Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18930 del 31/08/2010
Cassazione civile sez. I, 31/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18930
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24005/2008 proposto da:
FALLIMENTO N. (OMISSIS) DI C.V.
(C.F.
(OMISSIS)), in persona del Curatore Dott. T.
A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI
272, presso l’avvocato BARBA DAVIDE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CORVINO Mirella, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BIPOP CARIRE S.P.A. (C.F. (OMISSIS));
– intimata –
avverso la sentenza n. 824/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 03/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità per
sopravvenuta carenza di interesse.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Il curatore del fallimento di C.V. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 824/2008 della Corte d’appello di Napoli pronunciata nella causa introdotta innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. con atto 6.12.2002.
L’intimata BIPOP CARIRE S.P.A. non ha spiegato attività difensiva.
Il ricorrente ha depositato istanza con cui chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo intervenuto un accordo transattivo con la controparte, autorizzato dal Tribunale fallimentare, di cui è prova in atti.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla sua definizione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010