Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18930 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/07/2017),  n. 18930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27623-2015 proposto da:

E.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO SBRAGIA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GAETANO LA

LOGGIA 33, presso lo studio dell’avvocato SIMONA BLASI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BERNARDO NETO giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 693/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/02/2017 dal Consigliere Dott. ARMANO ULIANA.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con sentenza della 15 aprile 2015 la Corte d’appello di Firenze, a modifica della decisione di primo grado, ha rigettato le domande proposte dalla conduttore E.G. nei confronti del locatore G.A. volte a sentir dichiarare la nullità del contratto di locazione per l’impossibilità dell’oggetto o la risoluzione dello stesso per inadempimento perchè l’immobile concesso in locazione ad uso diverso dall’abitazione era privo del requisito dell’agibilità per l’attività commerciale pattuita.

Avverso questa sentenza propone ricorso E.G. con un motivo. Resiste con controricorso G.A. e presenta successiva memoria. Il Collegio ha invitato l’estensore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5, per violazione di legge in relazione all’art. 115 c.p.c.,vizio radicale di motivazione e omesso esame di un fatto storico decisivo.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello è giunta alla decisione di rigetto della domanda valorizzando erroneamente un unico elemento di prova,vale a dire la relazione della attestazione di agibilità, omettendo totalmente di esaminare e non soltanto di valutare tutti gli altri fatti e gli altri mezzi di prova la cui esistenza risulta dagli atti processuali ed ha costituito oggetto di discussione tra le parti ed ha carattere decisivo nel senso che ove esaminati quei fatti avrebbero sicuramente determinato un esito diverso della controversia.

2. Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha affermato che la nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto postula che la prestazione sia obiettivamente insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti materiali o giuridici che ostacolino in modo assoluto e definitivo il risultato cui essa è diretta.

La Corte ha proseguito affermando che dall’esame della documentazione in atti si evidenziava che il conduttore, pur avendo ottenuto l’attestazione di agibilità, aveva promosso l’iter amministrativo per l’inizio dell’attività commerciale senza tuttavia esibirla, sebbene ne fosse in possesso.

Di conseguenze risultava che il proprietario aveva prontamente messo in possesso il conduttore di tutta la documentazione dallo stesso non prodotta agli uffici competenti. Risultava poi documentato che nel 2014, allorchè l’immobile era stato locato ad altro conduttore, la certificazione di agibilità era stata rilasciata,il che smentisce l’assunto che si trattasse di un’impossibilità dell’oggetto assoluta e definitiva tale da integrare la nullità del contratto.

Inoltre la Corte d’appello ha escluso profili di inadempimento del proprietario rispetto agli obblighi assunti.

3. La decisione della Corte è conforme alla legge.

Infatti giova ripeterlo l’agibilità dell’immobile fu concessa successivamente in occasione di una nuova locazione e questo a riprova che non vi erano impedimenti materiali o giuridici che ostacolavano in modo assoluto e definitivo la concessione dell’agibilità dell’Immobile. Inoltre,con motivazione non adeguatamente censurata, innanzi richiamata, che il conduttore era in possesso di tutta la certificazione per ottenere l’agibilità, documentazione che non presentò all’autorità competente.

I profili con cui si denunzia di vizio di motivazione sono inammissibili in quanto non formulati secondo il modello legale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, vigente in virtù della data di pubblicazione della sentenza.

Il ricorso va rigettato e le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese generali come per legge

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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