratio decidendi della sentenza impugnata, dall’altro, non essendo investite le argomentazioni complessivamente svolte dalla Corte distrettuale, il vizio motivazionale viene dedotto in maniera tale da risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito (Cass., 4 marzo 2010, n. 5205; Cass. 6 settembre 2012, n. 14929).

Infatti nella motivazione della decisione in esame, la corte territoriale, all’esito di una congrua disamina delle risultanze processuali, ha rilevato che il richiamo al Capitolato, contenuto nella citata missiva, “non poteva che valere per tutto quanto non fosse ivi espressamente derogato, come appunto era espressamente derogata la durata dell’impegno, in considerazione del fatto che tutti gli ordini CSI contenevano la previsione di un impegno annuale e non triennale di manutenzione”. Sulla base dell’accettazione di quegli ordini, che, per le ragioni sopra indicate, non potevano ricondursi nelle previsioni del Capitolato (che, per altro, come risulta dalla stessa sentenza, venne poi annullato in via di autotutela da parte del Consorzio), la Corte di appello ha ritenuto che si trattasse di contratti autonomi, mentre, quanto agli ordini revocati, che gli stessi avevano fatto sorgere in capo alla Megabyte in diritto di conseguire un indennizzo ai sensi dell’art. 1328 c.c..

A ben vedere, ove si prescinda dalle valutazioni di natura giuridica, per altro non dedotte, la doglianza in esame si limita a proporre, senza investire (con riferimento all’espressa deroga al Capitolato, che costituisce il dato essenziale della ricostruzione operata nella decisione in esame) l’intero iter argomentativo seguito dalla Corte di appello, una diversa e più favorevole interpretazione delle risultanze processuali, tale da comportare un riesame nel merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass., 10 luglio 2009, n. 16195; Cass., 7 marzo 2007, n. 5273), non potendosi affermare la sussistenza del vizio di motivazione per il solo fatto che la ricostruzione operata dal giudice sia difforme da quella suggerita dalla parte (Cass., 6 luglio 2007, n. 15264; Cass., 25 maggio 2006, n. 12447).

4 – L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia di quello incidentale, tardivamente proposto, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

5 – Il regolamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale, e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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