Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18931 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 15/07/2019), n.18931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19776-2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCI

MAURO, PULLI CLEMENTINA, CAPANNOLO EMANUELA;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CRISTOFORI DEMETRIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2016 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il

21/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza depositata in data 21/6/2016, il Tribunale di Cuneo ha rigettato l’opposizione proposta dall’Inps contro le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. promosso da B.D., e ha accertato che il B. possiede il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222 del 1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa;

2. avverso tale sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, il B.;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

l’Istituto censura la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato la riduzione della capacità di lavoro dell’assicurato considerando solo l’attività concretamente svolta, non anche tutte le possibili occupazioni confacenti alle sue attitudini, in base alle esperienze lavorative, al titolo di studio e all’età, come richiesto dalla L. n. 222 del 1984, art. 1;

la L. 12 giugno 1984, n. 222, sull’invalidità pensionabile, prevede, per il riconoscimento delle prestazioni da essa regolamentate, oltre all’esistenza di un qualificato rapporto assicurativo, anche la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato;

si tratta di nozione diversa dalla riduzione della generica capacità lavorativa utile, ai sensi della L. n. 118 del 1971, artt. 12e 13, per le prestazioni assistenziali, atteso che in questo caso si ha riguardo ad una capacità lavorativa generica che può essere accertata attraverso indici di valutazione delle singole malattie riscontrate;

questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro morboso dell’assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull’attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere svolta dall’assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute; sicchè, pur essendo la invalidità ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni personali e soggettive dell’assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa dei precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 (cfr. da ultimo, Cass. 19/6/2018, n. 16141, ed ivi ulteriori richiami);

nel caso in esame, la valutazione dell’invalidità pensionabile operata dal Tribunale, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ha tenuto conto della necessaria parametrazione delle malattie alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, precisando le ragioni per le quali il complesso morboso limita, nelle percentuali previste dalla legge, non solo l’attività di fatto svolta come operaio caseario, ma anche la specifica capacità lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini: in particolare, il giudice del merito ha tenuto conto, sulla base delle conclusioni del CTU, nonchè dei chiarimenti da quest’ultimo resi, dell’età dell’assicurato (57 anni), del suo vissuto lavorativo, del basso grado di istruzione, per individuare l’ambito delle attività confacenti alle sue attitudini, date da lavori di tipo manuale a medio-grave impegno ergico;

ha ritenuto che le occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato comportano, in ogni caso, “sovraccarico funzionale della colonna e degli arti inferiori interessati da importanti menomazioni” ed ha pertanto concluso – in ragione delle malattie da cui è affetto (“esiti di intervento di stabilizzazione vertebrale C4-C6 per mielopatia spondiloartrosica cervicale con residua paraparesi e incontinenza urinaria; esiti di remota osteomielite tibia sinistra; esiti di interventi per correzione ginocchio varo artrosico post meniscectomia in lesione LCA destra; ipoacusia percettiva bilaterale, non protesizzata”), complessivamente valutate, della ulteriore riduzione della sua capacità di riqualificazione in dipendenza delle limitazioni all’idoneità lavorativa, già disposte dal datore di lavoro e, comunque, da applicarsi obbligatoriamente, in assenza delle quali lavoro sarebbe usurante – per la sussistenza di una riduzione della capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini in misura superiore ai 2/3 (pag. 3 e 4 della sentenza);

si tratta di un giudizio compiutamente formulato, logicamente e tecnicamente corretto, nonchè in linea con il disposto della L. 222 del 1984, art. 1, nell’interpretazione di questa Corte, sicchè nessuna violazione di legge è riscontrabile;

in realtà, con il ricorso per cassazione l’Inps chiede una rivalutazione del materiale istruttorio opponendo un diverso convincimento che si infrange di fronte al principio secondo cui, nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da malattie dell’assicurato, l’apprezzamento del giudice di merito sui risultati dell’indagine svolta dal CTU, nonchè la valutazione in ordine alla obbiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità ed alla loro incidenza sulla capacità lavorativa, costituisce tipico accertamento in fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (cfr. Cass. 03/02/2012, n. 1652; Cass. 12/01/2011, n. 569; Cass. 29/04/2009, n. 9988; Cass. 3/4/2008, n. 8654), e ora deducibili solo negli stretti confini segnati dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella lettura che ne hanno dato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 8053/2014);

al di fuori di tale ambito, le censure costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che sorregge la decisione e si traducono in un’inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. 1652/2012, cit.);

alla stregua delle suddette considerazioni il ricorso deve essere rigettato e l’Inps deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza;

poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2500,00 per compensi professionali e 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA